Il marito «furbetto» non convince la Corte sul suo reddito

Quanto ai presupposti dell’assegno di divorzio, per giurisprudenza consolidata, questo va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità reddituale dei coniugi.

Il marito simula una situazione reddituale inferiore rispetto alla realtà. Con la sentenza n. 17370 dell’11 ottobre, la Corte di Cassazione nel trattare congiuntamente i motivi di ricorso delle parti, entrambi relativi alla violazione dell’art. 5 L. Divorzio, evidenzia che l’assegno di mantenimento va rapportato, come da costante giurisprudenza, al tenore di vita goduto dai coniugi e precisa altresì che, a indicazione di tale tenore, può essere assunta l’attuale disparità reddituale delle parti. La Corte di Cassazione evidenzia come la sentenza impugnata abbia concretamente operato l’esame delle capacità patrimoniali delle parti e come, sulla base di questo, appare indubbia l’esistenza di un divario reddituale che legittima la corresponsione di un assegno divorzile in favore della moglie e del figlio con la stessa convivente. In particolare la Cassazione evidenzia anche come la sentenza impugnata abbia tenuto in considerazione il fatto che la moglie, titolare un reddito modesto, aveva a suo carico le spese della casa coniugale e del relativo mutuo mentre il marito, oltre ad avere un reddito da lavoro dipendente, era titolare di una partecipazione nella società aperta con la nuova compagna e privo di qualsivoglia spesa relativa all’abitazione, concessa allo stesso e alla nuova famiglia in comodato gratuito dai di lui parenti. La sentenza impugnata, tuttavia, non si era limitata ad evidenziare le anzidette circostanze, ma aveva anche ipotizzato una sorta di simulazione in ordine alla quota della società aperta dal marito con la seconda moglie, attribuita, quasi nella totalità, a quest’ultima, nonostante la socia apparisse priva di redditi propri e di ogni altra risorsa patrimoniale. Tanto premesso, ovvero le motivazioni relative alle simulazioni e all’inverosimile riduzione progressiva del reddito dell’obbligato, la Corte D’appello aveva confermato gli importi assegnati in favore alla moglie e per il figlio convivente con la madre e, a sua volta, la Corte di Cassazione, condividendo la sentenza impugnata, rigettava entrambi i ricorsi ritenendoli infondati. Il divario tra i redditi dei coniugi può essere un indice per il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Come è già noto, ai fini della determinazione di un assegno periodico, il Giudice non deve necessariamente esaminare e richiamare tutti i parametri indicati dalla legge, potendo invece fare riferimento ad alcuni di essi, secondo le circostanze e la fattispecie concreta. La sentenza impugnata ha richiamato le risorse economiche dei genitori appurando un’ampia disparità tra marito e moglie, ricomponendo, così, sulla base di questo, il tenore di vita goduto dalle figlie in costanza di matrimonio. Più semplicemente, il coniuge ha diritto al mantenimento in quanto non abbia redditi adeguati, e giurisprudenza costante per tutte, Cass. n. 2156/2010 precisa che l'inadeguatezza dei redditi viene valutata in funzione dell'esigenza di conservare, almeno tendenzialmente, il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Infine, e ancora più chiaramente, giurisprudenza parimenti costante per tutte, Cass. n. 10222/2010 chiarisce che, in mancanza di prova sul tenore di vita, può sopperire l'ammontare complessivo del patrimonio e dei redditi dei coniugi, dando esso luogo ad una presunzione sul tenore di vita da essi goduto durante il matrimonio.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 luglio - 11 ottobre 2012, n. 17370 Presidente Carnevale – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con sentenza non definitiva in data 17/7/2003, il Tribunale di Pescara dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra L.L. e G.M. . Con sentenza definitiva in data 08/03/2006, il predetto Tribunale confermava l'affidamento del figlio minore alla madre e condannava il G. a corrispondere assegno mensile di Euro 400,00 per il figlio, nonché, a titolo di assegno divorzile alla moglie, una somma pari a quanto sborsato dalla L. per un mutuo contratto per la nuova abitazione. Proponeva appello il G. . Costituitasi, la L. chiedeva rigettarsi il gravame e, in via incidentale, elevarsi l'importo dell'assegno a suo favore. Con sentenza in data 19/01 - 21/04/2010, la Corte di Appello dell'Aquila rigettava entrambi gli appelli. Ricorre per cassazione la L. . Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il G. . Motivi della decisione Sono infondate le eccezioni di inammissibilità, nullità, improcedibilità del ricorso principale, sollevate dal controricorrente. Il ricorso non è tardivo la sentenza impugnata è stata notificata in data 16/11/2010 il ricorso, notificato a mezzo posta, è stato consegnato al Centro postale di Pescara in data 14/01/2011 secondo giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte - per tutte, Cass. S.u. n. 7607 del 2010 - entro il termine perentorio di legge, va consegnata copia dell'atto per la spedizione . Appare altresì valida la procura alle liti in calce al ricorso, ma nel medesimo foglio, nella quale si fa esplicito riferimento al giudizio per cassazione manca l'indicazione dell'avvocato, che peraltro sottoscrive e autentica la firma del richiedente, sottoscrive il ricorso e viene indicato nell'intestazione di esso. Quanto alla mancata indicazione del codice fiscale della ricorrente, di cui agli artt. 163 e 167 c.p.c. novellati, va precisato che esso ha la funzione di identificare il soggetto a fini prevalentemente fiscali, attiene ai rapporti con l'amministrazione finanziaria, e la mancata indicazione di esso non può esplicare i suoi effetti sul processo, costituendo una mera irregolarità, certo non sanzionabile, come vorrebbe il ricorrente, con l’inammissibilità dell'atto. Quanto all'asserita mancata produzione della sentenza impugnata e dell'istanza di richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio, che darebbero luogo ad improcedibilità del ricorso, va precisato che la sentenza appare tempestivamente prodotta, e viene richiamata l'istanza di acquisizione del fascicolo di parte evidente erronea indicazione del fascicolo d'ufficio, in quanto per quello di parte non era ovviamente necessaria istanza alcuna . Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 5 L. Divorzio, in ordine all'importo dell'assegno divorzile, determinato dal giudice di merito. Con il secondo, vizio di motivazione ed ulteriore violazione dell'art. 5 predetto in ordine alla sopravvenuta invalidità di essa stessa al 100%. Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta violazione dell'art. 5 L Divorzio in ordine ai presupposti dell'assegno di divorzio con il secondo violazione del predetto art. 5, sull'accertamento della reale capacità economica dell'obbligato con il terzo, violazione dell'art. 5 sul mantenimento del figlio, convivente con la madre. Per ragioni sistematiche, vanno trattati congiuntamente i due motivi del ricorso principale ed i primi due di quello incidentale. Quanto ai presupposti dell'assegno di divorzio, va precisato che, per giurisprudenza consolidata, l'assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità reddituale dei coniugi per tutte, Cass. N. 2156/2010 . È indubbio che sussista divario reddituale tra i coniugi. Il giudice a quo esamina la posizione della L. lavoro in impresa di pulizie, dopo la separazione, per un importo di circa Euro.600,00 mensili con cui deve pagare la rata del mutuo della nuova abitazione per circa Euro. 180,00 mensili e quella del G. che vive con la nuova famiglia seconda moglie, un figlio di primo letto ed uno di secondo, nella casa ex coniugale, in comodato gratuito da parte della madre assunto part-time, per l'importo di Euro 1.200,00 mensili ha costituito una società con la seconda moglie titolare al 95%, e continua a svolgere l'attività di agente di commercio . Ritiene la sentenza impugnata l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi del G. , sempre decrescenti, così come degli utili distribuiti ai soci, e ipotizza una sorta di simulazione in ordine alla quota della società costituita, attribuita alla seconda moglie, priva di redditi e di altre risorse patrimoniali. Dunque il divario reddituale tra i coniugi, già presente dovrebbe semmai ulteriormente accrescersi. Ancora, il G. - secondo la sentenza impugnata - non ha dimostrato una asserita convivenza more uxorio della L. né la cessazione della propria attività di agente di commercio. Sulla base di tali premesse, la Corte di merito, conferma l'importo dell'assegno per la L. , corrispondente alla rata del mutuo, secondo accordi assunti in sede di separazione consensuale. È vero che giurisprudenza consolidata per tutte Cass. N. 17017 del 2008 precisa che vi è totale autonomia tra i regimi economici di separazione e divorzio, e il giudice del divorzio non è vincolato dalle statuizione di separazione. Ma il giudice a quo ha tenuto conto dei presupposti propri dell'assegno di divorzio e del reddito periodico della moglie per quanto attiene a vicende successive, indicate dalla L. , collegate ad invalidità lavorativa, potrà essa eventualmente chiedere in prosieguo una modifica delle condizioni di divorzio per cui il contributo del marito sarà soltanto parziale. Vanno pertanto rigettati i due motivi del ricorso principale e i primi due di quello incidentale, in quanto infondati. Pure va rigettato, in quanto infondato, il terzo motivo del ricorso incidentale ancora una volta, ha ribadito che le statuizioni economiche della separazione non vincolano il giudice del divorzio con motivazione congrua e non illogica, il giudice a quo conferma l'importo dell'assegno per il figlio, convivente con la madre, già elevato dal primo giudice, in considerazione del diverso potere di acquisto della moneta, rispetto alla data di separazione, e delle accresciute esigenze di studio e di svago del ragazzo. Conclusivamente vanno rigettati entrambi i ricorsi. Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese giudiziali. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le parti.