Non notifica in tempo il provvedimento presidenziale al coniuge non comparso, ma il giudizio non si estingue

Nel rito divorzile non si applica l’art. 709 c.p.c. che prevede un termine perentorio per la notifica del provvedimento assunto in sede presidenziale, ma trova applicazione l’art. 4, commi 9 e 10, della legge n. 898/70 così come novellata da ultimo dalla l. n. 80/2005 che prevede non un termine perentorio, ma il rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis dimidiati.

Il mancato rispetto di tale termine non determina l’estinzione del procedimento, ma un’ipotesi di nullità assimilabile alla nullità della citazione e della vocatio in ius che determina la necessità di un rinnovo della notifica per il prosieguo del giudizio. La fattispecie. Nel caso in esame, la ricorrente nel procedimento di divorzio non aveva notificato il provvedimento assunto all’udienza presidenziale al convenuto non comparso entro il termine assegnato dal Giudice ai sensi dell’art. 709 c.p.c All’udienza fissata davanti il giudice istruttore, la parte inadempiente chiedeva la rimessione in termini per la notifica del provvedimento presidenziale che, però, non veniva concessa. Tale diniego era fondato sul fatto che l’ordinanza presidenziale, ricalcando la formulazione dell’art. 709 c.p.c., aveva espressamente qualificato come perentorio il termine assegnato per la notifica del verbale al coniuge e il mancato rispetto di tale termine aveva condotto all’estinzione del procedimento ex art. 307 c.p.c Al contrario, l’odierna sentenza del Tribunale di Lamezia, investito del caso di specie, ha ritenuto che la suddetta violazione procedurale della ricorrente non poteva condurre all’estinzione del giudizio, configurando, piuttosto una nullità, analogica alla nullità di una citazione e/o della vocatio in ius, da emendare in vista del prosieguo del giudizio con la rinnovazione della notifica dell’ordinanza. L’ordinanza presidenziale come l’atto di citazione. La sentenza del Tribunale di Lamezia Terme ha messo ben in evidenza che l’inattività della parte, individuata nella mancata notifica del provvedimento presidenziale nel termine perentorio fissato dal Giudice, non conduce, soprattutto nel divorzio, all’estinzione del procedimento. Quanto sopra perché, l’applicazione dell’art. 709 c.p.c., che, appunto, prevede la necessità di assegnare al ricorrente un termine perentorio per la notifica del verbale di udienza al coniuge non comparso, non è conferente al giudizio di divorzio, in seno al quale, invece, la regolamentazione degli sviluppi dell’udienza presidenziale deve avvenire ai sensi dell’art. 4, commi 9 e 10 della legge 898/70, novellata l. n. 80/2005 , i quali non prevedono un termine perentorio per la notifica dell’ordinanza, ma il rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. dimidiati. Oltre a ciò la stessa applicabilità dell’art. 307 c.p.c. è fortemente discussa e scettica anche nei procedimenti di separazione, poiché l’estinzione del procedimento di separazione, anziché sanzionare l’inerzia colpevole del ricorrente, condurrebbe ad un’ultrattività dei provvedimenti presidenziali, svilendo così il senso stesso della norma. Ad ogni modo, la ragione di fondo per cui tale norma estintiva non è applicabile nel caso di specie è legata al contenuto di vocatio in ius che permea in tutta l’ordinanza presidenziale, la quale la rende assimilabile all’atto di citazione, soprattutto nella sua funzione di raccordo tra le due fasi in cui il procedimento di divorzio, e quello di separazione, si dividono. Pertanto, a fronte di tale premessa, l’unica conseguenza possibile associabile all’intempestiva notifica è la contrazione dei termini a comparire e di difesa del convenuto e non l’estinzione del processo per inattività delle parti. Pertanto, non potendosi ipotizzare, fuori dalle ipotesi espressamente e tassativamente previste dal legislatore, effetti estintivi del procedimento, occorre, in ipotesi come quelle di specie, ricorrere ad una applicazione analogica degli artt. 164, comma 1, e 291 c.p.c., ravvisando nella mancata notifica un caso di nullità e disponendo, in sanatoria, la rinnovazione della notifica del provvedimento.

Tribunale di Lamezia Terme, sez. Civile, ordinanza 10 maggio 2012 Giudice G. Ianni Giudizio di Divorzio – Ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori – Omessa notifica al coniuge non comparso – Estinzione del giudizio – Esclusione – Nullità sanabile – Sussiste - Articolo 709 c.p.c. previsto per la separazione – Applicabilità – Esclusione – Norma speciale ad hoc art. 4, commi 9 e 10, della legge 898/1970. Nel processo divorzile, il coniuge che ometta di notificare il provvedimento presidenziale reso all’udienza di comparizione delle parti dinanzi a lui, non incorre nella declaratoria di estinzione ex art. 307 c.p.c., configurandosi, in ragione della particolare natura del giudizio, una ipotesi di nullità da emendare ai sensi degli artt. 164, comma I, 291 c.p.c. Al rito divorzile, infatti, non si applica l’art. 709 c.p.c. - che, appunto, prevede la necessità di assegnare al ricorrente un termine perentorio per la notifica del verbale di udienza al coniuge non comparso – ma l’art. 4, commi 9 e 10, della legge 898/1970 come novellati dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 prima e poi dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , che non prevedono un termine perentorio per la notifica dell’ordinanza al coniuge non comparso, disponendo che quest’ultima debba avere luogo nel rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. dimidiati deve ritenersi, peraltro, che la scelta del legislatore sia stata voluta, in quanto l’art. 4 l. 898/1970, nella formulazione antecedente alla novella del 1987, prevedeva, al pari dell’art. 709 c.p.c., l’assegnazione di un termine perentorio per la notifica al coniuge non comparso del verbale dell’udienza presidenziale . Giudizio di Divorzio – Ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori – Omessa notifica al coniuge non comparso – Art. 4, commi 9 e 10, della legge 898/1970 – Estinzione del giudizio – Esclusione – Applicabilità artt. 164, 291 c.p.c. – Sussiste. Nel processo divorzile, in caso di omessa notificata al coniuge contumace del provvedimento presidenziale reso all’udienza di comparizione delle parti dinanzi a lui, è da ritenere che debba farsi applicazione analogica dell’art. 164, comma 1, c.p.c. e dell’art. 291 c.p.c., anche in considerazione del contenuto di vocatio in ius che permea l’ordinanza presidenziale all’esito delle indicate riforme di legge, rendendola assimilabile, almeno sotto tale profilo, all’atto di citazione, nel raccordo tra le due fasi in cui il procedimento si scinde. Osserva Con ordinanza del 12 gennaio 2012 il Presidente dell’ufficio, all’esito di udienza di comparizione dei coniugi nell’ambito della quale non era comparso il resistente, aveva assegnato a RM termine perentorio fino all’8 febbraio 2012 per la notifica a DF del verbale relativo alla predetta udienza, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 709 c.p.c All’udienza fissata dinanzi a questo istruttore, la ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per la notifica, essendo la stessa avvenuta oltre il termine perentorio assegnato dal Presidente per cause ritenute ad essa non imputabili segnatamente, un disguido di cancelleria che avrebbe reso non reperibile il fascicolo d’ufficio a seguito della trasmissione degli atti in Procura per la formalizzazione dell’intervento del PM in sede . La richiesta di rimessione in termini è certamente da rigettare. L’ordinanza presidenziale, infatti, ricalcando la formulazione dell’art. 709 c.p.c., aveva espressamente qualificato come perentorio il termine assegnato per la notifica del verbale al coniuge non comparso e nessuna valida ragione di rimessione in termini recte di sanatoria, avendo provveduto la RM alla notifica, sia pure in maniera intempestiva la ricorrente ha articolato, risultando il fascicolo tornato dalla Procura in data 27 gennaio 2012 quindi 12 giorni prima della scadenza del termine fissato e, pertanto, in tempo utile per la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario entro l’8 febbraio 2012. Ritiene, tuttavia, questo giudice che la violazione procedurale commessa dalla ricorrente non possa condurre all’estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., configurando, piuttosto, una nullità da emendare in vista del prosieguo del giudizio. Ai sensi della norma da ultimo citata, invero, il processo si estingue qualora la parte alla quale spetta proseguire il giudizio non vi provveda nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice il quale, tuttavia, deve essere autorizzato dalla legge stessa a fissarlo, in coerenza con il principio sancito dall’art. 152, u.c., c.p.c., che rimette in via esclusiva al legislatore la qualificazione come perentorio di un termine processuale. Nel caso di specie, in sede di udienza presidenziale è stata fatta applicazione dell’art. 709 c.p.c. - che, appunto, prevede la necessità di assegnare al ricorrente un termine perentorio per la notifica del verbale di udienza al coniuge non comparso - ma la norma non è conferente al giudizio di divorzio, in seno al quale gli sviluppi dell’udienza dinanzi al Presidente sono regolati dall’art. 4, commi 9 e 10, della legge 898/1970 come novellati dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 prima e poi dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , che non prevedono un termine perentorio per la notifica dell’ordinanza al coniuge non comparso, disponendo che quest’ultima debba avere luogo nel rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. dimidiati deve ritenersi, peraltro, che la scelta del legislatore sia stata voluta, in quanto l’art. 4 l. 898/1970, nella formulazione antecedente alla novella del 1987, prevedeva, al pari dell’art. 709 c.p.c., l’assegnazione di un termine perentorio per la notifica al coniuge non comparso del verbale dell’udienza presidenziale . D’altra parte, occorre osservare che la dottrina si è mostrata scettica all’applicabilità dell’art. 307 c.p.c. anche a fronte del mancato rispetto del termine assegnato ex art. 709 c.p.c. – espressamente qualificato come perentorio dal legislatore – osservando che l’estinzione del processo di separazione, anziché sanzionare l’inerzia colpevole del ricorrente, potrebbe finire addirittura per avvantaggiarlo, stante l’ultrattività dei provvedimenti presidenziali ex art. 189 disp. att. C.p.c Poiché, pertanto, l’unica conseguenza associabile all’intempestiva notifica è, nel caso di specie, la contrazione dei termini a disposizione del convenuto per la costituzione in giudizio, non potendosi ipotizzare un effetto estintivo fuori dalle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, è da ritenere che debba farsi applicazione analogica dell’art. 164, comma 1, c.p.c. e dell’art. 291 c.p.c., anche in considerazione del contenuto di vocatio in ius che permea l’ordinanza presidenziale all’esito delle indicate riforme di legge, rendendola assimilabile, almeno sotto tale profilo, all’atto di citazione, nel raccordo tra le due fasi in cui il procedimento si scinde. P.Q.M. letti gli artt. 164 e 291 c.p.c. ORDINA la rinnovazione della notifica dell’ordinanza presidenziale del 12 gennaio 2012, unitamente al presente verbale, entro il termine perentorio del 30 giugno 2012 letto l’art. 4 legge 898/1970 ASSEGNA al convenuto termine fino al 15 ottobre 2012 per la costituzione in giudizio nelle forme di cui agli all’art. 166 c.p.c. e per la formulazione delle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio, con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. inclusa la facoltà di proporre eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio FISSA nuova udienza di comparizione e trattazione dinanzi a sé in data 6 novembre 2012 ore 9 30 MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla parte costituita.