Violato l'affido condiviso, ma il giudice concorda: nel dubbio prevale la tutela del minore

Il principio fondante della Convenzione dell'Aja 25/10/1980 relativa agli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori è la tutela del minore. Lo ricorda la Sesta Sezione della Cassazione Civile nell'ordinanza n. 20365, depositata il 5 ottobre. La fattispecie. La decisione, resa nelle forme dell'ordinanza in quanto il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, trae origine da una vicenda che vede la madre italiana trasferire illecitamente, con decisione unilaterale, la figlia dall'estero in Italia. Contro questo trasferimento il padre straniero ha proposto ricorso avanti il Tribunale dei Minorenni, sul presupposto della violazione del provvedimento di affidamento congiunto, che non autorizzava la madre a rientrare in Italia con la figlia senza il consenso del padre. Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo che nel caso di specie fosse applicabile l'eccezione di cui all'art. 1, comma 1, rispetto al principio di rientro immediato in caso di trasferimento illecito. Il giudice può non ordinare il rientro se il minore rischia di essere esposto a pericoli. L'art. 13, infatti, espressamente prevede che l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non sia tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri a che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno o b che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile . Il padre ha proposto ricorso per Cassazione, motivando che in realtà il Tribunale avrebbe erroneamente deciso su quale fosse il genitore più idoneo all'affidamento, e nel fare ciò si sarebbe erroneamente sostituito al giudice canadese. Il giudice deve valutare le condizioni ostative al ritorno del minore. La Cassazione, nel respingere il ricorso, ribadisce la propria giurisprudenza sul punto ricordando che la valutazione delle circostanze ostative al ritorno ex art. 13, b impone doverosi accertamenti di fatto al Tribunale dei Minorenni di valutare l'esistenza del rischio che appunto deve essere fondato . E questo accertamento deve essere volto, in caso di dubbio, a tutela del minore e non certo del genitore. Per i procedimenti in camera di consiglio valgono le informazioni . La Cassazione respinge anche le doglianze relative alle prove, ribadendo che in relazione a tutti i procedimenti in camera di consiglio, il giudice può decidere sulla base di semplici informazioni, senza che sia necessario il ricorso alle fonti di prova disciplinate nel libro secondo del cod. Proc. Civ. . * Avvocato