Matrimonio internazionale: per risolvere l’intrigo, la legge può parlare lingue diverse

Il tribunale di Parma, in applicazione del Regolamento UE n. 1259/2010, ha disposto il divorzio, senza previa separazione, di una coppia di nazionalità diverse. Nel caso di specie, i giudici hanno infatti applicato la normativa spagnola, che stabilisce la possibilità di richiesta immediata di divorzio.

Questo è quanto deciso dal tribunale di Parma, nella sentenza n. 599, in applicazione del Regolamento UE n. 1259/2010, in materia di divorzio e separazione personale. Il caso. Lei spagnola, lui italiano. Una coppia di coniugi chiede al tribunale di Parma lo scioglimento del matrimonio contratto nel 2009, ma la novità è che la richiesta congiunta è di regolare la procedura in base alla legge dello Stato spagnolo, in applicazione proprio della normativa comunitaria citata, direttamente applicabile, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione. Scelta della legge. L’art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010 stabilisce, infatti, che i coniugi possono, di comune accordo, scegliere la legge applicabile tra tre soluzioni la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo, la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo, la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo. Ed è proprio quest’ultimo caso quello scelto dalla coppia nel caso in esame viene applicata, quindi, la legge civile della Spagna, di cui la donna ha la cittadinanza. La normativa spagnola prevede che i coniugi possano chiedere direttamente il divorzio, senza necessità di una previa separazione, una volta decorsi tre mesi dalla data di celebrazione del matrimonio, indipendentemente dai motivi alla base della domanda. Ordine pubblico rispettato. Per lo Stato italiano, non vengono violati i principi di ordine pubblico, neanche in mancanza di un previo periodo di separazione prima del divorzio. Come ha già affermato la Cassazione nella sentenza n. 16978/2006, attiene in realtà all’ordine pubblico solo l’esigenza che lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato solo all’esito di un rigoroso accertamento dell’irrimediabile disfacimento della comunione familiare . Perciò, è necessario e sufficiente che il divorzio segua all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi, come avvenuto nel caso di specie. Di conseguenza, alla luce di tali considerazioni, il tribunale di Parma ha disposto il divorzio immediato.

Tribunale di Parma, sez. Civile, sentenza n. 599/14 Presidente/Relatore Piscopo Le parti hanno in via comune così concluso Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 10 gennaio 2009 in e trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto Comune al n. alle seguenti condizioni I sig.ri e intendono addivenire allo scioglimento del matrimonio. Il divorzio verrà regolato dalla legge dello Stato spagnolo alle condizioni precisate in un ricorso congiunto da presentare presso il Tribunale di Parma, nel territorio dello Stato italiano ed in forza del Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio Europeo, direttamente applicabile, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione. La casa coniugale sita in , via , già in proprietà del sig. e dallo stesso abitata, sarà assegnata al con tutti i relativi immobili, gli arredi e le pertinenze Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra la somma capitale una tantum” pari ad euro 90.400 preso atto che è di nazionalità spagnola mentre il è di nazionalità italiana ed il matrimonio dagli stessi contratto secondo il rito civile il 10 gennaio 2009 in è stato iscritto nel registro atti di matrimonio di tale Comune al n. - Rilevato che, ai sensi del dell’art. 5 del Reg. UE 1259/2010, i coniugi hanno designato di comune accordo come applicabile al divorzio de quo la legge spagnola e la prodotta scrittura privata intervenuta del 27.06.2013, nella quale tale accordo è contenuto, è conforme ai requisiti di validità formale a richiesti dall’art. 7 del citato regolamento, ritenendo questo Tribunale che la suddetta designazione non necessiti dell’atto pubblico - Considerato che la legge spagnola designata concordemente dalle parti corrisposte alla legge dello Stato di cui una di esse, vale a dire la , ha la cittadinanza art. 5, comma 1, lett. c , sicché nulla osta all’applicazione degli art. 88 ed 81 c.c. spagnolo in forza dei quali è consentito ai coniugi chiedere direttamente il divorzio, senza necessità di una previa separazione, una volta decorsi 3 mesi dalla data di celebrazione del matrimonio, indipendentemente dai motivi alla base della domanda - Ravvisata la compatibilità della normativa straniera scelta dalle parti con l’ordine pubblico, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi cfr. Cass., n. 16978/20069, Cass., n. 10378/2004 - Acclarato il definitivo venir meno fra le parti della loro iniziale comunione materiale e spirituale Ritenuta pertanto l’accoglibilità del ricorso.