Opposizione alla dichiarazione di adottabilità, attenzione al termine

Il ricorso al giudice di legittimità è tardivo se proposto una volta decorso il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado che dichiara lo stato di adottabilità del minore per assenza di capacità genitoriale dei genitori.

Il caso. Il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarava lo stato di adottabilità di un minore, in ragione della valutazione sullo stato di abbandono morale materiale in cui versava la minore a causa delle patologie psichiche che affliggevano la madre e dell’assenza di capacità genitoriale in capo ad entrambi i genitori. La Corte d’Appello veneziana, sezione minori, confermava la decisione, impugnata dai genitori della bambina per cassazione. I termini vanno rispettati. La S. C. emette ordinanza di inammissibilità ex art. 380 bis c.p.c., osservando che il ricorso è tardivo rispetto al termine stabilito dall’art. 17, commi 4 e 5, l. n. 184/83. Tale norma prevede, per i ricorsi avverso le sentenza emesse in materia di adottabilità del minore, un termine per l’impugnazione di 30 giorni dalla notifica della sentenza stessa, sia per la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d’Appello, sia per quella di secondo avanti la Cassazione. La notifica di ufficio della sentenza, perciò, è idonea anche nel caso di specie a far decorrere il termine dimidiato di 30 giorni per il gravame, senza che ciò vulneri il diritto di difesa delle parti interessate.

Corte di Cassazione, sez. VI-1 Civile, ordinanza 29 marzo – 22 giugno 2012, n. 10486 Presidente Salmè – Relatore Campanile Ritenuto in fatto e in diritto Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione. Con sentenza in data 29 giugno 2010 il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarava lo stato di adattabilità della minore C.J., nata a xxx . L'appello proposto dai genitori C.C. e F.A. veniva rigettato dalla Corte d'appello di Venezia, sezione minori, con decisione del 24 gennaio 2011, nella quale si riteneva che gli aspetti evidenziati nella decisione appellata circa lo stato di abbandono morale e materiale della minore fossero sussistenti, avuto riguardo alle patologie di natura psichica che affliggono la madre e all'assenza di capacità genitoriali in capo a entrambi i genitori, non in grado di superare limiti personali e ambientali , e non idonei, a causa della loro fragilità, a costituire un rapporto maturo e tutelante con la figlia . Avverso tale decisione hanno proposto ricorso il C. e la F. , chiedendone la cassazione sulla base di due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Si ritiene che in relazione al ricorso in esame possa emettersi ordinanza di inammissibilità, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c Emerge dall'esame degli atti che la sentenza impugnata, depositata il 24 gennaio 2011, secondo la prescrizione contenuta nella l. n. 184 del 1983, art. 17 è stata notificata, sia nel dispositivo che nel suo testo integrale, al domicilio eletto in data 31 gennaio 2011. Il ricorso in esame, essendo stato notificato, con riferimento alla data di spedizione, il 24 marzo 2011, risulta tardivamente proposto, non essendosi rispettato il termine di trenta giorni specificamente previsto al riguardo. La l. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 4, dispone, infatti, che avverso la sentenza emessa in materia di adottabilità del minore, le parti legittimate possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello ., e al comma 5 che avverso la sentenza della Corte d'Appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione . Questo chiaro dettato normativo è stato interpretato da questa Corte nel senso che ai fini del ricorso per Cassazione la sentenza emessa dalla Corte d'Appello - Sezione minorile - in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notifica d'ufficio di detta sentenza effettuata alla stregua del disposto della 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 3, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni di cui all'ultimo comma di detta norma, senza che tale limitazione temporale al giudizio di legittimità, quali che siano i motivi del ricorso, arrechi alcun apprezzabile vulnus al diritto di difesa delle parti interessate, che sono perciò comunque tenute al suo rispetto Cfr. Cass. Sez. Un., 5 aprile 2005, n. 6985 . È stato altresì precisato che ai fini del ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello - sezione minorile - in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notifica di ufficio di detta sentenza, effettuata alla stregua del disposto di cui all'art. 17, comma 3, l. 4 maggio 1983 n. 184, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 17, con la conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto oltre detto termine Cass., 28 febbraio 2006, n. 4396 Cass., 1 marzo 2005, n. 4292 . Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite. Deve, pertanto, procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.