La clausola arbitrale comprende anche le azioni di ripetizione di indebito e ingiustificato arricchimento precedenti la stipula

L’ampiezza della clausola compromissoria e, cioè, l’individuazione di quali siano le controversie nascenti da un contratto che le parti hanno voluto sottoporre alla cognizione degli arbitri, anziché a quella del giudice ha sempre rappresentato una questione interpretativa molto delicata.

Dopo il 2006 il legislatore aveva deciso di formalizzare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie che abbiano origine in pretese aventi causa in un determinato contratto cui abbia acceduto la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, ricade nell'ambito di operatività della convenzione d'arbitrato . Ne è testimonianza anche la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 9 dicembre 2020 che ha dovuto affrontare la questione della competenza arbitrale nel caso concreto di un arbitrato estero in relazione ad azioni di ripetizione dell’indebito e di ingiustificato arricchimento. La clausola arbitrale. Nel caso di specie il contratto prevedeva una clausola compromissoria per arbitrato estero così formulata eventuali controversie tra le parti in relazione all’interpretazione, al significato o all’effetto del presente contratto ovvero in relazione ai diritti e doveri delle parti da esso derivanti, ovvero in relazione a qualsiasi questione da esso derivante o ad esso connessa, saranno composte in via definitiva ai sensi del regolamento di conciliazione e arbitrato della ICC da due 2 arbitri nominati uno per parte e, qualora gli arbitri non concordino sulla risoluzione della controversia, da un arbitro munito di qualifica professionale di diritto inglese in corso di validità, nominato dai due 2 primi arbitri conformemente al suddetto regolamento e qualora questi ultimi non riuscissero a trovare un accordo dalla ICC . L’oggetto della controversia. Se questa era la clausola compromissoria, la questione che si era posta riguardava l’individuazione dei limiti oggetti di quella clausola la causa con la quale una parte faceva valere nei confronti dell’altra un’azione di ripetizione di indebito o di ingiustificato arricchimento rientra, oppure no, nell’ambito della convenzione arbitrale? E se vi rientra, vi rientra anche qualora quelle azioni facciano riferimento anche a periodi temporali antecedenti la stipulazione della clausola? Nel caso di specie, e per quel che più rileva in questa sede, un vettore aereo aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma in base agli artt. 2033 e/o 2041 c.c. in giudizio una società petrolifera esercente presso gli aeroporti italiani servizio di rifornimento carburanti agli aeromobili chiedendo la restituzione di un sovrapprezzo” ritenuto imposto rispetto al prezzo di fornitura e non collegato a costi effettivamente sostenuti. La società petrolifera, però, inter alia, eccepiva la clausola compromissoria contenuta nel contratto di fornitura. Secondo il giudice di primo grado, la risposta doveva essere negativa la clausola compromissoria, infatti, era stata ritenuta generica e non univoca con la conseguenza che le azioni di ripetizione dell’indebito e di ingiustificato arricchimento non potevano essere ricomprese nel perimetro della clausola. Convenzione di New York. Senonchè, la Corte di appello di Roma riforma la sentenza riconoscendo, in primo luogo, la legittimità di un clausola compromissoria di arbitrato estero che riservi all’arbitro la cognizione di tutte le controversie che possono sorgere in collegamento, o connesse, o in relazione all’accordo in cui la clausola è contenuta. Del resto, l’art. 2 della Convenzione di New York del 1958 prevede espressamente che ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d’essere regolata in via arbitrale . In dubio pro clausula In secondo luogo, poi, la Corte di appello giustamente ricorda che il legislatore è intervenuto sulla delicata questione dell’individuazione dell’oggetto della clausola compromissoria con l’art. 808 quater cod. proc. civ. secondo cui nel dubbio la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce . Del resto, è difficile sostenere che le azioni di ripetizione dell’indebito – sottolinea la Corte di appello – non possano essere definite se non derivanti” quantomeno connesse” al contratto cui si riferiscono e, quindi, ricomprese nell’ambito oggettivo della clausola. anche per periodi precedenti. Peraltro – così aderendo all’orientamento espresso da C. Cass. 8 febbraio 2019, n. 3795 - la clausola compromissoria potrebbe operare anche – in assenza di indicazione contraria delle parti – anche per quelle controversie riguardanti il periodo antecedente alla stipula della convenzione di arbitrato”.

Corte d’Appello di Roma, sez. III Civile, sentenza 24 giugno - 9 dicembre 2020 Presidente Gallo – Estensore Coppa Svolgimento del processo 1 La vicenda processuale può riferirsi come segue sulla scorta della impugnata sentenza e degli atti di causa. Con atto di citazione notificato il 15.3.2010 la Wind Jet spa - società esercente servizi aerei nazionali ed internazionali per trasporto di persone in possesso di licenza rilasciata da ENAC - conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la società Air BP Italia spa - società petrolifera esercente preso gli aeroporti italiani servizio di rifornimento carburanti agli aeromobili - domandandone la condanna, ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ed, in subordine, dell'articolo 2041 c.c., alla restituzione delle somme versate alla compagnia petrolifera, a titolo di royalties sul carburante a partire dall'anno 2005 quantificate in Euro 51.333,33 sino al 31 ottobre 2009 . Tanto sull'assunto che Air BP avrebbe imposto al vettore aereo il pagamento, in aggiunta al prezzo del servizio di fornitura, del supplemento tariffario non correlato ai costi effettivamente sostenuti dalla compagnia petrolifera, in violazione di quanto imposto dalla Direttiva CE/96/67, dal D.Lgs. numero 18 del 13 gennaio 1999 e dall'articolo 11 terdecies della L. numero 248/2005 né, tantomeno, Air BP avrebbe provato che di tali costi, non si fosse già tenuto conto nella determinazione del prezzo di listino del carburante. -Si costituiva in giudizio AIR BP e, rilevato che le parti avevano convenuto all'articolo 8 di applicare al sinallagma la legge inglese, eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dovuto alla clausola di arbitrato estero, contenuta nell'articolo 9 del contratto di fornitura concluso da Wind Jet con Air BP. Sempre preliminarmente, Air BP eccepiva la nullità parziale della citazione, per indeterminatezza della domanda con riferimento alla restituzione delle royalties per il periodo successivo al 31.10.2009. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attrice, rilevando che a essa compagnia petrolifera, si approvvigionava di carburante sul mercato nazionale ed internazionale, per distribuirlo e rivenderlo alle compagnie aeree, con le quali stipulava appositi contratti di fornitura b per consentire alle compagnie aeree di rifornirsi di carburante per aviazione, mediante strutture ed impianti posti all'interno del sedime aeroportuale, era indispensabile versare allo Stato, o al gestore aeroportuale, un corrispettivo del quale le parti e, quindi, anche Wind Jet, avevano tenuto conto nella determinazione del prezzo delle forniture c Wind jet, in ogni caso, si rivaleva nei confronti della clientela, delle somme pagate per le royalties sul carburante ad Air BP d le royalties sul carburante applicate da Air BP, erano determinate sulla base dei canoni concessori e sub concessori, fissati dallo Stato e dai gestori aeroportuali, per l'utilizzo di impianti e strutture aeroportuali, a prescindere dalla volontà di Air BP, e da essa ribaltate sulle compagnie aeree, come previsto nei contratti di fornitura e all'Enac spettava la vigilanza sulle royalties applicate dallo Stato e dai gestori aeroportuali sui carburanti, affinché le stesse fossero connesse ai costi f l'annullamento disposto dal Consiglio di Stato, non implicava che le royalties richieste, fossero avulse dai costi e, comunque, riguardavano il periodo anteriore al 2006. Air BP chiedeva, nella ipotesi di accoglimento delle domande di Wind Jet, di essere autorizzata alla chiamata in giudizio delle società di gestione aeroportuale, alle quali aveva corrisposto le royalties carburante versate da Wind Jet, affinché le restituissero quanto loro versato ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c. Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa delle società di gestione, le quali si costituivano in giudizio. -SOGEAP deduceva la legittimità delle royalties carburante da essa applicate, in quanto a l'Enac, in armonia con il quadro normativo di disciplina della materia Direttiva comunitaria numero 96/67/CE D.Lgs. numero 18/1999 ed articolo 11 terdecies L. numero 248/2005 , ne aveva valutato la congruità ai costi sostenuti, nulla osservando in merito al corrispettivo pari ad Euro 0,00622 a litro erogato, che Sogeap aveva provveduto a comunicare all'Enac in data 7 luglio 2008 b tale determinazione dell'Enac, poteva semmai essere contestata davanti al giudice amministrativo, ma tanto non era avvenuto c l’azione di arricchimento senza causa esercitata dalla Wind Jet contro Air BP, era inammissibile, in quanto difettava il requisito della sussidiarietà e, comunque, il pagamento delle royalties carburante, non era avvenuto senza giusta causa d l’azione di ripetizione d'indebito o, in subordine, di arricchimento senza causa, esercitata da Wind Jet contro Air BP, presupponeva la inesistenza del debito pagato limitatamente a tali soggetti, per cui non potevano essere riversate sulla terza chiamata in garanzia e in ogni caso, quanto all'azione di ripetizione di indebito proposta da Air BP contro Sogeap, non era stato dimostrato il pagamento di somme in eccesso, rispetto a quelle dovute secondo la corretta applicazione dell'articolo 11 terdecies della legge numero 248/2005, Sulla base di siffatte argomentazioni, Sogeap chiedeva al Tribunale di Roma, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per essere la materia sottoposta all'arbitrato estero accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la materia devoluta al giudice amministrativo accertare e dichiarare la nullità della domanda ai sensi dell'articolo 163, 111 comma nnumero 3 e 4 c.p.c., per omessa indicazione degli elementi costituenti le ragioni della domanda e per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità della domanda. Nel merito di accertare e dichiarare la inammissibilità e infondatezza delle domande formulate da Wind Jet nei confronti di Air BP e di quelle formulate da quest'ultima nei confronti di Sogeap. Sempre nel merito, in via subordinata, Sogeap chiedeva che, nella ipotesi di condanna in solido con Air BP, venisse accertato e dichiarato Air BP, l'unico soggetto tenuto alla restituzione e, per l'effetto, venisse condannato a rimborsare a Sogeap, l'intero importo che essa fosse in ipotesi condannata a pagare a Wind Jet. -SAGAT spa deduceva a carenza di interesse ad agire di Wind Jet atteso che Wind Jet S.p.A. come tutti gli altri vettori aerei ha sempre addebitato per intero, tasse comprese, il costo del carburante all'utente finale , sicché la società appellante non ha subito e non può aver subito alcun danno dall'eventuale addebito di sovrapprezzi carburante dalle società petrolifere, in quanto tale pagamento è stato integralmente traslato a valle sull'utente finale b Inapplicabilità dell'articolo 11-terdecies della Legge 2/12/2005 numero 248 ai rapporti intercorsi con AIR BP relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della Legge 248/2005 atteso che quanto è stato corrisposto a SAGAT, non costituisce affatto un sovraprezzo o una royalty sulla fornitura di carburante bensì, per il periodo antecedente al 2006, un canone dovuto, in virtù dei contratti sottoscritti in data 9 marzo 2000 e 1. febbraio 2005, a fronte della sub-concessione delle area di 2.600 mq. adibita ad attività di immagazzinamento, vendita e rifornimento agli aeromobili di carburanti, lubrificanti e prodotti speciali avio in altri termini un di canone di sub concessione per un'area in uso esclusivo c Conformità di quanto pagato da AIR BP a SAGAT, successivamente al 1 gennaio 2006, all'articolo 10 del D.Lgs. 18/99 e alla Legge 245/05 -SAT spa deduceva a} l'ordinamento comunitario prima, e nazionale poi, autorizzano sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura di carburante, purché questi costi siano effettivamente sostenuti per l'offerta del medesimo servizio e purché siano rispondenti ai criteri di pertinenza obiettività trasparenza b la SAT solo a partire dal 2007 aveva riscosso le royalities nella misura fissata con provvedimento ENAC non annullato in sede di giurisdizione amministrativa con riferimento alla specifico aeroporto di Pisa da essa gestito c il rapporto tra compagnie aeree ed ente di rifornimento carburante ha natura diversa da quello tra quest'ultimo ed il gestore aeroportuale d l'entità delle royalties percepite risultava essere predeterminata con provvedimenti amministrativi e/o con accordi intercorsi tra le parti in misura variata nel corso degli anni e non sussistono le condizione di cui all'azione ex art, 2041 c.c. esercitata da AIR BP verso la SAT in quanto non risulta provato alcun ingiustificato arricchimento della SAT medesima che si era limitata ad attenersi al provvedimento ENAC e, peraltro, l'azione no aveva il prescritto carattere residuale. -Il Tribunale con una prima ordinanza respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano per arbitrato estero, le istanze di prova per interpello e di prova testimoniale e nominava CTU per la quantificazione dell'ammontare dei sovrapprezzi versati da Wind Jet in favore di Air BP dal 2005 al 2009, e dal 1. novembre 2009 all'attualità, per la fornitura di carburante. Con successivo provvedimento del 9/13.11.2012, il Tribunale revocava la precedente ordinanza del 31.7/21.8,2012, confermava l'insussistenza della improponibilità della domanda di parte attrice per arbitrato estero, fissando l'udienza del 21.1.2014, per la precisazione delle conclusioni sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la materia devoluta al giudice amministrativo. Alla udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, Air BP sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 terdecies della Legge numero 248 del 2 dicembre 2005, per contrasto con l'articolo 77 della Costituzione. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. 2 Il Tribunale di Roma con sentenza numero 9368/14 resa in data 28.4.2014 si è così pronunciato Rigetta l'eccezione di improponibilità delle domande proposte da Wind Jet spa nei confronti di Air BP Italia spa per l'esistenza di una clausola di arbitrato estero dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere la cognizione della controversia rientrante nella Giurisdizione del Giudice Amministrativo . Spese compensate. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di improponibilità delle domande della Wind Jet fondata sulla clausola di arbitrato estero di cui all'articolo 9 del contratto di fornitura intercorso tra le due società in data 27.11.2007, rilevando innanzi tutto la genericità della clausola che rimanda a qualsiasi questione derivante o connessa al contratto e pertanto la sua inadeguatezza a ricomprendere anche le azioni di ripetizione di indebito e arricchimento senza causa. Cita al riguardo SS.UU 28.7.1998 numero 7398 secondo la quale in caso dubbio di interpretazione della clausola, deve preferirsi l'interpretazione affermativa della giurisdizione ordinaria. Ha osservato il Tribunale che il contratto di fornitura non è evidentemente riferibile alle forniture di carburante ad esso anteriori anni 2005, 2006 e parte del 2007 né è riferibile alle società, gestori aeroportuali, chiamate in causa in quanto estranee al contratto medesimo. Il Tribunale ha poi interpretato l'art 10 del Regolamento CE 11.7.2007 numero 864/2007 invocato da entrambe le parti privilegiando la previsione di cui all'ultimo paragrafo tale previsione, in ordine alla legge applicabile alle azioni di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa collegate ad una relazione contrattuale tra le parti, precisa che se dalle circostanze concrete risulta che l'obbligo derivante dall'arricchimento senza causa presenta collegamenti più stretti con un paese diverso da quello la cui legge disciplina il contratto nella specie l'Inghilterra , si applica la legge di quest'altro paese. Nel caso di specie, avuto riguardo all'oggetto dell'azione, non v'è dubbio che sia l'annullamento di alcuni provvedimenti ENAC determinativi del limite delle royalities da parte del Consiglio di Stato, sia il D.Lgs. 13.1.1999 numero 18, sia l'articolo 11 terdecies della Legge 2.12.2005 numero 248, sia i luoghi di effettuazione dei pagamenti delle royalities carburante e dei rifornimenti di carburante avio , rivelino un ben più stretto collegamento della controversia con l'Italia piuttosto che con l'Inghilterra. -Il Tribunale ha invece accertato la giurisdizione del giudice ammnistrativo in luogo di quello ordinario in base ai seguenti rilievi A nel caso di specie trova applicazione, ratione temporis, l'articolo 33 comma 1 D.Lgs. numero 80/2004 B i servizi di assistenza carburante all'interno di zone aeroportuali -oggetto di concessione ai gestori aeroportuali e sub concessione alle compagnie petrolifere che forniscono alle compagnie aeree il rifornimento in loco - sono servizi pubblici C i sovraprezzi applicati dai gestori aeroportuali alle compagnie petrolifere e da questi alle compagnie aeree non sono liberamente determinati in quanto ai sensi dell'arti 1 terdecies Legge numero 248/2005 le royalities sulla fornitura di carburanti devono essere necessariamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del servizio D l'Ente al quale è attribuito il compito specifico di vigilare su tale connessione è l'ENAC, ente pubblico economico, il quale provvede con atti ad istruttoria complessa ed espressivi di discrezionalità a determinare il limite delle royalities carburante, correlate ai costi sostenuti per il servizio, applicabili dai gestori aeroportuali alle compagnie petrolifere e da queste ribaltati sulle singole compagnie aeree, orientando in modo diretto e concreto l'entità delle royalities medesime, cfr Consiglio di Stato numero 1416/09 del 10.3.2009 . E Il sopraggiunto annullamento dei provvedimenti amministrativi ENAC determinativi delle royalities non comporta che i sovrapprezzi applicati non siano dovuti né che possano essere liberamente determinati, ma soltanto la necessità che ENAC emani altro provvedimento determinativo conforme al criterio di legge della connessione ai costi effettivamente sostenuti per il servizio di assistenza carburante. F La valutazione sulla fondatezza dell'azione di ripetizione e/o arricchimento senza causa dipende dalla determinazione autoritativa e discrezionale demandata dalla legge all'ENAC e tale determinazione non può essere sostituita da un accertamento tecnico in sede giudiziale ordinaria. E' infatti solo l'Ente, nell'esercizio del potere amministrativo che gli compete per legge ed all'esito di specifica istruttoria, che può verificare i costi sostenuti per il servizio di assistenza carburante previsti dall'articolo 11 terdecies Legge numero 248/2005 e consentire di accertare se i sovrapprezzi pagati da Wind Jet ad Air BP ed a monte da quest'ultima ai gestori aeroportuali abbiano superato i limiti e siano quindi dovuti o meno. G Non è di ostacolo alla giurisdizione del giudice amministrativo l'esclusione delle controversie concernenti indennità canoni ed altri corrispettivi di cui all'articolo 33 comma 1 D.Lgs. 80/1998 la previsione normativa fa riferimento esclusivamente alle controversie con contenuto meramente patrimoniale , senza che assuma rilievo un potere di intervento della PA a .tutela di interessi generali quando invece la controversia involga la verifica dell'azione autoritativa della PA sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone la medesima controversia è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo Cass. SS.UU. numero 20939/11 Cass. SS.UU. numero 13903/11 Cass. SS.UU. numero 15644/10 . 3 Con l'atto di appello introduttivo del presente grado di giudizio WIND Jet spa ha impugnato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Con un unico motivo di appello Wind Jet ha gravato il capo della sentenza con il quale il primo Giudice ha ritenuto di non accogliere la domanda proposta da Wind Jet per ritenuto difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Deduce l'appellante che l'azione interposta da Wind Jet nei confronti di AIR BP innanzi al Tribunale di Roma sorge nell'ambito di rapporti contrattuali tra privati e dipende dall'illiceità e dal difetto di causa delle clausole e dei corrispettivi per lo specifico servizio di fornitura del carburante erogato dalla società petrolifera nel sedime aeroportuale. Da ciò discende, in capo a Wind Jet, un diritto soggettivo alla restituzione della prestazione pecuniaria eccedente il prezzo lecitamente applicabile tra le parti. L'azione appartiene - pertanto - alla cognizione propria e tipica del Giudice Ordinario. Rileva l'appellante che nel caso di specie l'ENAC è intervenuta con provvedimenti, poi annullati, senza esercitare alcun potere tariffario, e cioè di determinazione autoritativa di un prezzo, ma limitandosi ad accertare i costi complessivi per i quali i gestori aeroportuali avrebbero potuto chiedere un ristoro alle loro controparti ovvero i fornitori dei servizi . L'ENAC, ha esercitato una potestà di mera vigilanza sulla individuazione dei costi massimi complessivamente riconducibili alle attività dei gestori aeroportuali, lasciando poi all'autonomia privata la determinazione dei prezzi. La causa in oggetto non verte sulla pretesa illegittimità di corrispettivi aeroportuali fissati dagli aeroporti, bensì attiene alla illegittima pretesa di royalties applicate dalla compagnia petrolifera nell'ambito del rapporto privatistico tra fornitore e cliente, in difetto di evidenza della piena correlazione ai costi sostenuti per l'offerta del servizio, come richiesto per legge. Tale determinazione non risente di alcun potere discrezionale-valutativo nella fissazione dei corrispettivi. L'ENAC non ha alcun potere di determinazione delle royalties che vengono determinate secondo i criteri stabiliti per legge , bensì quello molto differente di verificare che non siano stati compiuti abusi o scorrettezze contabili nella suindicata determinazione. E' dunque un potere di supervisione e non già di imposizione. Non è dato pertanto riscontrare alcun rapporto pubblicistico nell'ambito contrattuale tra Wind Jet ed AIR BP né, come detto, alcun profilo di discrezionalità o potere impositivo in capo all'amministrazione allorché è chiesta la restituzione di quanto pagato a titolo di royalties di cui non è stata fornita evidenza della correlazione ai costi effettivamente sostenuti per l'erogazione del servizio da parte del fornitore di carburante. Ciò induce ad escludere la giurisdizione del Giudice Ammnistrativo. L'appellante invoca al riguardo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile con sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione numero 23598/2017. Atteso l'assorbimento delle questioni di merito dedotte in primo grado dalla pronuncia sulla giurisdizione, l'appellante ripropone le medesime questioni e domande innanzi questa Corte, reiterando nell'atto introduttivo la prospettazione del quadro normativo e regolamentare di riferimento, le dinamiche fattuali della vicenda contrattuale intercorsa con Air BP Italia spa, i titoli della richiesta di restituzione artt. 2033 e 2041 c.c. nonché la relativa quantificazione e contestualizzazione temporale della domanda. 4 Si è costituita AIR BP Italia spa che resiste deducendo l'infondatezza dell'appello e spiegando appello incidentale al fine di sentir dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e quindi in difetto di potestas iudicandi, rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in favore dell'arbitro estero per essere la controversia sottoposta a cd. arbitrato estero e/o, ad ogni modo, piaccia accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in favore dell'arbitro estero in relazione alle domande aventi ad oggetto i pagamenti originati dal, e successivi al, contratto 27.11.2007 rimanendo pertanto estranei i soli pagamenti di Euro 59,33 relativi al 2005 ed Euro 65,76 relativi al 2007 5 Si sono altresì costituite le altre società appellate che resistono deducendo inammissibilità ed infondatezza dell'appello 6 All' udienza del 22.10.2019 le parti presenti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate con i rispettivi atti di costituzione. L'appello principale è parzialmente fondato e l'appello incidentale formulato da Air BP Italia spa è fondato, in virtù della seguente Motivazione L'appello principale è fondato nella parte in cui contesta la dichiarata carenza di giurisdizione del giudice ordinario a vantaggio della giurisdizione del giudice amministrativo. Sul piano generale, anche quando la spettanza di un diritto o attribuzione è caratterizzata da profili pubblicistici, ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione è necessario avere specifico riguardo alla consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio se la controversia ha ad oggetto la spettanza del diritto sulla base di criteri posti o ricavabili dalla legge e senza l'esercizio di discrezionalità ammnistrativa la giurisdizione spetta al giudice ordinario Cass. sez. 1 numero 2635/09 numero 26421/06 . La giurisprudenza ha chiarito peraltro che anche laddove la domanda restitutoria attenga a pagamenti versati in eccedenza ma in virtù di contratto privatistico con determinazione tariffaria pubblica che nel caso che ci nemmeno è rinvenibile la cognizione sulla relativa domanda spetta al giudice ordinario, attenendo ad un rapporto la cui fonte regolatrice è il contratto privato cfr. Cass. SS.UU numero 13447/05 . Parimenti significativa, e nel medesimo senso, è la natura delle parti in causa, ovvero parti private. Ed ancora decisiva risulta essere la corretta individuazione dell'oggetto del giudizio, ovvero causa petendi e petitum. Orbene, sul piano soggettivo la controversia in oggetto attiene ad un rapporto tra imprese che operano entrambe iure privatorum, prive di restrizioni e/o regolamentazioni le quali attengono invece al diverso rapporto tra il fornitore di carburante e il gestore aeroportuale questo si sottoposto alla vigilanza di un Ente pubblico in ordine al regime di determinazione dei corrispettivi che devono essere rapportati ai costi effettivi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto . Sul piano oggettivo, la domanda restitutoria formulata dalla società attrice muove dall' accertamento negativo della legittimità di una clausola contrattuale inserita in una convenzione negoziale stipulata da soggetti privati ed involgente rapporti strettamente privatistici, relativi al corrispettivo dovuto per l'erogazione di un servizio. Sotto tale profilo, al fine dell'accertamento della giurisdizione a nulla rileva che tale clausola, concordata tra le parti, preveda che il corrispettivo sia parametrato sul corrispettivo dovuto ad altro soggetto e sottoposto a regolazione pubblicistica. In tal caso, appare infatti configurarsi una fattispecie tipica di potere del giudice ordinario di disapplicare il provvedimento determinativo del corrispettivo al quale le parti, intesero fare riferimento qualora incidentalmente ritenuto illegittimo. Nel caso che ci occupa peraltro, come è pacifico, il provvedimento Enac risulta essere stato già annullato dal Giudice Amministrativo Consiglio di Stato sentenza numero 1416 del 10 marzo 2009 La sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario peraltro appare desumibile dalla corretta considerazione della natura dell'attività svolta dall'ENAC e dalla non incidenza di tale attività sulla dinamica esclusivamente privatistica del rapporto tra il Vettore W1ND JET ed il fornitore AIR BP spa. L' ENAC non ha potere determinativo dei sovrapprezzi né dei criteri di determinazione di tali sovrapprezzi, ma esercita unicamente l'attività di vigilanza e controllo che può tuttavia esplicarsi non solo ex post attraverso l'attività di verifica dei sovrapprezzi applicati ma anche ex ante nella determinazione di quei valori ovvero di quei criteri che, se non rispettati o superati, comportano necessariamente la violazione della disciplina dettata dalla Legge numero 248/05 Seppur nei limiti imposti dalla predetta disciplina, la determinazione dei sovrapprezzi royalties è rimessa pertanto unicamente a fonti di carattere negoziale e l'eventuale illegittima richiesta di royalties in violazione dei criteri fissati dall'articolo 11-terdecies Legge numero 248/2005, in quanto attinente alla legittimità di clausole negoziali di diritto privato è rimessa alla valutazione del giudice ordinario. Anche la previsione dell'obbligo da parte delle compagnie aeree di rimborsare quanto corrisposto ai gestori dei servizi aeroportuali a titolo di royalties può legittimamente essere convenuto tra le parti come nel caso di specie . Purché tale determinazione non comporti la violazione della normativa dell'articolo 11-terdecies della legge 248/2005 ricettiva dei principi introdotti dalla direttiva comunitaria 96/67/CE del 15 ottobre 1996. I tratti identificativi della domanda, soggettivi ed oggettivi, nonché la considerazione della prevalenza della disciplina pattizia e della marginalità dell' efficacia di provvedimenti amministrativi sui quali veniva parametrato il corrispettivo dovuto, nonché la circostanza che tali provvedimenti siano stati espunti dall'ordinamento con sentenza del Giudice Ammnistrativo inducono pertanto questa Corte a ritenere fondato il motivo di appello in commento. Gli argomenti sopra sviluppati trovano il conforto e sono specificamente in linea con la giurisprudenza di legittimità invocata da parte appellante che questa Corte condivide ritenendola congruamente spendibile e pertinente al caso di specie cfr. SS. UU. Cass. numero 23598/2017 e, più di recente SS.UU. Ord. 31.10.2019 numero 28212 . Consegue pertanto che l'azione ex articolo 2033 cod.civ., e quella in via gradata ex articolo 2041 cod.civ., è stata correttamente promossa da Wind Jet innanzi al Giudice Ordinario e non innanzi il Giudice Amministrativo e, ancora correttamente, formulata nei confronti della propria controparte contrattuale. -Tale accertamento comporta l'infondatezza e comunque l'irrilevanza della prima censura sollevata dall'appellante incidentale che invoca la nullità della sentenza di primo grado in quanto il Tribunale, pur dichiarandosi carente di giurisdizione, si sarebbe pronunciato in ordine alla dedotta clausola di arbitrato estero in difetto di potestas iudicandi. Ritiene tuttavia questa Corte, in accoglimento dell'appello incidentale sollevato da Air BP spa, che questo Giudice ordinario sia carente di giurisdizione per essere la controversia sottoposta a cd. arbitrato estero in virtù di specifica clausola compromissoria prevista all'articolo 9 del contratto intercorso tra Wind Jet ed Air BP in data 27.11.2007. La clausola prevede testualmente nella traduzione riportata da parte appellante incidentale e non contestata che eventuali controversie tra le parti in relazione all'interpretazione, al significato o all'effetto del presente contratto ovvero in relazione ai diritti e doveri delle parti da esso derivanti, ovvero in relazione a qualsiasi questione da esso derivante o ad esso connessa, saranno composte in via definitiva ai sensi del regolamento di conciliazione e arbitrato della ICC da due 2 arbitri nominati uno per parte e, qualora gli arbitri non concordino sulla risoluzione della controversia, da un arbitro munito di qualifica professionale di diritto inglese in corso di validità, nominato dai due 2 primi arbitri conformemente al suddetto regolamento e qualora questi ultimi non riuscissero a trovare un accordo dalla ICC. L'arbitrato avrà luogo a Zurigo, Svizzera, e la lingua dell'arbitrato sarà inglese. Gli arbitri consegneranno un verbale scritto del lodo corredato dalle motivazioni . Va preliminarmente rilevato che la questione sollevata dalla convenuta Air BP , ovvero la riserva di arbitrato estero, involge una questione di giurisdizione Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanza numero 24153 del 2013 rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio se il convenuto, come nel caso di specie, ha sollevato la relativa eccezione di carenza di giurisdizione nel primo atto difensivo e non abbia accettato la giurisdizione del giudice italiano Cass. SS. UU. Ord. 13-06-2017, numero 14649 . Il Tribunale ha ritenuto che la genericità e non univocità della clausola non consentisse di far rientrare nella sua previsione anche le azioni di ripetizione di indebito e di ingiustificato arricchimento formulate da parte attrice. L'affermazione non è condivisibile ed appaiono convincenti i rilievi sollevati al riguardo dalla appellante incidentale. Innanzi tutto, va dichiarata la legittimità di una clausola compromissoria di arbitrato estero che riservi all'arbitro la soluzione di tutte le controversie che possano sorgere in collegamento, o connesse, o in relazione all' accordo in cui la clausola è contenuta in tal senso vedi Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 6-07-2016, numero 13725 Cass. civ. Sez. Unite, Ord. 20-01-2014, numero 1005 . Peraltro, la clausola in esame risulta redatta in conformità a quanto statuito dall' articolo 2 della Convenzione di New York del 1958 Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere . L'articolo 2 citato prevede infatti che Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d'essere regolata in via arbitrale. Per convenzione scritta” s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti In secondo luogo, la formulazione letterale della clausola sembra confortare l'interpretazione secondo cui, con tale clausola, le parti intesero delegare integralmente ad arbitri esteri la risoluzione di tutte le controversie che trovassero origine nel contratto e nel rapporto di fornitura o potessero essere, nel senso più ampio possibile, ad esso collegate o connesse. Orbene, con la formulata domanda parte attrice chiedeva la restituzione di quanto pagato ad Air BP in esecuzione del contratto le royalties, ricomprese nel corrispettivo contrattuale ai sensi dell'articolo 11 GTC Condizioni Generali di Contratto ed a suo dire non spettante alla convenuta. Può pertanto ritenersi che le azioni esercitate costituivano quanto meno azioni connesse , se non proprio derivanti dal contratto medesimo e quindi rientranti nella specifica riserva. In ogni caso, a prescindere dalla diretta e letterale previsione nella clausola in commento delle azioni esercitate, l'interpretazione della clausola medesima ai sensi dell' articolo 808-quater c.p.c. introdotto con D.Lgs. numero 40/2006 e pertanto applicabile alla convezione in parola , induce a far rientrare nella riserva arbitrale anche le azioni esercitate dalla WIND l'art 808 quater c.p.c. prevede infatti che nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce . La giurisprudenza di legittimità ha delibato la questione sia sul piano generale e sia con specifico riferimento alle azioni di indebito arricchimento. Sul piano generale, si è ritenuto che quando con una clausola compromissoria le parti deferiscono a un collegio arbitrale le controversie relative all'applicazione o interpretazione del contratto, cui la clausola accede, tale patto va interpretato in senso lato, se non c'è una volontà contraria, fino a ricomprendere ogni controversia relativa al contratto Cass. civ., sez. II, 20-06-2011, numero 13531 Cass. civ. Sez. VI 24-09-2014, numero 20152 . Con riferimento specifico all' azione incardinata da Wind Jet, si è ulteriormente precisato che rientra nella competenza dell'arbitro - al quale le parti abbiano deferito, con apposita clausola compromissoria, le eventuali controversie derivanti da un contratto da esse concluso - la cognizione anche della domanda fondata sull'arricchimento senza causa di una parte in danno dell'altra nella fattispecie inerente a contributi riscossi da concessionaria uscente , ove questa abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia negoziale Cass. sez. VI, 21-11-2011, numero 24542 Cass. sez. VI, 22-10-2018, numero 26553 . Non incide sulla individuazione della giurisdizione dell'Arbitro internazionale in luogo del Giudice Italiano la previsione di cui all' articolo 10 del Reg. CE 11/07/2007 numero 864/2007 sulla quale il Tribunale ha fondato l'esclusione della giurisdizione arbitrale. Il Regolamento in parola disciplina la Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali . All'articolo 10 il Regolamento si occupa dell'arricchimento senza causa e ripetizione di indebito precisando che se esso trova comunque fonte in una relazione contratto tra le parti, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione se però dal complesso delle circostanze del caso risulta che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da un arricchimento senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge di quest'altro paese. La norma pertanto, come l'intero Regolamento, non si occupa affatto di giurisdizione ma mira ad individuare quale sia la disciplina sostanziale da applicare nella soluzione delle controversie aventi ad oggetto l'azione di arricchimento. Il Tribunale ha tratto argomento contrario all'operatività della clausola di arbitrato dal fatto che il contratto nel quale la clausola risulta inserito è del 27.11.2007, mentre la domanda della Wind Jet si riferisce a pagamenti effettuati in relazione a forniture eseguite anche in anni precedenti. Tale argomento non può essere condiviso. I pagamenti anteriori al contratto dedotti dall'attrice risultano essere quello relativo all'anno 2005 per Euro 59,33 e quello relativo al 2007 per Euro 65,76 . Tuttavia, anche prescindendo dalla marginalità quantitativa della domanda relativamente agli anni antecedenti al contratto del 27.11.2007, non è stato prodotto alcuno scritto che valesse ad escludere gli anni pregressi dall'applicabilità della clausola arbitrale e ciò, in linea con consolidato orientamento giurisprudenziale, sembra sufficiente ad estendere l'efficacia della riserva anche a controversie aventi ad oggetto attribuzioni anteriori al contratto. E' stato infatti precisato dalla Suprema Corte, in evidente applicazione dell'articolo 808 quater c.p.c., che la clausola per arbitrato è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti nascenti dal contratto cui essa accede e, quindi, in mancanza di uno specifico atto scritto in senso contrario, anche a quelle riguardanti il periodo antecedente alla stipula della convenzione d'arbitrato Cass. civ. , sez. 1,08-02-2019, numero 3795 . Alla luce di quanto sopra dovrà pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore dell'arbitrato estero con riferimento non solo ai pagamenti allegati da Wind Jet - in Euro 43.373,24 per il 2008 e in Euro 7.835,00 per il 2009 - palesemente ricadenti nell'ambito di operatività del contratto di fornitura recante la clausola di arbitrato estero, ma anche con riferimento ai due soli ulteriori pagamenti di Euro 59,33 del 2005 e di Euro 65,76 del 2007. La rilevabilità d'ufficio della carenza di giurisdizione, rende ininfluente al riguardo la circostanza che l'eccezione sollevata da parte appellante incidentale fosse limitata ai pagamenti successivi al contratto del 27.11.2007 come risulta dalle rassegnate conclusioni. Tutti i pagamenti di cui Wind chiede la restituzione, nonché la diretta correlazione e/o dipendenza dei pagamenti medesimi dal contratto contenente la clausola compromissoria, risultano adeguatamente provati, quanto ai prezzi, alla collocazione temporale e alla collocazione geografica della fornitura presso i diversi aeroporti indicati dalla medesima parte attrice. Risultano infatti prodotti in atti i cd. annessi al contratto del 27.11.2007 in aggiunta a quello di pari data allegato al contratto che documentano le forniture e gli scali presso i quali le forniture furono eseguite nell'intero arco temporale dedotto in giudizio, tutti riferibili al contratto medesimo e pertanto alla specifica previsione della clausola arbitrale. -Sulla scorta di tutto quanto sopra, pertanto l'appello principale va accolto nella parte in cui invoca, in riforma della impugnata sentenza, l'accertamento della giurisdizione del giudice ordinario in luogo di quello amministrativo. L'appello incidentale va accolto nella parte in cui invoca l'accertamento della giurisdizione dell'arbitro estero. - La dichiarata carenza di giurisdizione di questo giudice in favore dell'arbitro estero, rende irrilevante la delibazione delle domande formulate da Air BP nei confronti delle terze chiamate SOGEAT, SAGAT e SAT, dichiaratamente condizionate all'accoglimento delle domande formulate da Wind Jet nei confronti della medesima Air BP. - Le medesime ragioni addotte dal Tribunale al fine di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti inducono questa Corte a regolamentare analogamente le spese relative al secondo grado di giudizio, attesa la particolare complessità della controversia e delle questioni di giurisdizione poste a base della decisione. P.Q.M la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da WIND JET spa e sull'appello incidentale formulato da AIR BP ITALIA spa avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 9368/14 depositata il 28.4.2014 assorbita ogni altra questione, così provvede 1 Dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana in favore dell'Arbitro estero previsto dalla clausola compromissoria di cui all'articolo 9 del contratto intercorso tra Wind Jet spa ed Air BP Italia spa in data 27.11.2007 2 Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.2020