Pensione esigua “prosciugata” da assegno divorzile e mantenimento, ma ci sono i presupposti per rimettere tutto in gioco

La Corte d’Appello respinge la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa coniugale e di riduzione dell’assegno divorzile a favore della ex moglie con argomentazioni che prescindono dal reale contenuto dell’impugnazione. Per il S.C. la sentenza va cassata, in quanto non risultano valutate concretamente le capacità reddituali ridotte dell’ex marito e la proprietà di una casa in capo alla ex moglie.

È quanto risulta dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25322, depositata l’11 novembre 2013. Il caso. Il Tribunale, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, aveva assegnato la casa coniugale alla ex moglie, convivente con la figlia – maggiorenne, ma non ancora indipendente economicamente – e imposto all’ex marito un assegno divorzile di 100 € e uno di mantenimento della figlia di 350 € mensili. Contro tale decisione, la donna aveva proposto appello, lamentando la misura esigua dell’assegno divorzile, mentre il marito ha proposto appello incidentale. Respinti entrambi gli appelli, l’uomo ha presentato ricorso per cassazione, deducendo che la Corte d’Appello avrebbe mal interpretato la sua impugnazione e di conseguenza non avrebbe statuito sulla sua richiesta di eliminazione dell’assegno divorzile e di riduzione di quello destinato al mantenimento della figlia, in considerazione delle sue capacità reddituali ridotte 491 € - importo della pensione percepita dall’INPS . Inoltre, secondo il ricorrente, i giudici territoriali avrebbero erroneamente respinto l’ulteriore richiesta di revoca dell’assegnazione della casa coniugale, fondata sull’accertamento della proprietà di un appartamento in capo alla ex moglie e sulla sua richiesta di poter tornare a convivere con la figlia nella casa coniugale. A suo dire, la Corte distrettuale avrebbe respinto tale richiesta, considerando che questa comportasse per la figlia un mutamento dell’habitat familiare. Non si tratta di semplici argomenti difensivi in funzione della richiesta di rigetto dell’appello della ex moglie. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato, perché la motivazione della sentenza di appello non prende in considerazione la richiesta di modifica degli obblighi contributivi. Questa, come evidenziato dagli Ermellini, è stata classificata dalla Corte di secondo grado come semplice spendita di argomenti difensivi in funzione della richiesta di rigetto dell’appello della ex moglie, respingendo la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa coniugale con argomentazioni che prescindono dal reale contenuto dell’impugnazione. Pertanto, il Collegio ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 luglio – 11 novembre 2013, n. 25322 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Fatto e diritto rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione Rilevato che in data è stata 27 maggio - 3 giugno 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta 1. Con sentenza del 26 maggio 2010 il Tribunale di Catania ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da S Z. e P.G. assegnando la casa coniugale alla P. , convivente con la figlia, attualmente maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, e imponendo allo Z. un assegno divorzile di 100 Euro mensili e un assegno di mantenimento della figlia di 350 Euro mensili. 2. Ha proposto appello la P. lamentando la misura esigua dell'assegno divorzile. 3. Si è costituito lo Z. e ha proposto appello incidentale. 4. La Corte di appello ha respinto entrambi gli appelli e compensato le spese. 5. Ricorre per cassazione S Z. affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce che la Corte di appello ha mal interpretato la sua impugnazione e non ha conseguentemente statuito sulla sua richiesta di eliminazione dell'assegno divorzile e di riduzione di quello destinato al mantenimento della figlia, in considerazione delle sue capacità reddituali ridotte, come, del resto, evidenziato nella stessa motivazione della Corte di appello, a soli 491 Euro mensili importo della pensione percepita dall'INPS . Né, secondo lo Z. , la Corte di appello ha ben inteso il senso dell'impugnazione relativa alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale che era stata fondata sull'accertamento della proprietà di un appartamento in Catania da parte della P. e sulla richiesta del ricorrente di poter tornare a convivere con la figlia nella casa coniugale mentre la Corte di appello l'ha respinta considerando che tale richiesta comportasse per la figlia un mutamento dell'habitat familiare tollerabile per la sua età. 6. Non svolge difese G P. . 7. Il ricorso appare fondato perché la motivazione della Corte di appello di Catania non prende in considerazione la richiesta di modifica degli obblighi contributivi da parte dello Z. classificandola apoditticamente come semplice spendita di argomenti difensivi in funzione della richiesta di rigetto dell'appello della P. e respinge la richiesta di revoca della assegnazione della casa coniugale con argomentazioni che prescindono dal reale contenuto dell'impugnazione. 8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto che la Corte condivide pienamente tale relazione e pertanto il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.