Bye bye mantenimento ... se il convivente lavora

Già in una precedente sentenza del Tribunale di Lamezia Terme avevamo visto e commentato il nuovo orientamento assunto dalla Corte di Cassazione sent. n. 17195/11 in merito al rapporto tra il mantenimento e le nuove convivenze more uxorio e già nella precedente occasione avevamo notato come il Giudicante aveva tenuto in considerazione il beneficio economico di cui gode il coniuge che, dopo il fallimento del matrimonio, intraprende una nuova e stabile relazione con altro partner.

Nel caso di specie, tuttavia, la pronuncia, che riguarda una coppia divorziata, è ancora più significativa perché la Corte di Appello in questione non si è limitata a circoscrivere l’obbligo di mantenimento a carico del marito ad una somma inferiore, ma lo ha completamente revocato sulla base del fatto che l’ex moglie, non solo svolgeva un’attività lavorativa, mentre il marito aveva subito un peggioramento delle sue condizioni economiche, ma il nuovo compagno della ex consorte aveva recentemente concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato che, concretamente, apportava per la ex un miglioramento sostanziale del suo tenore di vita. La fattispecie. Il caso concreto riguarda una coppia divorziata a cui il Tribunale, nella sentenza di divorzio, aveva riconosciuto a carico del marito un mantenimento a favore della ex consorte. Il marito proponeva ricorso per la modifica delle condizioni riguardanti l’obbligo di corresponsione dell’assegno, rilevando che la precarietà del convivente della ex consorte era cessata, in quanto lo stesso aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, e che la stessa aveva trovato un’occupazione, anche se non fissa, che, di fatto, le garantiva un miglioramento della sua situazione economica. Il Tribunale rigettava l’istanza del marito evidenziando che, seppure era ragionevole presumere che la resistente, lavoratrice temporanea, aveva registrato dei benefici economici dalla convivenza potendo contare sui redditi del nuovo compagno, tanto da giustificare il contenimento dell’assegno di mantenimento, la precarietà che contraddistingue il rapporto more uxorio non consente di escludere del tutto l’assegno che deve permanere per garantire all’ex coniuge quelle condizioni minime di autonomia e sicurezza sino a quando non contragga nuovo matrimonio. Il ricorrente contestava la decisione del Tribunale facendo leva sulla solidità della convivenza della ex moglie e sulla sopravvenuta stabilizzazione della situazione lavorativa del nuovo compagno, oltre che sul peggioramento della propria condizione economica, data dal recente licenziamento. Mantenimento revocato. La Corte d’Appello, considerate le peculiarità del caso di specie, in parziale riforma della sentenza di primo grado, non si è limitata a ridurre l’assegno divorzile, ma ha revocato l’obbligo a carico del marito di corresponsione dell’assegno considerando, tra le altre circostanze, proprio la nuova occupazione del compagno della ex moglie da cui la stessa trae di fatto una fonte effettiva e non aleatoria di reddito. Compagno assunto a tempo indeterminato sostanziale miglioramento delle condizioni economiche . Ciò che è particolarmente innovativo in questa sentenza è il fatto che, per la prima volta, tra le circostanze prese in considerazione dalla Corte vi è anche l’occupazione del nuovo compagno della ex moglie. La Corte ha ben rilevato che la ex consorte, grazie anche alla recente assunzione a tempo indeterminato del proprio convivente, beneficia di fatto di una fonte reddituale effettiva e non aleatoria che apporta sostanzialmente un miglioramento generale delle sue condizioni economiche. Pertanto, avendo la stessa raggiunto una situazione di autonomia e dignità economica tale per cui non vi è la necessità di un aiuto economico da parte del marito per mantenere il tenore di vita precedentemente goduto in costanza di matrimonio, l’assegno divorzile non ha più ragione di essere e la sua revoca appare giustificata, anche se, parte della decisione, si è basata sulla circostanza di una convivenza more uxorio che, di per sé, è caratterizzata da elementi di instabilità. In altre parole, la Corte non solo si è richiamata a quell’orientamento più volte enunciato secondo il quale una convivenza, stabile e duratura, pur non escludendo la debenza dell’assegno, incide sul quantum dell’assegno, ma è andata oltre, dando maggior peso alla convivenza more uxorio e alla capacità economica del nuovo partner che di fatto incide, in modo tangibile e certo, sulla generale situazione economica della ex moglie beneficiaria dell’assegno divorzile.

Corte di Appello di Messina, sez. I Civile, decreto 16 – 19 gennaio 2012, n. 165 Presidente Zumbo – Relatore Scanu Fatto e diritto Con sentenza n. 44/2010 la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della decisione impugnata, ha ridotto l’assegno mensile di divorzio a carico di Greco ad € 100,00 in luogo di € 232,40 , con decorrenza dall’atto introduttivo del giudizio, mentre ha rigettato la richiesta di revoca dell’assegno, avanzata dal G.G. in ragione del suo sopravvenuto licenziamento dall’esercizio commerciale e della circostanza che R.V. continuava a percepire le retribuzioni stipendiali ed aveva iniziato una convivenza more uxorio” con A.G., infermiere professionale, con il quale aveva avuto un figlio di nome An., regolarmente riconosciuto dal padre. Con ricorso, depositato in data 29-12-2010, G. ha adito il Tribunale di Messina, per la revisione delle condizioni riguardanti l’obbligo di corresponsione dell’assegno, rilevando che la condizione di precarietà del convivente di R.V. era cessata in quanto lo stesso aveva stipulato con A.O.U. G.M.” di Messina un contratto a tempo indeterminato, mentre le proprie condizioni economiche erano peggiorate avendo subito una riduzione di stipendio € 978,61 anziché € 1.283,48 . Il Tribunale, con la decisione oggi reclamata, ha rigettato la richiesta di modifica evidenziando che, seppure è ragionevole presumere che la resistente, lavoratrice precaria, abbia tratto e tragga benefici economici dalla convivenza potendo contare sui redditi di Aragona, tanto da giustificare il contenimento dell’assegno nei termini indicati dalla Corte, tuttavia, la precarietà che connota il rapporto more uxorio non consente di escludere del tutto l’assegno che deve permanere per garantire all’ex coniuge quelle condizioni minime di autonomia e sicurezza sino a quando non contragga nuovo matrimonio. Il ricorrente ha contestato la decisione facendo leva sulla solidità della convivenza, sulla sopravvenuta stabilizzazione della situazione lavorativa di A., assunto con contratto a tempo indeterminato, e sul peggioramento delle condizioni economiche di esso reclamante. La prospettazione può essere condivisa. La Corte, nella precedente ordinanza, ha posto rilievo all’orientamento più volte enunciato dalla Corte di legittimità secondo il quale, una convivenza, pur stabile e duratura, non esclude di per sé la debenza dell’assegno, ma naturalmente può incidere sulla determinazione del quantum. In tal senso, il diritto all’assegno divorzile non viene meno se chi lo chiede abbia instaurato una convivenza more uxorio con l’altra persona, rappresentando detta convivenza soltanto un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l’assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” Cass. Civ. 26.01.2006 n. 1546 . Tuttavia, nel caso in esame, va valutata la condizione economica complessiva oggi goduta da R. e va, indubbiamente considerato che, anche se con carattere non costante, la stessa svolge attività lavorativa con contratti quadrimestrali e grazie alla stabile convivenza con Aragona, assunto a tempo indeterminato con la qualifica di infermiere, beneficia di miglioramento sostanziale del tenore di vita, in quanto trae da essa una fonte effettiva e non aleatoria di reddito Cass. Civ. 06.02.2004 n. 2251 . Si può allora procedere alla revoca dell’assegno divorzile, ex art. 9 l. 898/1970, così come modificato dall’art. 13 L. 87/74, proprio ed in quanto, la condizione economica di R., per le ragioni evidenziate, ha raggiunto sicuri livelli di autonomia e dignità. La valutazione complessiva della vicenda, in uno con la natura della decisione, legittima la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di procedimento. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto - revoca l’obbligo a carico di G.G. di corresponsione dell’assegno divorzile in favore di R.V. a far data dal ricorso - dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del procedimento.