Veicolo parcheggiato male, il verbale generico salva l’automobilista

Sconfitta la Prefettura e non sufficiente la documentazione fornita dalla Polizia municipale. La mancanza di dettagli nel verbale fa tirare un sospiro di sollievo all’automobilista.

Veicolo piazzato in malo modo, secondo gli agenti della Polizia municipale, cioè troppo distante dalla carreggiata. A salvare l’automobilista da una sicura multa è però proprio il verbale, ritenuto generico e privo di dettagli fondamentali Giudice di Pace di Alessandria, sentenza depositata il 7 gennaio 2021 . Il fattaccio risale al settembre del 2019, quando agli agenti della Polizia municipale di Alessandria, facendo ricorso all’apparecchiatura targa System, rilevano la violazione compiuta da un automobilista , reo di avere piazzato in malo modo la propria vettura. Nello specifico, nel verbale si legge che il conducente effettuava sosta o fermata collocando il veicolo distante dal margine della carreggiata . Per il legale dell’automobilista, però, è clamorosa la genericità della contestazione , non essendo riportato nel verbale il numero civico ed il punto della carreggiata ove sarebbe avvenuta l’infrazione mentre nel verbale è solamente riportato che il conducente del veicolo effettuava sosta o fermata collocando il veicolo distante dal margine della carreggiata” . Allo stesso tempo, il legale eccepisce la illegittimità della mancata contestazione immediata, non essendo il conducente assente al momento della presunta infrazione, e la mancata apposizione del preavviso di contestazione . Per il Giudice di Pace le osservazioni proposte dal legale dell’automobilista hanno un fondamento, nonostante l’opposizione della Prefettura di Alessandria. In premessa viene evidenziato che dalla documentazione a disposizione emerge che l’ infrazione è stata rilevata direttamente da personale della Polizia municipale che utilizzava apparecchiatura ‘targa System’ . Inoltre, l’organo accertatore dichiara che la vettura indicata era lontano dal margine destro della strada e che essa posizionata ad alcuni metri dal ciglio della strada, e, come d’abitudine di molti automobilisti, davanti ad alcune transenne che delimitano l’area pedonale di piazza Marconi . Tuttavia, come evidenziato dal legale dell’automobilista, il fotogramma in cui è raffigurato il mezzo in infrazione ha impresso un indirizzo di rilevamento differente da quello indicato nel verbale . Tale discrasia , osserva il Giudice di Pace, unitamente alla obiettiva genericità della descrizione dell’illecito contenuta nel verbale in cui non viene indicato il lato della carreggiata né il civico prossimo al luogo della infrazione , spinge a ritenere che l’amministrazione non ha assolto alla prescrizione prevista dal Codice della strada, secondo cui il verbale notificato, in caso di contestazione non immediata, deve contenere si ritiene a pena di nullità gli estremi precisi e dettagliati della violazione . Vittoria, quindi, per l’automobilista, che vede annullata la multa , mentre la Prefettura deve sobbarcarsi anche le spese processuali.

Giudice di Pace di Alessandria, sentenza 26 novembre 2020 – 7 gennaio 2021 Giudice di Pace Dettori Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso inviato a mezzo posta il 17.02.2020 omissis chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione Prot. 21400/2019 AREA III Dep. R emessa il 9.01.2020 dal Prefetto di Alessandria in esito al rigetto del ricorso ex art. 203 CdS avverso verbale n. omissis emesso il 19.9.2019 dalla Polizia Municipale di Alessandria in conseguenza dell'accertamento della violazione di cui all'art. 157/2-8 C.d.S Il ricorrente, dopo avere rilevato una carenza motivazionale dell'impugnato provvedimento, deduceva a principale ed assorbente motivo di ricorso la genericità della contestazione, non essendo riportato nel verbale il numero civico ed il punto della carreggiata ove sarebbe avvenuta l'infrazione, essendo nel verbale solamente riportato che il conducente del veicolo sopra citato effettuava sosta o fermata collocando il veicolo distante dal margine della carreggiata , infrazione che sarebbe avvenuta il ''località p.zza omissis eccepiva infine la illegittimità della mancata contestazione immediata non essendo egli assente al momento della presunta infrazione, e la mancata apposizione del preavviso di contestazione. La Prefettura depositava in data 14.4.2020 la comparsa di risposta allegando la documentazione afferente all'accertamento, in particolare i fotogrammi comprovanti l'avvenuta infrazione. Il procedimento veniva rinviato per discussione al 26.11.2020, ed in tale data il ricorrente, previa replica alla documentazione avversaria, insisteva nell'accoglimento del ricorso. Il ricorso appariva fondato ed andava quindi accolto. La documentazione prodotta dall'Amministrazione evidenzia che l'infrazione è stata rilevata direttamente da personale della Polizia Municipale il quale utilizzava apparecchiatura targa System . Nelle controdeduzioni l'organo accertatore dichiara che la vettura indicata era lontano dal margine destro della strada” e ad ulteriore specificazione della descrizione sommaria contenuta nel verbale aggiungeva che il veicolo era posizionato ad alcuni metri dal ciglio della strada e inoltre, come d'abitudine di molti automobilisti, era posizionato davanti ad alcune transenne che delimitano l'area pedonale di p.zza . il veicolo si trovava nei pressi dell'intersezione p.zza omissis come descritto sul preavviso . Tuttavia, come rilevato dalla parte ricorrente, il fotogramma in cui è raffigurato il mezzo in infrazione ha impresso quale indirizzo rilevamento” quello di Via omissis , contrariamente a quanto indicato nel verbale. Tale discrasia unitamente alla obiettiva genericità della descrizione dell'illecito contenuta nel verbale in cui non viene indicato il lato della carreggiata né il civico prossimo a luogo della infrazione fa ritenere che l'Amministrazione non abbia assolto alla prescrizione di cui all'art. 201 CdS secondo cui in caso di contestazione non immediata il verbale notificato deve contenere si ritiene a pena di nullità gli estremi precisi e dettagliali della violazione . I restanti motivi si ritengono assorbiti. La condanna al pagamento delle spese documentate segue la soccombenza. P.Q.M. Visto l'art. 6 D.Lgs. 150/2011 accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l'ordinanza opposta. Pone a carico della Prefettura resistente gli esposti di lite pari ad Euro 43,00. Alessandria, 26/11/2020.