La Cassazione torna sull’improcedibilità del ricorso notificato a mezzo PEC in assenza dell’attestazione di conformità

Il deposito della copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza l’attestazione di conformità o con attestazione priva della firma autografa, non comporta l’improcedibilità del ricorso stesso solo se il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata o non ne disconosca la conformità all’originale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29092/20, depositata il 18 dicembre, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di protezione internazionale. Il Collegio ha infatti ritenuto improcedibile l’impugnazione, sottolineando che il ricorso notificato al Ministero dell’Interno a mezzo PEC era privo dell’attestazione di conformità del difensore, munita di sottoscrizione autografa ai sensi dell’art. 9, comma 1- bis e 1- ter l. n. 53/1994. Il Collegio ricorda infatti che il deposito in cancelleria nel termine di 20 giorni dall’ultima notifica della copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC , senza l’attestazione di conformità prevista dall’art. 9 cit. o con attestazione priva della firma autografa , non comporta l’ improcedibilità del ricorso stesso laddove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata o non disconosca la conformità all’originale. Laddove invece il destinatario della notificazione a mezzo PEC non si costituisce, come nel caso di specie, oppure disconosce la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, il ricorrente, onde evitare di incorrere nell’improcedibilità deve depositare l’asseverazione di conformità all’originale sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio v. Cass. Civ. n. 22438/18 .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 4 febbraio – 18 dicembre 2020, n. 29092 Presidente Manna – Relatore Dongiacomo Fatti di causa E.L. , nato in omissis , ha impugnato il provvedimento con il quale la commissione territoriale ha respinto la sua domanda di protezione internazionale. Il tribunale di Venezia, con decreto del 10/5/2019, ha rigettato il ricorso. E.L. , con ricorso, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto. Il ministero dell’interno è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1.1. Il ricorso è stato notificato al ministero dell’interno a mezzo di posta elettronica certificata ma non risulta corredato dall’attestazione di conformità del difensore, munita di sottoscrizione autografa, prevista dalla L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter. 1.2. Ora, com’è noto, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo di posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore prevista dall’art. 9 cit. o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità solo nel caso in cui il controricorrente anche tardivamente costituitosi depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata del ricorso nativo digitale rimanga non costituito com’è accaduto nel caso in esame, ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, il ricorrente, onde evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere - nella specie, come detto, rimasto inadempiuto - di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio Cass. SU n. 22438 del 2018 . 1.3. Il ricorso per cassazione è, quindi, improcedibile. 2. Nulla per le spese di lite. 3. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede dichiara l’improcedibilità del ricorso dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.