Fra suocera e nuora ci si sta in malora ... la sua però: deve risarcire nuora e figlio per una lite infondata

Il figlio, all’atto della separazione, dona la casa coniugale alla madre che ne richiede la restituzione all’ ex nuora, cui è stata assegnata dal giudice per viverci con la figlia minore era, quindi, legittimata ad occupare l’immobile e la donazione era simulata. La suocera, cessata la materia del contendere venduto all’asta è stata condannata a saldare le spese legali della nuora e del figlio.

L’aforisma del Verga I Malavoglia descrive le rivalità tra suocera e nuora con le loro tipiche ovvie conseguenze descritte dagli stereotipi della nostra tradizione popolare. Mai come in questo caso il detto fu più veritiero come dimostra il Tribunale di Acqui Terme con la sentenza n. 32 dello scorso 25 marzo una madre agiva per una presunta occupazione sine titulo di un appartamento, ma, come detto, l’azione giudiziale le si è rivoltata contro. Infatti, cessata la materia del contendere ed essendo palese la sua malafede, è stata condannata a pagare le spese di lite alla nuora ed al figlio. Affronta varie questioni processuali tra cui l’azione di simulazione esperita dal terzo estraneo al contratto impugnato. Il caso. Nel corso della separazione dalla moglie, a pochi giorni dalla notifica dell’atto e dalla prima udienza di comparizione innanzi al presidente del tribunale, un uomo donò alla madre un immobile adibito a casa coniugale, assegnato, poi, dal giudice all’altro coniuge per viverci con la figlia minorenne. La suocera agiva contro l’ ex nuora sostenendo la sua indebita occupazione dell’appartamento e delle sue pertinenze. Era citato, quale terzo, anche il figlio. L’ ex moglie eccepiva la nullità della donazione per simulazione assoluta artt. 1344 e 1345 c.c. , poiché l’atto era volto a sottrarre il bene immobile alla sua destinazione di casa familiare . Infine chiedeva di dichiarare l’inefficacia dell’atto di liberalità perché dolosamente preordinato e concluso nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle pretese creditorie della convenuta relative alla corresponsione dell’assegno di mantenimento e dell’attribuzione del domicilio coniugale ai sensi dell’art. 2901 c.c Nelle more del processo l’appartamento era pignorato per il mancato pagamento di crediti condominiali ed era e venduto all’asta. Cessata la materia del contendere e censurato il comportamento della suocera, la stessa è stata condannata a saldare le spese di lite anche del figlio che pur aveva avallato le tesi materne. L’assegnazione della casa coniugale è un valido titolo di detenzione. La causa, essendo cessata la materia del contendere, è stata analizzata solo per la soccombenza virtuale. L’attribuzione dell’appartamento, quale casa coniugale, col provvedimento presidenziale emesso in sede di separazione dei coniugi, conferiva, invero, all’assegnatario un diritto di godimento personale del bene che ne legittimava la detenzione. Ergo la pretesa attorea era infondata. La donazione era simulata? Secondo il G.I. la circostanza è palese e rileva che la prova della simulazione e della nullità dell’accordo può esser data anche per presunzioni ex art. 1417 c.c., poiché la domanda è stata avanzata da un terzo estraneo all’atto, ma danneggiato dallo stesso. Inoltre evidenzia come tutti gli elementi propendano per la simulazione assoluta della donazione era avvenuta a poca distanza dalla notifica del ricorso per separazione giudiziale e dall’udienza di comparizione innanzi al presidente del tribunale, per lo stretto legame di parentela tra il donante ed il donatario, senza tralasciare che, in genere, è il genitore a regalare la casa al figlio e non il contrario. Non regge nemmeno la tesi difensiva dell’ ex marito/figlio che aveva giustificato l’elargizione quale ricompensa per gli ingenti prestiti ricevuti dalla madre, anche per l’acquisto dell’immobile de qua . È palese l’assurdità di tale difesa, che, anzi, denota chiaramente la mancanza di volontà di dare seguito al trasferimento materiale dell’appartamento da figlio a madre e, quindi, conferma la simulazione assoluta del negozio. La suocera finì in malora . Da tutto ciò si desume la soccombenza virtuale dell’attrice Tribb. Modena n. 1380/10 e Firenze del 18/10/05 . La donna, ormai senza casa ed avendo intentato una causa palesemente infondata, è stata condannata a liquidare le spese di lite, calcolate nel minimo previsto dalla tabella A del DM n. 140/2012 non solo alla nuora, ma anche, per beffa del destino, al figlio che, si spera, questa volta legalmente, voglia far dono alla madre della somma, esonerandola dal pagamento.

Tribunale di Acqui Terme, sentenza 3 dicembre 2012 – 25 marzo 2013, numero 32 Giudice Faggioni Motivi in fatto ed in diritto della decisione Brevemente in fatto si osserva che, con atto di citazione ritualmente notificato F.A. ha convenuto in giudizio, nanti al Tribunale di Acqui Terme, C.D. onde sentir accertare nei suoi confronti la detenzione senza titolo dell'alloggio ubicato in Acqui Terme, Galleria M., con relativo box, e dunque ottenerne la condanna all'immediata restituzione del predetto compendio immobiliare, oltre al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della indebita occupazione. La convenuta C.D. si è costituita ritualmente in giudizio contestando gli assunti attorci, chiedendo il rigetto della domanda evidenziando che l'immobile, già adibito a domicilio coniugale della famiglia, era stato assegnato con Provvedimento del Presidente del Tribunale di Acqui Terme del 23.06.2009, in sede di separazione giudiziale, alla medesima C.D. per abitarvi insieme alla figlia minore N. e che pertanto non vi era alcuna indebita occupazione. In via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di donazione 11.06.2009 con il quale il sig. G.G.L., marito della convenuta e padre della minore N., aveva donato l'immobile oggetto di causa alla propria madre, F.Anumero , trattandosi di atto posto in essere al fine di sottrarre il bene immobile alla destinazione di casa familiare. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento della nullità del predetto atto di donazione ai sensi degli artt. 1344 e 1345 c.comma in quanto diretto ad eludere le norme in materia di assegnazione del domicilio coniugale e, in via ulteriormente subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto concluso nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della convenuta relative alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, dell'attribuzione del domicilio coniugale e dolosamente preordinato al fine di arrecare pregiudizio. Il terzo chiamato G.G.L. si è costituito ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte dalla convenuta nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto, evidenziando la piena validità dell'atto donativo dell'immobile oggetto di causa, di sua esclusiva proprietà, posto in essere per puro spirito di liberalità in favore della propria madre, la quale più volte aveva prestato al medesimo ingenti somme di denaro. Passando al merito, con riferimento alla domanda attorea di restituzione dell'immobile indebitamente occupato, deve darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'avvenuto trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile oggetto di causa. All'udienza di precisazione delle conclusioni, infatti, la convenuta C.D. ha prodotto docomma 18 fascicolo convenuta decreto di trasferimento, emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Acqui Terme in data 29.02.2012, in favore del sig. Ca.M., all'esito di procedura esecutiva di recupero di crediti condominiali esperita nei confronti dell'attrice ed estrinsecatasi nel pignoramento e successiva alienazione all'asta dell'immobile. Non avendo l'attrice più alcun titolo per richiedere il rilascio dell'alloggio, si ritiene come dichiarato peraltro anche dalla medesima in sede di comparsa conclusionale che sia venuto meno il suo interesse concreto alla domanda. Occorre pertanto verificare, in osservanza del consolidato principio della soccombenza virtuale, ai soli fini della liquidazione e riparto delle spese di lite, la parte virtualmente soccombente. Sul punto si può osservare che, nel merito la domanda attorca non potrebbe essere accolta, essendo emerso, infatti, che l'immobile in questione, era legittimamente detenuto a titolo di diritto personale di godimento dalla convenuta C.D., in forza del provvedimento presidenziale, emesso in data 23.06.2009, nell'ambito di procedimento di separazione giudiziale, ai sensi dell'art. 708 cpc, con il quale la casa familiare era stata assegnata alla medesima C.D., affidataria della figlia minore N In conseguenza della legittimità dell'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte della C.D. la restante domanda di risarcimento dei danni conseguente alla asserita indebita occupazione appare infondata e deve essere pertanto respinta. Passando all'esame delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta C.D., e, in particolare della domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto pubblico di donazione del 11.06.2009, occorre evidenziare che, nel caso in specie, la simulazione - essendo tale azione stata esperita da terzo estraneo al contratto asseritamente simulato - può essere provata, ai sensi dell'art. 1417 cc, anche sulla base di elementi presuntivi, purché essi siano gravi, precisi e concordanti vd. C. Cass. numero 28224/2008 . Orbene, si ritiene che, nel caso concreto, sussistano elementi sufficienti per ritenere sussistente la simulazione assoluta dello schema negoziale utilizzato dalle parti. Al riguardo, a parere della scrivente, assume particolare rilievo, in primo luogo, il fatto che l'atto di donazione sia stato posto in essere a brevissima distanza dalla notifica avvenuta in data 21.05.2009 al sig. G.G.L. del ricorso per separazione giudiziale, depositato dalla moglie C.D. in data 06.05.2009, con il quale era stata chiesta l'assegnazione della casa familiare nonché a breve distanza dall'udienza presidenziale di comparizione personale delle parti, fissata in data 23.06.2009 . Appare significativo, anche, il fatto stesso che la donazione sia stata posta in essere in favore di persona legata da stretto rapporto parentale, ossia in favore del proprio genitore anziano, laddove normalmente, si verifica la situazione inversa ossia la donazione di un immobile da parte dei genitori ai figli, magari, anche al fine di anticipare gli effetti successori . Si osserva, inoltre, che la tesi del G.G.L. - secondo il quale avrebbe donato alla propria madre l'immobile, al fine di ricompensarla dei vari prestiti di ingenti somme di denaro dalla medesima fatti in suo favore, anche per l'acquisto dello stesso immobile oggetto di causa - oltre che non apparire conforme a logica appare illogico, infatti, che venga donato al genitore l'immobile acquistato mediante il denaro prestato dal genitore stesso , non ha avuto alcun riscontro probatorio, non avendo il G.G.L. fornito alcun elemento di prova sul punto. Infine appare significativo lo stesso comportamento dell'attrice, la quale, pochi giorni dopo l'udienza presidenziale, ha chiesto alla convenuta il rilascio dell'immobile alla medesima assegnato quale genitore affidatario della prole. Si ritiene che gli elementi sopra descritti siano sufficienti per ritenere sussistente l'intento simulatorio delle parti, ossia la volontà delle stesse di concludere soltanto apparentemente un contratto di donazione al fine di escludere l'immobile dalla disponibilità della convenuta C.D. accompagnata dalla reale volontà di non concludere alcun trasferimento dell'immobile. Consegue pertanto, l'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta C.D Le spese di lite di lite seguono la soccombenza. Pertanto, in base ai principi generali ai sensi dell'art. 91 cpc, sono poste a carico di parte attrice anche le spese di lite del terzo chiamato. Con riferimento alla liquidazione - essendosi l'attività difensiva conclusa in momento successivo all'entrata in vigore del D.M. 20.07.2012 numero 140 con il quale, in attuazione dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, numero 1, sono stati determinati i nuovi parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia , in conformità all'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione numero 17406/2012 - la stessa deve avvenire alla luce dei nuovi parametri introdotti dal citato decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, numero 140, e, in particolare, con riferimento allo scaglione relativo alle cause aventi valore indeterminato e/o indeterminabile della Tabella A - Avvocati allegata al Regolamento. Pertanto, tenuto conto della natura della causa, della non particolare complessità della medesima e delle questioni trattate, si ritiene di dover liquidare le spese con riferimento agli importi indicati nello scaglione predetto in un importo vicino a quello minimo con l'esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, di fatto non svolta . Pertanto si ritiene di dover liquidare, in favore della convenuta C.D., l'importo complessivo di euro 2.000,00 per compensi, oltre Iva e cpa e, in favore del terzo chiamato, G.G.L. l'importo complessivo di euro 1.650,00 per compensi oltre iva e cpa. P.Q.M. Il Tribunale di Acqui Terme, in persona del Giudice dott.ssa Paola Faggioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda attorea di restituzione dell'immobile oggetto di causa rigetta per il resto le domande attoree accerta e dichiara che l'atto di donazione di cui al rogito notaio Garbarino del 11.06.2009, rep. 162.112 intervenuto tra G.G.L. e F.A. è viziato da simulazione assoluta condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta C.D. - liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre iva e cpa - e, in favore del terzo chiamato G.G.L., liquidate in complessivi euro 1.650,00 per compensi oltre iva e cpa.