Obbligo violato anche per la sproporzione tra la cifra destinata a moglie e figli e le spese annuali

La condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare, con particolare riferimento ai mezzi di sussistenza per coniuge e figli, resiste anche in caso di errore della Corte d'Appello.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26085/2011 depositata ieri, ha stabilito che la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare, con particolare riferimento ai mezzi di sussistenza per coniuge e figli, resiste anche in caso di errore della Corte d'Appello. Che, nello specifico caso, aveva fatto riferimento all'inadempienza dell'ex marito rispetto alla somma stabilita nel provvedimento di separazione, trascurando di considerare che la procedura di separazione era cominciata un anno dopo. La vicenda. Prima l'abbandono della casa coniugale, poi l'apertura dell'iter per la separazione, che aveva portato, a novembre del 2005, alla chiusura dei rapporti tra i coniugi, con i relativi provvedimenti economici. Ma per la Corte d'Appello nel periodo novembre 2004 - giugno 2010 era mancato il rispetto degli obblighi economici di assistenza familiare, anche, come detto, tenendo presente la somma stabilita in sede di separazione. Valutazione erronea o semplicemente troppo ampia? La scelta di ricorrere in Cassazione, alla luce delle pronunce di primo e di secondo grado, è l'extrema ratio per provare a difendere la legittimità delle azioni dell'ex marito rispetto all'altro coniuge e ai figli. Da questo punto di vista, il punto centrale è la sottolineatura dell'errore commesso dalla Corte d'Appello, ovvero aver considerato la cifra stabilita in sede di separazione e averla presa come riferimento anche per il periodo in cui la procedura di separazione non era stata neanche aperta. In aggiunta a questo, venivano richiamati anche i fatti relativi a un versamento di 4mila euro ciò escludeva l'aver fatto mancare contributi a moglie e figli e al pagamento di debiti contratti congiuntamente con la moglie documentati nello stesso verbale di separazione . Il peso delle spese ex marito condannato. Nonostante tutto, però, i giudici della Suprema Corte riconfermano quanto stabilito dalla Corte d'Appello, pur prendendo atto dell'errore compiuto. Cosa è più importante, in questo caso? Il fatto che a fronte di una contestazione originaria secondo la quale i minori sono stati lasciati privi dei mezzi di sussistenza dopo l'abbandono del domicilio domestico , nel periodo temporale dal novembre 2004 alla fine del 2005 è stato confermato, in fatto, che effettivamente i minori rimasero privi dei mezzi di sussistenza in tale periodo . Peraltro, proprio la Corte d'Appello aveva spiegato perché le corresponsioni del padre non avessero evitato tale risultato . Ovvero i 700 euro dati a moglie e prole relativi comunque a un permanente obbligo proprio del genitore e coniuge non separato , rapportati alle spese sostenute dall'ex marito, hanno spinto a ritenere che egli non si fosse fatto carico di spese riferibili ai figli, se non in minima parte . Ciò aveva portato a una conclusione l'inadempimento degli obblighi permanenti di genitore, inadempimento costituente reato e confermato anche dalla Cassazione.