Assegno per il coniuge: la Cassazione traccia alcune linee guida da seguire

L’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale e, tuttavia, indice di tale tenore può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi.

Così ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17412/15, depositata il 1° settembre. Il caso. In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale che poneva a carico del marito un assegno mensile per la moglie. Il marito ricorre per cassazione. Tenore di vita. La Cassazione riporta una giurisprudenza ampiamente consolidata per cui l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale e, tuttavia, indice di tale tenore può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi Cass. n. 2156/2010 . Assegno di separazione e assegno di divorzio. La Corte chiarisce inoltre che separazione e divorzio – e rispettivi assegni – sono autonomi e indipendenti, ma l’assegno di separazione può a volte costituire elemento utile di valutazione anche per quello di divorzio. Quantificazione dell’assegno. Infine, la Cassazione sottolinea che anche con riferimento alla quantificazione dell’assegno la giurisprudenza è consolidata tra le altre Cass. n. 16606/2010 il giudice del divorzio non deve necessariamente considerare tutti i parametri di riferimento, potendone valorizzare uno od alcuni. Nel caso di specie il giudice a quo ha tenuto conto, secondo la Corte, dei miglioramenti della moglie e della nuova famiglia del marito, disponendo un assegno per la moglie nettamente inferiore a quello di separazione. Pertanto il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 5 maggio – 1 settembre 2015, n. 17412 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di divorzio tra M. S. e F. S. la Corte d'Appello di Napoli , con sentenza in data 31/01/2013, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 23/11/2011, che poneva a carico del marito assegno di €. 450,00 mensili per la moglie. Ricorre per cassazione il marito. Non svolge attività difensiva la moglie. Non si ravvisano violazioni di legge. Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi Cass. N. 2156 del 2010 . E' bensì vero che separazione e divorzio e rispettivi assegni sono autonomi, indipendenti, e tuttavia l'assegno di separazione può talora costituire elemento utile di valutazione anche per quello di divorzio tra le altre, Cass. N. 20582 del 2010 In sostanza il ricorrente propone elementi e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Per gran parte, il ricorrente propone argomentazioni difensive già proposte davanti alla Corte di Appello e da questa rigettate, con motivazione adeguata. Va altresì precisato che le valutazioni delle prove testimoniali spetta al Giudice del merito, anch'essa insuscettibile di controllo, se , come nella specie la relativa sentenza appare sorretta da motivazione adeguata ciò, con particolare riferimento alla deposizione della teste M. . A differenza di quanto afferma il ricorrente, il giudice a quo ha tenuto conto dei miglioramenti della moglie e della nuova famiglia del marito,disponendo assegno per la moglie stessa nettamente inferiore a quello di separazione. Circa la quantificazione dell'assegno, correttamente il giudice a quo richiama giurisprudenza consolidata di questa Corte tra le altre, Cass. N. 16606 del 2010 per cui il giudice del divorzio non deve necessariamente considerare tutti i parametri di riferimento, potendone valorizzare uno od alcuni nella specie, la condizione economica dei coniugi . Va pertanto rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.