Convivente con la madre ma inserito nel mondo del lavoro: mantenimento paterno a rischio

Fortemente in discussione il contributo che l’uomo ha dovuto versare sino ad oggi al figlio. Il giovane convive ancora con la madre, ma ha già trovato un’occupazione poco plausibile, quindi, l’ipotesi del mancato raggiungimento della autosufficienze economica. Confermato, invece, l’assegno divorzile a favore dell’ex moglie, con un lavoro precario e affetta da una malattia rara.

Lui pensionato, lei precaria e in condizioni fisiche precarie. Situazione difficile per entrambi gli ex coniugi, ma è giusto che l’uomo aiuti, seppur con un contributo minimo, la ex moglie. Discorso diverso, invece, per quanto concerne il figlio, che è maggiorenne e che ha già un’occupazione. Davvero difficile capire perché il padre debba continuare a versargli l’assegno di mantenimento Cassazione, ordinanza n. 9365/16, sezione Sesta Civile, depositata il 9 maggio . Assegni. Una volta ufficializzata la rottura del matrimonio, vengono definiti i rapporti economici. E su questo fronte l’uomo si ritrova a dover versare un assegno divorzile – da 300 euro mensili – all’ ex moglie e 270 euro come contributo mensile al mantenimento del figlio maggiorenne e convivente con la madre. Decisiva, per i giudici del Tribunale, la sproporzione delle condizioni economiche degli ex coniugi. E significativo è il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne. In appello gli equilibri mutano, seppur in maniera minima. I giudici riducono a 200 euro l’assegno divorzile e a 150 euro il contributo per il figlio. Tale decisione si poggia su una considerazione l’ ex marito è pensionato e deve far fronte all’ esborso mensile di 600 euro per canone locatizio . Condizioni. E ora, nel contesto della Cassazione, l’uomo ottiene una ulteriore soddisfazione. Viene messo in discussione, difatti, l’obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne . Tale obbligo, secondo i Magistrati, fa a cazzotti col pluriennale inserimento del ragazzo nel mondo del lavoro . E appare fragile l’ipotesi di una sua condizione di non autosufficienza economica. Su questo fronte sarà necessario un approfondimento da parte dei giudici d’appello, anche se sembra davvero a rischio la cifra incassata sino ad oggi dal giovane. Resta invece confermato l’obbligo dell’uomo nei confronti dell’ ex moglie dovrà continuare a versarle un assegno divorzile da 200 euro. Decisivo, in questo caso, il confronto delle condizioni economiche dei due coniugi, anche alla luce delle precarie condizioni di salute della donna, affetta da una neoplasia rara e incurabile .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 19 febbraio – 9 maggio 2016, n. 9365 Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. il Tribunale di Firenze, con sentenza del 18 dicembre 2012, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra M.G. e S.A Ha posto a carico del G. un assegno divorzile di 300 curo mensili e un contributo mensile al mantenimento del figlio L. di 270 euro mensili, oltre la metà delle spese straordinarie, rilevando la sproporzione delle condizioni economiche delle parti e il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne. 2. Ha proposto appello il G. contestando una discrepanza a suo favore delle condizioni reddituali dopo £1 suo pensionamento. Ha contestato altresì che il figlio fosse ancora in una situazione di dipendenza economica dato che già dal 2010 aveva acquisito una occupazione stabile presso la società Lascaux s.r.l. 3. Si è costituita le A. e ha contestato l'appello rilevando in particolare di godere di un reddito mensile di soli 699 giuro derivante dal suo attuale e precario rapporto di lavoro, di essere tenuta al pagamento del canone di locazione e di essere affetta da una neoplasia mieloproliferativa cronica, rara e incurabile. 4. La Corte di appello di Firenze con sentenza n. 1602/13 ha ridotto a 200 euro l'assegno divorzile e a 150 euro il contributo al mantenimento del figlio L. in considerazione dell'esborso mensile di 600 euro cui è soggetto il G. per canone locatizio e dell'apporto che il figlio L., convivente con la madre, è in grado di apportare al ménage familiare. 5. Ricorre per cassazione M.G. affidandosi a tre motivi di impugnazione a violazione e falsa applicazione dell'ari. 5 costina 6 della legge n. 899/1970 omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art . 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. b violazione e falsa applicazione degli arti. 147 e 155 e seguenti cod. civ. omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. c violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c. omessa e contraddittoria motivazione su tuen punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. 6. Non svolge difese la A Ritenuto che 7. Il ricorso è parzialmente fondato per ciò che concerne la decisione della Corte di appello relativa alla persistenza dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne L. G. che non si giustifica in ragione del pluriennale inserimento dello stesso nel mondo del lavoro attestato dalla Corte di appello che ha però smentito l'acquisizione di una condizione di autosufficienza senza una motivazione, se non di carattere meramente assertivo, sul punto. E' invece infondato quanto all'assegno divorzile, risolvendosi l'impugnazione in una contestazione di merito circa le valutazioni della Corte di appello che ha ampiamente giustificato i1 diritto all'assegno divorzile, sia pure in misura ridotta, in base al confronto delle rispettive condizioni economiche e all'aggravarsi delle condizioni di salute della A 8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se . 'impostazione della presente relazione verrà condivisa dai Collegio l'accoglimento parziale del ricorso. La Corte, letta la memoria difensiva del ricorrente che ripropone le difese già svolte nel ricorso, condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio L. e rinvio alla Corte di appello di Firenze per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il mantenimento o la revoca del contributo gravante sul ricorrente M.G P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla pronuncia sul mantenimento del figlio maggiorenne, cassa la sentenza impugnata in relazione a tale statuizione e rinvia alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.