La cessazione degli effetti civili del matrimonio all’udienza di prima comparizione

Se le parti lo richiedono congiuntamente, e nello stesso tempo rinunciano espressamente alla concessione dei termini di cui all’art. 4, comma 10, l. n. 898/1970, il Tribunale, all’esito dell’udienza di prima comparizione, può pronunciare sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e proseguire il giudizio per le ulteriori domande.

Il principio viene riportato nella sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Roma, sez. I civile, in data 17 luglio 2016 e confermato anche dal Tribunale di Milano, sez. IX civile, nell’ordinanza del 27 settembre 2106. Il caso. La questione riguardava un procedimento introdotto da uno dei coniugi per la pronuncia della cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, contratto nel 1993, da cui erano nati due figli, di cui uno ormai maggiorenne e inserito nel mondo del lavoro, con un contratto di apprendistato da convertire alla scadenza in definitivo. Il coniuge convenuto si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ritenendone sussistenti i presupposti, chiedendo che fosse confermato l’assegno mensile posto a suo carico per il mantenimento del figlio più piccolo, oltre al 30% delle spese straordinarie, nonché di poter versare l’importo dovuto direttamente al suddetto, in quanto maggiorenne. Infine, chiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento dell’altro in figlio, in quanto appunto già percettore di reddito. Nel frattempo, nel corso dell’udienza presidenziale, le parti comunicavano al Tribunale l’emissione, da parte del Tribunale di Civitavecchia, di decreto di modifica delle condizioni di separazione con il quale veniva revocato l’assegno posto a carico del padre per il mantenimento del figlio percettore di reddito, e nello stesso tempo veniva disposto il versamento direttamente in favore dell’altro figlio dell’assegno mensile, nonché la conferma dell’obbligo di versamento del 30% delle spese straordinarie. La richiesta delle parti. Alla successiva udienza, in fase presidenziale, le parti chiedevano l’emissione di sentenza sullo status , dichiarando espressamente di rinunciare ai termini per il deposito delle comparse previste dall’art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 e successive modifiche con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, comma 3, n. 2 , 3 , 4 , 5 e 6 , c.p.c. e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, comma 1 e 2, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio . Il Presidente, all’esito dell’udienza presidenziale del 6 giugno 2016, confermava i provvedimenti come vigenti, nominando se stesso come Giudice Istruttore e, preso atto della rinuncia delle parti ai termini per il deposito della memoria integrativa e della comparsa già depositata, essendosi i difensori riportati a quanto già depositato, rinviava all’udienza di comparizione nella stessa data. Quindi, l’udienza di comparizione si teneva nella stessa data del 6 giugno 2016 in tale udienza, le parti si riportavano nuovamente a quanto depositato, ribadivano la rinuncia ai termini per le memorie previste dall’art. 4, comma 10, l. n. 898/1970, e chiedevano nuovamente l’emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunciando altresì ai termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, chiedendo i termini di cui all’art. 183, comma 6, per la prosecuzione del giudizio. La decisione veniva, pertanto, rimessa al Collegio. La cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nulla osta dunque all’emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, su concorde richiesta delle parti, ove queste rinuncino espressamente all’assegnazione dei termini per le memorie previste dall’art. 4, comma 10, l. n. 898/1970, e l’udienza di prima comparizione sia tenuta tempestivamente, anche alla luce dei principi costituzionali sulla ragionevole durata del processo. Secondo la sentenza in commento, infatti è solo facoltà delle parti e non obbligo, quella di depositare le memorie, ultimo atto con cui il ricorrente può formulare richieste e domande non presenti nel ricorso introduttivo, e con cui il resistente può sviluppare attività difensiva non precisata nella memoria di costituzione, previste dalla norma più volte citata. Ove le parti vi rinuncino concordemente, ritenendo di aver già dedotto sufficientemente, e vi sia ordinanza presidenziale anche sfornita dell’avvertimento - per il convenuto – relativo alle conseguenze della mancata costituzione, e inoltre vi sia lo svolgimento dell’udienza di prima comparizione del giudizio nell’immediatezza di quella presidenziale come è stato nel caso in esame, in cui si è tenuta nello stesso giorno non vi sono quindi condizioni ostative all’emissione della sentenza, non definitiva, sullo status dei coniugi, e quindi sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Il principio, peraltro, è stato ripreso anche dal Tribunale di Milano ordinanza 27 settembre 2016 , che ha ribadito che nel procedimento è ammissibile la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito dell’udienza presidenziale, dopo la rinuncia dei difensori delle parti al deposito delle memorie più volte citate, nel caso in cui con i provvedimenti presidenziali il Presidente, nomini sé stesso G.I., e tenga nell’immediatezza udienza di prima comparizione. Secondo i provvedimenti in commento, peraltro, questa interpretazione delle norme appare conforme al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, previsto dall’art. 111 Cost Di conseguenza, in applicazione dei suddetti principi, il Tribunale, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti separazione ininterrotta e impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi , ha pronunciato sentenza non definitiva di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.

Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 27 settembre 2016 Giudice Buffone In adesione a quanto già ritenuto dal Tribunale di Roma Trib. Roma, 7 settembre 2016, Pres. Mangano, est. Velletti va rilevato che nel procedimento di divorzio e’ ammissibile l’emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio all’esito dell’udienza presidenziale, previa rinuncia dei difensori delle parti al deposito delle memorie previste dall’art. 4, comma 10, l.n. 898/1970, qualora con i provvedimenti presidenziali il Presidente, nomini sé stesso G.I., tenga nell’immediatezza udienza di prima comparizione, e rimetta la decisione al Collegio sullo status in accoglimento della concorde richiesta delle parti. La riferita interpretazione delle norme appare in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, cristallizzato nell’art. 111 della Costituzione, che impone di scegliere opzioni ermeneutiche che, nel rispetto dei pari principi di rango costituzionale di imparzialità, garanzia del contraddittorio, piena tutela del diritto di difesa, consentano di fornire risposte giudiziarie più rapide. I principi sopra indicati possono valere anche per il caso di sentenza totalmente definitiva del giudizio ove le parti abbiamo formulato conclusioni congiunte.

Tribunale di Roma, sez. I Civile, sentenza 7 settembre 2016, n. 16588 Presidente Mangano – Relatore Velletti Con ricorso depositato in data i ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in in data con omissis esponendo che dall'unione sono nati i figli in data e che in data veniva omlogata la separazione consensuale tra le parti, all'esito di trasformazione di rito, disponendo l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, l'affidamento condiviso dei figli, con stabile residenza presso l'abitazione della madre, l'imposizione a carico dell' di assegno mensile di £ 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole, oltre a disposizioni relative all'utilizzo di immobili comuni e al pagamento delle relative rate di mutuo. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto venissero confermati i provvedimenti della separazione. Si è costituito aderendo alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sussistendone i presupposti, e chiedendo fosse confermato l'assegno mensile posto a suo carico per il mantenimento del figlio I., oltre al 30% delle spese straordinarie rilevando che tale sarebbe l'interpretazione da dare alle condizioni di separazione in essere, e chiedendo di corrispondere l'importo dovuto direttamente al figlio maggiorenne. II resistente ha chiesto che fosse revocato l'onere posto a suo carico per il mantenimento del figlio omissis dipendente dal 201.4 di società privata, con contratto di apprendistato, da convertire alla scadenza in contratto a tempo indeterminato, con retribuzione di circa 1.200 mensili, formulando ulteriori domande in merito all'obbligo di corrispondere le rate di mutuo gravanti sulle abitazioni di proprietà delle parti. All'udienza presidenziale del le parti comparse hanno dichiarato, la ricorrente di percepire reddito da lavoro dipendente in qualità di direttore amministrativo pari ad £ 4.500,00 per 13 mensilità e di essere proprietaria del 50% della casa di abitazione propria e del 50% dell'immobile destinata ad abitazione del resistente, il resistente di percepire reddito di 2.000,00 netti svolgendo mansioni di operaio, e di essere proprietario del 50% degli immobili destinati a residenza delle parti, l'uno in l'altro in Nel corso dell'udienza le parti hanno dato atto dell'emissione di decreto di modifica delle condizioni di separazione emesso dal Tribunale di con il quale è stato revocato l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento del figlio omissis e disposto che il padre corrispondesse direttamente al figlio l'assegno mensile determinato all'esito della separazione, confermando altresì l'obbligo di corrispondere il 30% delle spese straordinarie per il figlio. Alla successiva udienza del 6.6.2016, in fase presidenziale, differita per concorde richiesta delle parti, i difensori hanno chiesto l'emissione di sentenza sullo status dichiarando espressamente di rinunciare ai termini per il deposito delle memorie previste ai sensi dell'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 e successive modificazioni. Il Presidente all'esito dell'udienza presidenziale ha confermato i provvedimenti della separazione, come vigenti, nominando se stesso GI, e preso atto della espressa rinuncia dei difensori ai termini per il deposito della memoria integrativa e della comparsa di risposta, essendosi i rispettivi difensori riportati dalle memorie già depositate, ha rinviato all'udienza di prima comparizione per la medesima data. All'udienza di prima comparizione, tenutasi nella medesima data dei le parti si sono riportate alle rispettive difese ribadendo la rinuncia ai termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 4, comma 10, 1. n. 898/1970 , e hanno chiesto l'emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio rinunciando al deposito delle comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., chiedendo la concessione dei termini di cui all'art, 183 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio. La decisione è stata, pertanto, rimessa al Collegio. Preliminarmente, rispetto alla decisione nel merito, il Collegio rileva come, ferma l'impossibilità di pronunciare sentenza sullo status all'esito dell'udienza presidenziale, essendo rimessa tale decisione al Collegio, nulla osta all'emissione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'udienza di prima comparizione e trattazione fissata nella stessa data della udienza presidenziale e all'esito della stessa previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 4, comma 10, l. n. 89811970. L'art. 4, comma 10, 1. n. 89811970 prevede che con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza presidenziale venga assegnato termine al ricorrente per il deposito di una memoria integrativa che abbia i contenuti dell'art, 163, terzo comma numeri 2 ,3 4 , 5 e 6 c.p.c., richiamando la norma che individua gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per delineare la domanda giudiziale. Ratio della disposizione è consentire al ricorrente, data la peculiarità dell'udienza presidenziale di depositare una memoria che abbia i contenuti di un atto introduttivo dei giudizio, in quanto è possibile che nel ricorso iniziale, proposto prima della udienza presidenziale, nella quale deve essere esperito il tentativo di conciliazione, la parte non abbia introdotto tutte le domande proprio al fine di agevolare la conciliazione. La memoria integrativa costituisce l'ultimo atto con il quale il ricorrente può formulare richieste e domande, a pena d'inammissibilità e decadenza, potendo contenere domande si pensi alla domanda dì assegno divorzile non presenti nel ricorso introduttivo. Proprio da tali disposizioni si desume che il deposito della memoria integrativa, per il ricorrente, non è adempimento obbligato ma mera facoltà qualora si vogliano proporre domande originariamente non presenti nel ricorso introduttivo. Qualora, tuttavia, il ricorrente, già costituito in giudizio con la proposizione del ricorso, non voglia presentare memoria integrativa, ciò non precluderà di far valere le domande già contenute nel primo atto introduttivo, il ricorso. La richiamata norma contenuta nel comma 10, dell'art. 4 l. n. 898/1970, prevede che il Presidente conceda con l'ordinanza presidenziale un termine, per la costituzione in giudizio del convenuto ai sensi degli arti. 166 e 167 c. p. c. , termine da ritenere perentorio in quanto al suo decorso sono collegate le decadenze di cui all'art. 167 e. p. e., con impossibilità per il convenuto di proporre, con atti successivi, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Anche per il convenuto il deposito di una memoria di costituzione rappresenta una facoltà e non un obbligo, dovendosi ritenere che il resistente, depositando apposita memoria possa già essersi costituito nella fase presidenziale. Ciò si desume dall'obbligo di notifica dell'ordinanza presidenziale esclusivamente al convenuto non comparso, obbligo che non è presente nel caso di comparizione del resistente all'udienza presidenziale, dovendosi da ciò rilevare come sia possibile la sua costituzione già in tale fase del procedimento divorzile. Per il resistente, come per il ricorrente, la nonna prevede la possibilità del deposito di una memoria in cui avrà l'onere di sviluppare tutte le attività difensive, potendo a pena di decadenza, proporre eventuali domande riconvenzionali nonché tutte le eccezioni di merito e di rito. Qualora tali eccezioni, domande e richieste siano già presenti nella memoria difensiva, depositata prima dell'udienza presidenziale con l'assistenza dei difensore, si dovrà ritenere che le domande ivi contenute abbiano effetti anche per le successive fasi dei giudizio. Quanto, infine, all'avvertimento che l'ordinanza presidenziale deve contenere per il convenuto relativamente alle decadenze collegate alla mancata tempestiva costituzione, nessuna espressa conseguenza è prevista in caso di mancato avvertimento, dovendosi ritenere che possano applicarsi analogicamente le disposizioni dell'art. 164 c. p. e., con possibilità per il resistente di chiedere. all'udienza di prima comparizione delle parti di disporre rinnovazione della notifica alla controparte dell'ordinanza presidenziale e dell'ordinanza del giudice istruttore, contenente l'omesso avvertimento. Per quanto esposto in caso di espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, l.n. 898/1970, con emissione della ordinanza presidenziale priva dei termini e dell'avvertimento richiesti, e svolgimento nell'immediatezza della prima udienza di comparizione della parti, senza che sia sollevata alcuna eccezione, deve ritenersi che il procedimento non presenti alcun vizio e che possa essere emessa dal Collegio sentenza non definitiva sullo status. La riferita interpretazione delle norme appare in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, cristallizzato nell'art. 111 della Costituzione, che impone di scegliere opzioni ermeneutiche che, nel rispetto dei pari principi di rango costituzionale di imparzialità, garanzia del contraddittorio, piena tutela del diritto di difesa, consentano di fornire risposte giudiziarie più rapide. Quanto al merito della decisione dalla documentazione esibita, è stato accertato che la separazione consensuale tra le parti é stata omologata con decreto emesso dal Tribunale di in data _ Inoltre si è evidenziato non solo che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, è da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, ma anche che tale situazione si 'sia protratta per il tempo normativamente previsto e che quindi non sia possibile, dato il tempo trascorso, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra le parti. Per quanto esposto ricorre l'ipotesi normativamente prevista per pronunciare la cessazione degli effetti civili dei matrimonio. Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo alle ulteriori domande, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza. La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva. P.Q.M. Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data tra omissis nato a il e omissis nata a il , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di parte 14 serie A, atto n. 6, dell'anno 1993 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.