Revocatoria del fondo patrimoniale: necessaria la partecipazione di entrambi i coniugi

La pronuncia della Corte di Cassazione, n. 21494 del 18 ottobre scorso, interviene sulla problematica concernente i beni del fallito. Nello specifico, si tratta di stabilire se i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale siano o meno compresi nel fallimento. I giudici di legittimità, richiamando l'orientamento espresso in precedenti pronunce della S. C., hanno escluso che i beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, siano compresi nel fallimento. Pertanto, nel giudizio de quo, avente ad oggetto la revocatoria di un fondo patrimoniale, spettando ad entrambi i coniugi la legittimazione passiva, sussiste la legittimazione processuale anche del coniuge fallito. Il fatto. Si antepone, per chiarezza di disamina, una rapida descrizione del fatto concreto. Il caso di specie origina dall'impugnazione per cassazione presentata da parte della moglie del fallito avverso la decisione della Corte d'Appello di Palermo che, accogliendo la revocatoria dell'atto di costituzione del loro fondo patrimoniale, proposta dal Fallimento, ne aveva dichiarato l'inefficacia. Il fallito e la di lui consorte avevano difatti costituito un fondo patrimoniale al quale avevano destinato la metà indivisa di due spezzoni di terreni e di un fabbricato, sottraendoli ai creditori della società fallita. La ricorrente lamenta, in sede di legittimità, la nullità di entrambi i giudizi di merito perché affetti da nullità, per mancata integrità del contraddittorio nei confronti del marito, proprietario dei beni conferiti nel predetto fondo patrimoniale. Gli Ermellini, accogliendo in toto il ricorso, dopo aver precisato che i beni del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento poiché si tratta di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori, stabiliscono che, nel caso de quo, il giudizio avrebbe dovuto comportare la partecipazione necessaria del fallito, proprietario dei beni conferiti nel fondo patrimoniale. Di conseguenza, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari comporta la nullità del giudizio e la relativa cassazione delle sentenze di primo e secondo grado per violazione del principio del contraddittorio. Si tratta di patrimonio separato finalizzato ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale, introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla l. n. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia, risponde all'esigenza di distinguere, nell'ambito del patrimonio coniugale, determinati beni, destinandoli esclusivamente a fronteggiare le esigenze ed i bisogni familiari. Esso sostituisce gli abrogati istituti della dote e del patrimonio familiare. Discussa è la natura giuridica attribuibile al complesso di beni costituenti il fondo. La tesi maggioritaria propende per la qualifica di patrimonio di destinazione o allo scopo escludendo, quindi, che al fondo possa essere attribuita autonoma soggettività giuridica, in grado di renderlo un vero e proprio patrimonio autonomo. Perciò, il fondo patrimoniale si caratterizza per il fatto di costituire un patrimonio separato, finalizzato, in via esclusiva, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La presenza di un vincolo di destinazione garantirebbe alla limitata cerchia dei beneficiari, la cosiddetta famiglia nucleare , un più facile ricorso al credito concesso per il perseguimento di esigenze connesse alla vita della famiglia ed una maggiore stabilità e tranquillità economica contro il rischio di repentini depauperamenti del patrimonio dei singoli coniugi o in comunione legale. Possibile la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. L'atto costitutivo di fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria quando pregiudichi le ragioni dei creditori e ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 c.c., ai sensi del quale, per gli atti a titolo gratuito, è possibile prescindere dalla consapevolezza del terzo, che deve essere provata, invece, per gli atti a titolo oneroso. La costituzione del fondo patrimoniale si può considerare un atto a titolo gratuito anche quando proviene da parte di entrambi i coniugi, perché non compensata da alcuna attribuzione a favore dei disponenti né da alcun corrispettivo di conseguenza l'azione revocatoria è esperibile in caso di comprovata esistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis, ovvero quando esistono il fatto oggettivo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e la consapevolezza di esso da parte del debitore, senza bisogno di accertare la scientia fraudis, trattandosi appunto di atto a titolo gratuito. Ne consegue l'irrilevanza dell'eventuale buona fede del beneficiario. In punto eventus damni questo va ravvisato, nel caso di costituzione di fondo patrimoniale con trasferimento della proprietà, nella perdita della garanzia patrimoniale generica offerta dalla titolarità del bene in capo al soggetto che ha costituito il fondo. Nell'ipotesi, invece, di costituzione del fondo su beni già di proprietà dei coniugi il pregiudizio alle ragioni dei creditori ben può essere ravvisato in quel vincolo di limitata e condizionata inespropriabilità che l'art. 170 c.c. contempla. Quanto al consilium fraudis, essendo sufficiente la mera consapevolezza di intaccare la garanzia patrimoniale generica offerta ai creditori ex art. 2740 c.c., risulta in re ipsa. Legittimazione passiva di entrambi i coniugi in caso di azione revocatoria. A norma dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. Con la conseguenza che, nell'azione revocatoria, promossa dal creditore personale, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi divenendo comproprietari dei beni costituenti il fondo stesso, la legittimazione passiva compete ad entrambi i coniugi.