Pensione e proprietà immobiliare a favore dell’uomo, ma la donna si reca spesso all’estero: nessuna sproporzione economica, nessun assegno

Confermata la pronuncia emessa in Appello, che aveva considerato i soggiorni all’estero, compiuti dalla donna per raggiungere il nuovo compagno, come testimonianza concreta di un agiato tenore di vita. Decisivo anche il valore dell’immobile dato in usufrutto dall’uomo alla donna, alla luce della collocazione in zona centrale.

Sproporzione evidente tra i due diversi introiti pensionistici, a favore dell’ex marito, e, sempre a vantaggio di quest’ultimo, anche una corposa proprietà immobiliare, avuta in eredità. Eppure l’assegno, contenuto, a favore dell’ex moglie, assieme all’attribuzione del 40 per cento del ‘Trattamento di fine rapporto’ ricevuto dall’uomo, viene azzerato. Il soddisfacente tenore di vita della donna, difatti, è evidenziato dalla concreta possibilità di recarsi più volte all’estero, con viaggi che i giudici ritengono sicuramente dispendiosi Cassazione, sentenza numero 5650, Prima sezione Civile, depositata oggi . sui piatti della bilancia. La querelle sui rapporti economici tra la coppia ormai ‘scoppiata’ è complessa sin dalle origini, ma, comunque, dalle cifre contenute. Difatti, in primo grado, alla donna viene riconosciuto un assegno mensile di 100 euro e il 40 per cento del ‘Trattamento di fine rapporto’ percepito dall’uomo, mentre, in secondo grado, la situazione viene completamente ribaltata, azzerando i riconoscimenti economici stabiliti dal Tribunale. In Appello, per la precisione, i giudici affermano che non ricorre lo squilibrio economico tra i coniugi . Per quale motivo? Perché, certo, è evidente la sproporzione, a favore dell’ex marito, tra le rispettive pensioni e altrettanto evidente è la ricchezza della proprietà immobiliare ricevuta in eredità dall’uomo, ma il diritto di usufrutto concesso dall’uomo alla donna per un immobile – di notevole valore, anche considerando la collocazione in centro – e i ripetuti viaggi all’estero compiuti dall’ex moglie, secondo i giudici, rimettono in equilibrio la situazione. Calcoli errati? Ma la pronuncia di azzeramento emessa in Appello scatena, ovviamente, la reazione dell’ex moglie, che presenta ricorso per cassazione, evidenziando, tramite il proprio legale, quelle che, a suo avviso, sono magagne evidenti. Su tutto, la valutazione dell’ usufrutto dell’immobile ricevuto in donazione , effettuata, sottolinea la ricorrente, senza l’espletamento di una consulenza tecnica e soltanto sulla base della ubicazione dell’immobile , e la presunzione di un tenore di vita agiato alla luce dei lunghi viaggi e soggiorni all’estero . Per la donna, azzerare così la sproporzione economica rispetto all’ex marito è un errore, a cui porre rimedio. Lettura semplice. E invece, in Cassazione, i giudici optano per la riconferma della pronuncia emessa in Appello, mostrando di condividerne in pieno le valutazioni, a partire da quella relativa alla valutazione dell’immobile messo a disposizione della donna, valutazione fondata sui dati disponibili e sulla comune esperienza , quindi tenendo conto, innanzitutto, della collocazione nell’ambito urbano. Ma il passaggio decisivo è, ovviamente, quello relativo alla presunta agiatezza economica della donna. Su questo punto, i giudici di Cassazione richiamano il rapporto di convivenza instaurato dalla donna con un uomo che vive in Australia e i relativi viaggi, con relativi soggiorni durati alcuni mesi proprio in Australia è legittimo, quindi, ritenere acclarata una condizione di agiatezza , escludendo così il presupposto della indisponibilità di mezzi economici adeguati , alla luce dei viaggi e dei soggiorni all’estero compiuti dalla donna e che, chiariscono i giudici, sono notoriamente dispendiosi . Come detto, quindi, la pronuncia di secondo grado viene confermata in toto . E assieme all’azzeramento dell’assegno viene meno, of course , anche il diritto a una quota del ‘Trattamento di fine rapporto’ ricevuto dall’uomo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 dicembre – 10 aprile 2012, n. 5650 Presidente Luccioli – Relatore Scaldaferri In fatto e in diritto l. Con atto notificato il 25 febbraio 2008 Laura Mori ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata il 27 febbraio 2007 nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dalla ricorrente con E.M. La Corte di merito, accogliendo l’appello proposto dal M., in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del gennaio 2005 - che aveva posto a carico del predetto un assegno mensile in favore della M. di € 100,00 ed il pagamento, ai sensi dell’articolo 12 bis della legge n. 898/1970, di somma pari al 40% del T.F.R. percepito dal medesimo prima della domanda di divorzio, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro dipendente -, ha rigettato tali domande della M. La Corte ha ritenuto che nella specie non ricorre lo squilibrio economico tra i coniugi. In tal senso, premesso che la M. nulla aveva preteso in sede di separazione consensuale, ha osservato che, se da un lato il M., usufruente di pensione di € 28.206,00 lordi, durante il periodo della separazione ha ricevuto in eredità quattro appartamenti in Brescia tre dei quali poi venduti , dall’altro il divario economico sopravvenuto tra tale condizione e quella della M. - che percepisce una pensione di € 800,00 netti al mese - è da ritenere compensato dal fatto che quest’ultima ha ricevuto in donazione dal M. il diritto di usufrutto di uno di detti immobili - nel quale abita , diritto il cui valore, tenendo presente l’ubicazione centralissima e prestigiosa del bene, è da ritenere sensibilmente superiore a quello di € 500 mensili considerato dal Tribunale. A tali considerazioni deve aggiungersi, secondo l’impugnata sentenza, il mutamento in senso migliorativo delle condizioni economiche della M. derivante dalla convivenza more uxorio intrapresa con altro uomo residente in Australia, che la medesima ha ammesso, sia pure in termini riduttivi di amicizia priva dei caratteri di stabilità e convivenza, e che invece trova conferma nei soggiorni di alcuni mesi - documentati dal passaporto esibito su ordine della Corte - che essa ha compiuto perdiodicamente, almeno dal 2000 al 2006, in Australia. I quali peraltro, valutati unitamente alla circostanza costituita da un ulteriore viaggio di 20 giorni in Santo Domingo nel 1997, dimostrano un tenore di vita più che agiato, che, ove non dovuto al contributo del nuovo compagno, deve ricollegarsi comunque a mezzi suoi propri. Resiste con controricorso il M. Motivi della decisione 1 Preliminarmente, deve rilevarsi che la ricorrente, che con procura a margine del ricorso aveva nominato suoi difensori l’avv. M. dei Foro di Brescia e l’avv. D.M. del Foro di Roma, ha sostituito quest’ultimo difensore deceduto nelle more con l’avv. D.M.B. del Foro di Roma, mediante procura speciale apposta a margine della memoria di costituzione del nuovo difensore. Tale sostituzione è inammissibile a norma dell’articolo 83 comma 2 c.p.c., nel testo - qui applicabile ratione temporis - vigente prima della modifica apportata dall’articolo 45 comma 9 lett. a della legge n. 69/2009, che ha esteso alla procura apposta a margine dell’atto in questione la facoltà del difensore di certificare la sottoscrizione della parte, in deroga al principio generale previsto dal comma 2 dell’articolo 83. Inefficace deve dunque considerarsi la nuova elezione di domicilio della ricorrente in Roma, senza peraltro che da ciò derivi la necessità di un differimento dell’udienza cfr. Cass. Sez. 2 n. 22020/07 S.U. n. 477/06 . 2. Il ricorso si basa su quattro motivi, tutti diretti a denunciare violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto articolo 5 l. 898/70, 2697 c.c., 112 c.p.c., 115 e 116 c.p.c. e omessa, o insufficiente, o contradditoria motivazione. Con il primo si lamenta che la Corte di merito ha valutato l’usufrutto dell’immobile ricevuto donazione senza l’espletamento di una c.t.u., in assenza di altra prova e sulla base della sola presunzione data dalla ubicazione dell’immobile, quindi in violazione delle norme sulla prova e con motivazione insufficiente. Con il secondo, si deduce che la Corte ha ritenuto la sussistenza di una convivenza more uxorio in assenza di prova circa la stabilità, continuità e regolarità non ammesse , e comunque in assenza di prova circa il conseguente miglioramento delle condizioni economiche. Con il terzo, si censura la motivazione circa il tenore di vita agiato sulla base del compimento di lunghi viaggi e soggiorni all’estero, senza indicazione del luogo di destinazione, del tempo di permanenza e della tipologia di alloggio goduto. Con il quarto, si censura il rigetto, senza alcuna motivazione, della domanda di attribuzione del 40% del T.F.R. percepito in relazione alla durata del rapporto di coniugio. 3. Nessuno dei motivi di corso merita accoglimento. 4. Quanto al primo, con esso si critica una valutazione - sul valore - dell’usufrutto di immobile - riservata dall’articolo 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale peraltro non è tenuto ad avvalersi a tal fine di una consulenza tecnica d’ufficio, specie ove, come nella specie, esprima una valutazione di massima basata sui dati disponibili e sulla comune esperienza. In tale contesto, la critica della motivazione espressa nella sentenza impugnata si risolve - in mancanza di specificazione circa gli elementi di prova che il giudice avrebbe omesso di considerare, o di vizi di illogicità o contraddittorietà nella richiesta di riesame nel merito, precluso al giudice di legittimità. 5. Considerazioni analoghe valgono per il secondo e terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro connessione. Invero, il convincimento espresso dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza di un rapporto di convivenza instaurato dalla ricorrente con altro uomo si mostra congruamente motivato con il riferimento non solo alle parziali ammissioni della ricorrente, ma anche a dati oggettivi di riscontro, quali quelli tratti dalla copia del passaporto della M. - attinenti ai ripetuti viaggi, con relativi soggiorni durati alcuni mesi, in Australia, dove risiede il predetto. Esclusa, in tale iter logico, una violazione delle norme sulle prove, che del resto non è stata neppure dalla ricorrente, deve d’altra parte ritenersi non priva di logica né contradditoria motivazione. Il che vale anche per il convincimento tratto dal giudice di merito in ordine alla sussistenza di una condizione di agiatezza tale da escludere il presupposto della indisponibilità di mezzi economici adeguati dalla ripetuta effettuazione da parte della ricorrente di viaggi e soggiorni all’estero notoriamente dispendiosi. 6. Quarto alla mancanza di motivazione del rigetto della domanda di attribuzione del 40% del T.F.R. percepito in relazione alla durata del rapporto di coniugio, va osservato come tale attribuzione sia subordinata, ai sensi dell’articolo 12 bis della legge n. 898/1970, alla titolarità, in capo al richiedente, dell’assegno divorzile a norma dell’articolo 5 stessa legge. Sì che la Corte d’appello, avendo escluso che alla ricorrente spetti tale assegno, ha implicitamente considerato assorbita ogni questione in ordine alla suddetta domanda ex articolo 12 bis, disponendone il rigetto sotto il profilo preliminare anzidetto. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna delle ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in € 2,000,00 per onorari e € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone, ai sensi dell’articolo 52 comma 5 del D.Lgs. n. 196/2003, che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.