L’invio della quietanza come prova del risarcimento contenente il codice Iban viola i dati personali del terzo beneficiario

La prova fornita dall’assicurazione al proprio assicurato circa l’avvenuto risarcimento del danno al fine di tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di soggetti terzi non può prevalere sul diritto alla riservatezza ed alla tutela dei dati personali di quei soggetti terzi, assumendo fondamentale rilievo, al riguardo, il rispetto dei cd. Principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11 d.lgs. n. 196/2003 ratione temporis, oggi articolo 27, comma 1, lettera a , numero 2 , del d.lgs. 101/2018. Oggi il riferimento è da farsi all’art. 5 del Reg. UE 679/2016.

I signori M convenivano in giudizio la compagnia di Assicurazione richiedendo il risarcimento per aver comunicato al signor D, suo assicurato e responsabile per alcune infiltrazioni d’acqua verificatesi nell’appartamento dei signori M, le coordinate bancarie di questi ultimi. In particolare, l’Assicurazione aveva trasmesso al proprio assicurato D la copia dell’atto di liquidazione con indicate le coordinate bancarie dei beneficiari . Successivamente il D aveva divulgato tale dato nel corso di una assemblea condominiale che veniva allegato al relativo verbale di assemblea. Il Tribunale di Roma, investito della controversia, rigettava la domanda di risarcimento avanzata ai sensi dell’art. 152 D. Lgs. n. 196/2003 ratione temporis dai signori M nei confronti dell’Assicurazione che chiamava in causa il D per essere manlevata. In particolare, il Tribunale si pronunciava affermando che il documento contenente l’Iban degli attori era riconducibile a un atto di transazione che veniva accettato dall’assicurato M. Pertanto, l’Assicurazione era legittimata a trasmettere il suddetto atto al proprio assicurato trattandosi di un obbligo contrattuale. Inoltre, il Tribunale dichiarava inammissibile la chiamata del terzo avanzata dalla compagnia nei confronti del signor D poiché la normativa investiva esclusivamente l’attività dell’Assicurazione e non poteva essere applicata all’ulteriore attività del terzo chiamato. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, le parti soccombenti proponevano ricorso per cassazione. Resistevano con controricorso sia l’Assicurazione, che proponeva altresì ricorso incidentale condizionato, che il terzo chiamato signor D. I ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 11, 13, e 24 d. lgs. 196/2003 oggi art. 5, 13, 6 Reg. UE 679/2016 per aver ritenuto il Tribunale che la consegna della documentazione da parte dell’Assicurazione al proprio assicurato D fosse conseguenza di un obbligo contrattuale. Inoltre, lamentavano la violazione e falsa applicazione del provvedimento del Garante Privacy del 08.01.2009 che prevede la possibilità di effettuare il trattamento dei dati personali senza il consenso dell’interessato purché avvenga nei limiti delle finalità originarie o in termini compatibili con gli scopi per i quali erano stati raccolti ad ogni buon conto la Suprema Corte esclude possa trattarsi di una violazione di legge non essendo un provvedimento normativo ma un provvedimento emesso a seguito di istanza di una società privata . Inoltre, lamentavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto l’oggetto del contendere non era la consegna della documentazione dall’Assicurazione al cliente-assicurato, ma la violazione dell’obbligo di riservatezza con la divulgazione dei dati personali, dati che la compagnia assicurativa avrebbe dovuto eliminare . Infine, lamentavano l’ errata qualificazione da parte del Tribunale dell’atto di liquidazione come transazione e quietanza” dovendosi, invece, qualificare come sola transazione”. L’Assicurazione, con il ricorso incidentale, lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo e in particolare l’ assenza del nesso di causalità e l’eventuale danno stante la violazione del signor D, nonché la ritenuta inammissibilità della chiamata in causa del terzo in manleva. La Suprema Corte accoglie parzialmente le lagnanze di parte ricorrente. Innanzitutto, chiarisce che il codice Iban è da qualificarsi quale dato personale ai sensi dell’art. 4, lett. b, d. lgs. 196/2003 sempre ratione temporis qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale . Pertanto, il relativo trattamento deve seguire i precetti chiariti anche dalla Cass. n. 1593/2013 ossia liceità, correttezza, legittimità, esattezza, pertinenza, completezza e per il tempo necessario al trattamento. Ad ogni buon conto, viene richiamato il principio di correttezza a fondare l’esigenza del bilanciamento concreto degli interessi e, conseguentemente, il diritto dell’interessato ad opporsi al trattamento dei propri dati, anche se lecito cfr. Cass. n. 1593/2013 . Inoltre, la Cass. n. 1655/2016, richiamata nella sentenza de qua , indica tra i casi in cui sia possibile effettuare il trattamento senza il consenso dell’interessato quello necessario per eseguire un obbligo derivante da contratto L'art. 24, lettera b del codice della privacy indica tra i casi nei quali il trattamento dei dati può essere effettuato senza consenso quello in cui il trattamento stesso sia necessario per eseguire obblighi derivante da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste di questi. La norma, al pari di quelle contenute nelle lettere d ed i-ter , è evidentemente intesa a favorire lo svolgersi dei rapporti commerciali e richiede che il trattamento sia necessario ai fini della conclusione o dell'esecuzione del contratto confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso ogni sorta di violazione a danno del ricorrente, il quale lamentava che, una volta stipulato un contratto di finanziamento, a seguito dell'omesso pagamento di alcune rate aveva ricevuto presso il suo studio professionale delle telefonate di un incaricato della società finanziatrice, il quale aveva riferito tutti i particolari la situazione di morosità . Cass. civ. n. 1655/2016 . La Corte ritiene errata la giustificazione dell’Assicurazione rispetto alla diffusione del dato dei signori M, ossia la necessità di fornire una prova al proprio assicurato D circa l’avvenuto risarcimento del danno. Infatti, tale informazione non richiedeva la necessità di diffondere anche le coordinate bancarie poiché oltre a non essere funzionale all’attività per cui gli stessi erano stati raccolti , neppure era necessaria per adempiere al predetto obbligo . La Corte ritiene infatti sufficiente per assolvere l’obbligo a carico dell’Assicurazione, e necessario per il rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali, la consegna della quietanza dopo averne debitamente oscurato le informazioni sui dati personali non divulgabili ai sensi della normativa sulla privacy . In altri termini, riferisce la Suprema Corte, le esigenze di mera prova, da parte dell’assicurato, dell’avvenuto adempimento dell’obbligo contrattualmente assunto dall’ assicuratore nei suoi confronti di tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di soggetti terzi rientranti nell’oggetto dello stipulato contratto di assicurazione, non possono considerarsi prevalenti sul diritto alla riservatezza ed alla tutela dei dati personali di quei soggetti terzi, assumendo fondamentale rilievo, al riguardo, il rispetto dei cd. Principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza di cui al già citato art. 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 . Quanto alla chiamata del terzo, la Cassazione conferma come doveva ritenersi ammissibile trattandosi di una garanzia impropria , ossia sorta dalla volontà del convenuto di farsi manlevare dal terzo per le conseguenze del proprio inadempimento in base a un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale. Inoltre, chiarisce la Cassazione, la condotta del terzo chiamato D da un lato non ha eliminato l’originaria condotta illegittima dell’Assicurazione, ma dall’altro potrebbe avere contribuito al verificarsi dei danni a carico dei signori M.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 ottobre 2020 – 19 febbraio 2021, n. 4475 Presidente Valitutti – Relatore Campese Fatti di causa 1. M.F. ed C.A. convennero l’Ina Assitalia s.p.a. poi divenuta Generali Italia s.p.a. innanzi al Tribunale di Roma, del D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, chiedendone la condanna al risarcimento di asseriti danni arrecatigli per aver illegittimamente diffuso loro dati bancari. In particolare, lamentarono che i la menzionata compagnia assicuratrice aveva violato la normativa dettata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, in materia di protezione di dati personali, allorquando aveva fornito a D.B.M. , suo assicurato, una stampa del sistema informativo interno della medesima compagnia nonché un atto di liquidazione ove erano riportate, tra l’altro, le loro coordinate IBAN tale illegittima diffusione gli aveva provocato fastidio, preoccupazione, disagio perché il D.B. , successivamente, aveva prodotto quella documentazione, all’assemblea del condominio di cui erano parte gli stessi attori, tenutasi il OMISSIS un loro dato personale, dunque, era divenuto di dominio pubblico tra i condomini senza alcuna valida ragione e motivazione. Ciò aveva pure inutilmente complicato una causa pendente nei confronti del medesimo condominio con il quale, peraltro, essi avevano in corso numerosi contenziosi. 1.1. L’adito tribunale, pronunciando nel contraddittorio instauratosi con la compagnia assicuratrice, che aveva contestato l’avversa pretesa, e con D.B.M. , dalla stessa chiamato in causa al fine di essere manlevata e tenuta indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite a rigettò la domanda degli attori b dichiarò inammissibile la chiamata del terzo D.B. c condannò i primi, in solido tra loro, a rifondere le spese legali alla convenuta, a sua volta onerata del pagamento di quelle sostenute dal D.B. . 1.2. Opinò il giudicante che i l’atto di cui trattasi va ricondotto nel novero delle transazioni e con esso infatti il beneficiario M.F. accettava, quale liquidazione amichevole da parte dell’Assitalia, una determinata somma che l’ente assicurativo gli erogava a copertura dell’assicurazione stipulata dal D.B. ii detta compagnia, quindi, doverosamente ha trasmesso al suo assicurato l’atto di transazione e quietanza a favore del M. , non violando alcun obbligo di custodia e riservatezza di dati sensibili. Non vi è stata, pertanto, alcuna indebita ostensione del codice iban degli attori in quanto l’attività della convenuta di trasmettere al D.B. la copia della quietanza era collegata evidentemente ad un adempimento di natura contrattuale nei confronti del proprio assicurato. La scelta di quest’ultimo di rendere noto, per questioni condominiali, quell’atto in sede di assemblea dei condomini nulla ha a che fare con la legge sulla protezione dei dati personali, in quanto il D.B. non è certo soggetto destinatario della stessa iii inammissibile è la chiamata del terzo da parte dell’Assitalia, poiché la normativa di cui si sta trattando investe esclusivamente l’attività della convenuta e non può essere certo applicata all’ulteriore attività del terzo chiamato che, a nessun titolo, ha titolo per garantire la convenuta per la domanda risarcitoria come formulata dagli attori . 2. Contro la descritta sentenza ricorrono il M. e la C. , affidandosi a quattro motivi. Resistono, con distinti controricorsi, il D.B. e la Generali Italia s.p.a. già Ina Assitalia s.p.a. , quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale condizionato recante due motivi, resistito, con controricorso dai ricorrenti principali. La sola Generali s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le censure formulate con il ricorso principale prospettano, rispettivamente I Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11, 13 e 24 . Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, erroneamente, che la consegna, da parte della compagnia assicuratrice al D.B. , dell’atto di liquidazione su cui erano indicate le coordinate bancarie degli odierni ricorrenti, rispondesse ad un obbligo contrattuale della prima nei confronti del proprio assicurato, nella specie, peraltro, nemmeno potendosi configurare alcuna delle ipotesi di esclusione del consenso al trattamento dei dati personali previste dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24. Inoltre, non si era considerato che, nell’informativa rilasciata al fiduciario dell’assicurazione per lo svolgimento della perizia cui era seguita, poi, la liquidazione predetta, era specificato che i dati potranno essere da noi comunicati alla Compagnia Assicurativa , sicché che quest’ultima non avrebbe potuto, a sua volta, comunicarli al proprio assicurato D.B. II Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione del provvedimento dell’Autorità di protezione dei dati personali dell’8.01.2009 , assumendosi che il decisum del tribunale fosse in contrasto con quanto sancito dall’Autorità per la protezione dei dati personali con il provvedimento dell’8.1.2009, secondo il quale il trattamento dei dati personali è ammissibile anche senza il consenso dei titolari purché avvenga nei limiti delle finalità originarie ovvero in termini compatibili con gli scopi per i quali erano stati raccolti ipotesi entrambe insussistenti nella vicenda in esame III Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Corrispondenza tra chiesto e pronunciato . Premettendosi che oggetto del contendere non era la consegna di documentazione dall’Ina Assitalia, oggi Generali Italia, al proprio assicurato, bensì la violazione dell’obbligo di riservatezza con la divulgazione dei dati personali degli odierni ricorrenti indicati sui documenti in questione e che la compagnia di assicurazione non si era premunita di eliminare il tutto, quindi, a prescindere dalle modalità di diffusione , si afferma che su tale aspetto il Giudice non si è pronunciato, focalizzando la propria decisione sul rapporto tra Assicurazione e assicurato trascurando l’esame della normativa sul trattamento dei dati personali e sugli obblighi da questa derivanti nei confronti degli attori così come da questi domandato IV Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. , per aver il tribunale capitolino erroneamente qualificato l’atto di liquidazione consegnato dall’assicurazione al D.B. come di transazione e quietanza , dovendosi, invece, esso annoverare, al più, tra gli atti di sola transazione . 1.1. Le doglianze di cui al ricorso incidentale condizionato di Generali Italia s.p.a., invece, denunciano, rispettivamente I Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti assenza del nesso di causalità e violazione, da parte del D.B. , del principio costituzionale dell’art. 15, segretezza delle comunicazioni art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 . Si ascrive alla sentenza impugnata di aver disatteso la domanda di manleva della compagnia assicuratrice verso il D.B. senza, però, prendere in considerazione le eccezioni, sollevate dalla medesima compagnia, relative all’assenza del nesso di causalità tra l’asserito illecito e l’eventuale danno ed alla violazione del principi dettati dall’art. 15 Cost. II Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c. e dell’art. 91 c.p.c. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 . Si lamenta la erronea ritenuta inammissibilità, da parte del tribunale, della chiamata in causa del D.B. , malgrado la connessione chiaramente ravvisabile tra la domanda degli attori e quella di manleva della convenuta verso il terzo. Ciò si era poi riverberato anche sulla pronuncia riguardante le spese processuali del D.B. , poste, ancora una volta erroneamente, a carico della compagnia assicuratrice convenuta. 2. I primi due motivi del ricorso principale sono scrutinabili congiuntamente perché evidentemente connessi. 2.1. Peraltro i in relazione ad entrambi, va rapidamente disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta dalla Generali Italia s.p.a., ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per difetto di autosufficienza. Invero, i fatti di causa a base degli stessi sono assolutamente pacifici, così come la questione giuridica sottoposta all’attenzione di questa Corte se l’asserito adempimento di un obbligo contrattuale tra due privati possa, o meno, giustificare l’avvenuta diffusione, da parte di uno di essi, di un dato personale di un soggetto terzo senza il proprio consenso la loro decisione, dunque, non suppone l’esame di documenti su cui i medesimi sono fondati, sicché non hanno rilievo le prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 cfr., in termini, Cass. n. 12417 del 2017, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 20721 del 2018 quanto, invece, al secondo profilo di stesura deve rimarcarsi che l’ivi richiamato provvedimento dell’8.1.2009 dell’Autorità per la protezione dei dati personali certamente non riveste natura di atto normativo, bensì di atto amministrativo, sicché la sua violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 2.2. Fermo quanto precede, le doglianze in esame meritano accoglimento esclusivamente nei limiti di cui appresso. 2.3. Costituiscono circostanze fattuali sostanzialmente incontroverse i che l’Ina Assitalia s.p.a., oggi Generali Italia s.p.a., comunicò al D.B. , suo assicurato e responsabile per alcune infiltrazioni d’acqua verificatisi nell’appartamento del M. e della C. , le coordinate bancarie di questi ultimi acquisite tramite un proprio fiduciario tale Ci. , che aveva compiuto le indagini di rito sullo stato dei luoghi, per istruire e definire la relativa pratica tramite il pagamento dei danni dagli stessi subiti. In particolare, la menzionata compagnia assicuratrice, specificamente richiestane dal D.B. , aveva trasmesso al proprio assicurato la copia dell’atto di liquidazione con in calce indicate le coordinate bancarie ii che, successivamente, il D.B. aveva divulgato le dette informazioni nel corso di un’assemblea condominiale depositando la documentazione rilasciatagli dall’assicurazione ed allegandola al relativo verbale di assemblea. In quell’occasione, il M. e la C. , partecipi del medesimo condominio, appresero della trasmissione dei loro dati personali al D.B. ad opera della suddetta compagnia. 2.4. Quello oggetto della controversia, dunque, è da qualificarsi come un dato personale ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. b , nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011 , rientrando in tale nozione qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale . Come tale esso è assoggettato alla disciplina dettata dal menzionato D.Lgs 2.4.1. Come chiarito, poi, da Cass. n. 1593 del 2013 cfr. in motivazione , i dati personali oggetto di trattamento debbono essere a trattati in modo lecito e secondo correttezza b raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi c esatti e, se necessario, aggiornati d pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati e conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2.4.2. La liceità del trattamento, inoltre, trova fondamento pure nella finalità del medesimo, quest’ultima costituendo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali, che fonda l’attribuzione all’interessato del potere di relativo controllo tanto con riferimento alle finalità originarie che ai successivi impieghi , con facoltà di orientarne la selezione, la conservazione e l’utilizzazione. L’interessato, quindi, ha diritto a che l’informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale cd. principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, aventi carattere generale, nel senso che trovano applicazione in riferimento a tutti i trattamenti, pubblici e privati, segnando i confini di liceità degli stessi, ove la stessa regolamentazione specifica di settore non ne limiti o conformi diversamente la portata. Cfr. Cass. n. 16133 del 2014 . Allo stesso, pertanto, è attribuito il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione art. 7 del citato D.Lgs. . 2.4.3. Al di là delle specifiche fonti normative, è in ogni caso il principio di correttezza quale generale principio di solidarietà sociale - che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale - in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui - nei limiti dell’apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ad affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi. Cfr., ex multis, Cass. n. 3651 del 2006 Cass. n. 23273 del 2006 Cass. n. 3462 del 2007 Cass. n. 8826 del 2007 Cass. n. 16315 del 2007 Cass. n. 22860 del 2007 Cass., SU, n. 28056 del 2008 Cass. n. 9404 del 2011 Cass. n. 17685 del 2011 Cass. n. 1593 del 2013 a fondare in termini generali l’esigenza del bilanciamento in concreto degli interessi, e, conseguentemente, il diritto dell’interessato ad opporsi al trattamento, quand’anche lecito, dei propri dati cfr. Cass. n. 5524 del 2012 Cass. n. 1593 del 2013 . 2.4.4. Imprescindibile rilievo assume, a tale stregua, il bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato agli artt. 21 e 2 Cost., nonché all’art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando a chiunque D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 1 e ad ogni persona art. 8 della Carta predetta , nei diversi contesti ed ambienti di vita, concorre a delineare l’assetto di una società rispettosa dell’altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza cfr. Cass. n. 186 del 2011 . 2.4.5. Va ricordato, infine, che, come sottolineato da Cass. n. 1655 del 2016, del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, lett. b , per quanto qui di specifico interesse, nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2011 indica tra i casi nei quali il trattamento dei dati può essere effettuato senza consenso quello in cui il trattamento stesso sia necessario per eseguire obblighi derivante da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste di questi. La norma, al pari di quelle contenute nelle lett. d ed i-ter , è evidentemente intesa a favorire lo svolgersi dei rapporti commerciali e richiede che il trattamento sia necessario ai fini della conclusione o dell’esecuzione del contratto. 2.5. Orbene, alla stregua dei principi tutti finora esposti, che il Collegio condivide integralmente, deve ritenersi erroneo, nella specie, il convincimento del tribunale capitolino quanto alla legittimità della condotta di Ina Assitalia s.p.a. oggi Generali Italia s.p.a. concretatasi nella comunicazione al D.B. , suo assicurato, della copia dell’atto di liquidazione dei danni accertati dal proprio fiduciario, nell’appartamento degli odierni ricorrenti, recante in calce le coordinate bancarie codice IBAN di questi ultimi. Nè, in contrario, può essere dirimente l’assunto di quel giudice secondo cui, sostanzialmente, tale condotta era da ricondursi ad un adempimento di natura contrattuale della compagnia assicuratrice nei confronti del proprio assicurato. 2.5.1. Invero, occorre immediatamente sottolineare che il comportamento richiesto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, lett. a , I dati personali oggetto di trattamento sono trattati in modo lecito e secondo correttezza , ripetutamente invocato dalla suddetta compagnia per legittimare il proprio operato, si riferisce chiaramente alla condotta che deve essere tenuta dal preposto al trattamento dei dati, nello specifico, Ina Assitalia s.p.a., ora Generali Italia s.p.a., nei confronti del titolare dei dati medesimi e non già nei confronti di altri e diversi soggetti, quale è il D.B. . 2.5.2. Quanto, poi, al preteso obbligo della medesima compagnia assicuratrice di fornire una prova al proprio assicurato dell’avvenuto risarcimento del danno in favore del M. e della C. , esso non può in alcun modo ricomprendere anche la diffusione delle coordinate bancarie delle persone risarcite, atteso che tale trasmissione dei dati - come affatto condivisibilmente osservato dalla difesa dei ricorrenti - oltre a non essere funzionale all’attività per cui gli stessi erano stati raccolti, neppure era necessaria per adempiere al predetto obbligo. Infatti, sarebbe stato sufficiente inviare al D.B. una comunicazione in cui si dava atto dell’intervenuto ristoro dei danni, come solitamente d’uso nelle compagnie, e/o, al più, consegnargli la quietanza dopo averne debitamente oscurato le informazioni sui dati personali non divulgabili ai sensi della normativa sulla privacy. 2.5.2.1. In altri termini, esigenze di mera prova, da parte dell’assicurato, dell’avvenuto adempimento dell’obbligo contrattualmente assunto dall’assicuratore nei suoi confronti di tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di soggetti terzi rientranti nell’oggetto dello stipulato contratto di assicurazione, non possono considerarsi prevalenti sul diritto alla riservatezza ed alla tutela dei dati personali di quei soggetti terzi, assumendo fondamentale rilievo, al riguardo, il rispetto dei cd. principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, citato art. 11. A tale stregua, nella specie, le informazioni, in calce alla copia dell’atto di liquidazione, circa le coordinate bancarie del M. e della C. , dovevano essere comunicati dalla compagnia assicuratrice solamente agli aventi diritto alla relativa conoscenza, e cioè agli odierni ricorrenti, non anche, a chi, l’assicurato D.B. , non vi avrebbe avuto specifico interesse, atteso che a quest’ultimo sarebbe bastato ricevere una comunicazione di intervenuto ristoro dei danni, e/o, al più, la quietanza priva delle informazioni ovvero debitamente oscurate sui dati personali non divulgabili ai sensi della disciplina in tema di privacy. 2.5.3. A tanto va solo aggiunto che i come si è già detto, del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, lett. b , il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza consenso dell’interessato allorquando il trattamento stesso sia necessario per eseguire obblighi derivante da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste di questi. Entrambe tali fattispecie, però, non sono configurabili nell’odierna vicenda, in cui il contratto di assicurazione del cui adempimento si tratta non aveva come suoi contraenti gli odierni ricorrenti ii il consenso al trattamento dei propri dati personali rilasciato dal M. e dalla C. al fiduciario della compagnia assicuratrice, del D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 13, consentiva allo stesso, ragionevolmente, di comunicare quei dati alla compagnia medesima, ma non certamente a quest’ultima di diffonderli ulteriormente ed affatto inutilmente iii il richiamo al provvedimento dell’Autorità garante per la tutela della privacy dell’8.1.2009, al di là di quanto si è già detto circa l’impossibilità di dedurne oggi l’inosservanza come violazione di legge, è comunque non pertinente, riguardando una fattispecie operazioni di cessione di complessi di beni e contratti assolutamente diversa da quella di cui oggi in esame iv la successiva divulgazione, ad opera, del D.B. , di quelle informazioni, nel corso di un’assemblea del condominio di cui erano partecipi anche il M. e la C. , non elide la descritta, originaria condotta illegittima della compagnia assicuratrice cfr. Cass. n. 14694 del 2016, a tenore della quale, in materia di protezione di dati personali, quando la loro illecita diffusione abbia dato luogo a condotte pregiudizievoli poste in essere da soggetti diversi dagli autori della divulgazione, non può, per ciò solo, escludersi l’esistenza - tra tale comportamento ed il danno lamentato - del nesso causale, dovendo la sua ricorrenza essere comunque affermata qualora risulti che le condotte dei terzi non sarebbero state possibili se non fossero stati resi noti i dati personali dei danneggiati , avendo, al più, ulteriormente contribuito all’eventuale verificarsi degli asseriti danni pretesi da questi ultimi, il cui concreto accertamento, però - pretermesso dal tribunale a quo fermatosi all’insussistenza dell’an di un tale pregiudizio, senza indagarne il quantum - andrà rimesso al giudice di rinvio, unitamente a quello concernente il necessario, corrispondente nesso di causalità, implicando valutazioni fattuali non consentite a questa Corte. 3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale possono essere considerati assorbiti. 4. L’accoglimento, nei limiti di cui si è detto, del ricorso principale impone, a questo punto, l’esame del ricorso incidentale condizionato della Generali Italia s.p.a., le cui doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse e si rivelano fondate nei limiti di cui appresso. 4.1. Il tribunale romano ha considerato inammissibile la chiamata del D.B. da parte della predetta compagnia assicuratrice poiché la normativa di cui si sta trattando investe esclusivamente l’attività della convenuta e non può essere certo applicata all’ulteriore attività del terzo chiamato che, a nessun titolo, ha titolo per garantire la convenuta per la domanda risarcitoria come formulata dagli attori . 4.2. Una siffatta conclusione non convince posto che, come si è già riferito, l’avvenuta divulgazione, ad opera, del D.B. , delle coordinate bancarie degli originari attori, nel corso di un’assemblea del condominio di cui erano partecipi anche questi ultimi, pur non avendo eliso la descritta, originaria condotta illegittima della compagnia assicuratrice, potrebbe avere ulteriormente contribuito all’eventuale verificarsi degli asseriti danni dagli stessi pretesi. 4.3. Nella specie, poi, la chiamata in garanzia esercitata da Ina Assitalia s.p.a., oggi Generali Italia s.p.a., nei confronti del D.B. , per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, è chiaramente avvenuta sul presupposto dell’esistenza di una connessione tra i titoli delle domande principale e quella di garanzia precisamente di un rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra la prima e la seconda, nel senso che l’eventuale condanna della menzionata compagnia assicuratrice, nell’ipotesi di accoglimento della domanda del M. e della C. , concorre necessariamente a costituire il titolo della richiesta di eventuale manleva. 4.3.1. In altri termini, come emerge dall’esame dei suoi scritti di primo grado oggi riportati nel suo controricorso cfr. pag. 24 e ss. , la citata compagnia ha fatto valere verso il chiamato una pretesa sostanziale lato sensu risarcitoria che discende non dal titolo giudiziale dipendente da quello azionato dagli attori, ma da un titolo autonomo ancorché fondato su analoghe pretese in fatto. 4.4. È intuitivo, allora, che, sussistendone i presupposti di cui all’art. 106 c.p.c., quella chiamata in causa non poteva essere dichiarata inammissibile. Invero, la nozione di garanzia su cui la citata norma fonda in via alternativa alla comunanza di causa - il diritto di chiamare in giudizio un terzo, ricomprende anche la cd. garanzia impropria. Quest’ultima si verifica - a differenza della garanzia propria, che si ha quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l’azione principale e con quella di regresso - quando il convenuto tende a riversare sul terzo come nella specie le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale cfr. Cass. n. 17688 del 2009 . 4.4.1. Resta fermo, ovviamente, che la diversa valutazione riguardante la fondatezza, o non, della domanda tramite essa veicolata dovrà essere effettuata dal giudice di rinvio all’esito, ove positivo, degli accertamenti già demandatigli in relazione all’esistenza, o meno, della prova del quantum della pretesa risarcitoria degli attori e della sussistenza del relativo nesso di causalità con la illegittima condotta della compagnia assicuratrice, nonché tenendo conto dell’incidenza, sul quantum predetto, del concreto contributo causale riconducibile alla specifica condotta del D.B. . 4.5. Ogni altra argomentazione del ricorso incidentale condizionato può considerarsi assorbita. 5. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, nei limiti di cui si è detto, in relazione ai primi due motivi, con assorbimento degli altri, e parimenti va accolto, nei termini appena descritti, il ricorso incidentale condizionato della Generali Italia s.p.a Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 6. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.M. La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri accoglie, altresì, il ricorso incidentale condizionato della Generali Italia s.p.a Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Disposta, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.