Negata la protezione allo straniero: fino a che punto può censurare il giudizio di inattendibilità del suo racconto?

La credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente protezione internazionale resta un giudizio di fatto riservato all’apprezzamento di merito e soggetto a sindacato di legittimità solo in determinate ipotesi.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28782/20 depositata il 16 dicembre, torna sul tema della valutazione di credibilità del racconto del cittadino straniero che richiesta la protezione internazionale ex art. 4 d.lgs. n. 25/2008. Nel caso di specie, un cittadino camerunense aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato politico e in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari, raccontando di essere fuggito dal paese di origine perché omosessuale, condizione prevista come reato in Camerun. La domanda veniva rigettata sia dalla Commissione territoriale che dal Tribunale. Con il ricorso di legittimità il richiedente lamenta la violazione di legge e l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alla motivazione di inattendibilità del suo racconto . Il Collegio, ritenendo infondato il ricorso, afferma che i criteri di giudizio elencati dall’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007 sono indicativi , non tassativi e non vincolanti per il giudice di merito. E’ dunque consentito reputare inattendibile lo straniero che richiesta protezione internazionale anche quando il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti, se il giudice ritenga che l’inattendibilità sia dimostrata da altre e diverse fonti di prova , ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell’art. 116, comma 2, ultimo periodo, c.p.c La valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibili od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero che richieda la concessione della protezione internazionale, in tutte le sue forme lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto . Essi sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile . Va invece escluso che possa denunciarsi in sede di legittimità la mera insufficienza della motivazione o l’omessa valutazione di fonti di prova . In conclusione, il giudice che ritenga inattendibile il richiedente, nonostante abbia formulato un racconto coerente, non sta violando l’art. 3 d.lgs. n. 251/2007. Potrebbe configurarsi il vizio dell’omesso esame di un fatto decisivo, ma tale censura deve essere adeguatamente formulata dinanzi alla Corte di legittimità, cosa che nel caso di specie non risulta. Per questi motivi, i Giudici non possono che rigettare il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 ottobre – 16 dicembre 2020, n. 28782 Presidente Genovese – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. B.R.N. , cittadino OMISSIS , chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 a in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg. b in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 c in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 nel testo applicabile ratione temporis . A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto omosessuale, condizione prevista come reato nell’ordinamento giuridico del Camerun. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. 2. Avverso tale provvedimento B.R.N. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Roma, che la rigettò con Decreto 20 marzo 2019. Il Tribunale ritenne che - lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b , non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile - la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato - la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva nè allegato, nè dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come persona vulnerabile . 3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da B.R.N. con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo il ricorrente impugna il decreto pronunciato dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il suo racconto. Prospetta, nella intitolazione del motivo, tanto il vizio di violazione di legge, quanto quello di omesso esame di fatti decisivi. Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene in realtà tre censure fra loro frammiste, così riordinabili a con una prima censura pp. 3-5 del ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale, appurato che uno dei documenti da lui prodotti era falso, ne ha tratta la conclusione dell’inattendibilità dell’intero racconto. Così facendo, osserva il ricorrente, il Tribunale avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, norma che gli imponeva di valutare tutte le circostanze ivi elencate ai fini del giudizio di inattendibilità b con una seconda censura p. 7 e 10 del ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale lo avrebbe giudicato inattendibile con una motivazione apodittica c con una terza censura p. 8-9 ed 11-12 del ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel reputarlo inattendibile, avrebbe violato il principio secondo cui il giudizio di inattendibilità non può fondarsi su discordanze o contraddizioni riguardanti questioni di dettaglio. 1.1. La prima delle suesposte censure è infondata. Il nostro ordinamento processuale è fondato sul principio del libero convincimento del giudice, principio avente copertura costituzionale art. 101 Cost., comma 2 . Il principio del libero convincimento ha per corollario che il legislatore non potrebbe, a pena di violare la suddetta norma costituzionale, stabilire come debbano essere valutate le prove, o certe prove. Non sfugge a tale principio il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Tale norma, al contrario di quanto mostra di ritenere il ricorrente, non impone affatto al giudice di prendere in esame tutte e sempre le circostanze ivi elencate, nè gli impedisce di utilizzare, ai fini del giudizio di attendibilità, circostanze ivi non elencate, o fonti di prova ivi non contemplate. Questa Corte, infatti, ha già stabilito che i parametri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. da a ad e a sono meramente indicativi Sez. 1 -, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237 - 01 b non sono tassativi Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019, Rv. 654946 - 01 c non impediscono al giudice, al fine di valutare l’attendibilità del richiedente asilo, di ricorrere ad altri criteri Sez. 3 -, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020, Rv. 658017 - 01 d non impongono al giudice alcuna regola di giudizio vincolante, nè gli impediscono di avvalersi di ulteriori elementi probatori Sez. 1 -, Ordinanza n. 21881 del 30/08/2019, Rv. 655165 - 01 e non obbligano il giudice a ritenere il richiedente asilo attendibile sol perché il suo racconto sia circostanziato e non contraddittorio Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019, Rv. 654946 - 01 . Da quanto esposto consegue che non esiste nessun automatismo legale tra il fatto che il racconto del richiedente protezione soddisfi le condizioni elencate nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed un preteso obbligo del giudicante di credergli. Il giudice di merito può ritenere attendibile il richiedente asilo anche quando non sia soddisfatto alcuno dei criteri di cui all’art. 3 cit., se la sua attendibilità sia dimostrabile aliunde. Allo stesso modo, il giudice di merito può ritenere inattendibile il richiedente asilo anche quando siano soddisfatti tutti i criteri di cui dell’art. 3 cit., lettere a - d , se sussistano altri elementi dimostrativi della falsità delle sue dichiarazioni. E tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, il relativo giudizio costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità soltanto in due casi o quando il giudice di merito abbia trascurato di prendere in esame fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 oppure quando il giudice di merito abbia motivato il proprio convincimento in modo incomprensibile o manifestamente contraddittorio, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Resta, invece, escluso che possano essere sindacati in sede di legittimità - la mera insufficienza della motivazione - la correttezza del giudizio con cui il giudice di merito ha dato o negato rilievo, ai fini del giudizio di attendibilità del richiedente, solo a taluni aspetti del suo racconto rispetto ad altri così come lo stabilire se contraddizioni od omissioni di quel racconto siano marginali o decisive, rilevanti od irrilevanti, di dettaglio o sostanziali - il sindacato del giudice di merito sull’attendibilità del percorso individuale riferito dal richiedente a fondamento della propria domanda di protezione - l’omesso esame di elementi istruttori, quando il fatto storico rappresentato dalla prova che si assume trascurata sia stato comunque preso in considerazione dal giudice Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 . 1.2. A confutazione dei principi appena esposti non appaiono dirimenti a questo Collegio le opinioni - pure talora affiorate in giurisprudenza ed in dottrina - secondo cui a il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è pur sempre una norma di legge, e la violazione d’una norma di legge è sempre censurabile in sede di legittimità b il giudizio sull’attendibilità del richiedente asilo non potrebbe mai fondarsi sulla mera opinione soggettiva del giudice di merito . 1.2.1. A confutazione della prima delle suddette opinioni basterà richiamare quanto già esposto supra, al § 1.1 della presente motivazione e cioè che gli elementi di fatto elencati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sono non vincolanti e non tassativi . Ed una norma non vincolante e non tassativa non può dirsi violata per il solo fatto che non venga applicata. Non è consentito, dunque, denunciare in questa sede quale vizio della sentenza impugnata il solo fatto che il giudice di merito, nel formulare il proprio giudizio sull’attendibilità del richiedente asilo, non abbia dato peso agli elementi elencati dall’art. 3 cit Vizio censurabile in questa sede potrà essere solo il non aver dato peso a quegli elementi nonostante l’assenza di elementi che li contrastassero, o - al contrario - l’aver dato loro peso nonostante la presenza di elementi che li contraddicessero. Ma un errore di questo tipo costituirebbe un tipico vizio di omesso esame del fatto, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e non una violazione di legge. 1.2.2. A confutazione della seconda opinione sopra riferita il giudice di merito non potrebbe reputare inattendibile il richiedente sulla base della propria mera opinione soggettiva basteranno ancor meno parole. Qualunque decisione giudiziaria è un’opinione. Un’opinione che deve essere motivata, ma un’opinione. Non servirà scomodare il de lingua latina di Varrone per ricordare che sentenza è lemma derivante dal verbo latino sentio, il quale ha il significato di percepire, ritenere, credere, supporre . Così, ad esempio, è una opinione soggettiva quella con cui il giudice reputa non grave l’inadempimento, ex art. 1455 c.c. è una opinione soggettiva quella con cui il giudice reputa equa ex art. 1226 c.c., una certa misura di risarcimento del danno è una opinione soggettiva quella con cui il giudice reputa attendibile od inattendibile un testimone è una opinione soggettiva quella con cui il giudice presume che il reo si asterrà dal commettere ulteriori reati, ex art. 164 c.p Allo stesso modo, sarà sempre in base ad una opinione soggettiva che il giudice di merito valuterà se il richiedente asilo - ad es. - sia o non sia attendibile, sia o non sia omosessuale, professi o non professi il credo religioso che assume essere stata la causa della sua persecuzione. Al giudice di merito, pertanto, nella presente sede di legittimità, non potrà mai ascriversi, quale error in iudicando o in procedendo, di avere valutato l’attendibilità del richiedente in base ad una opinione soggettiva , perché questo equivarrebbe ad addebitargli come errore quel che invece costituisce la quidditas della sua funzione. Al giudice di merito si potrà addebitare nella presente sede soltanto di avere espresso una opinione immotivata censura, tuttavia, ammissibile nei soli limiti stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 8053 del 2014 e cioè non già quando la motivazione sia perfettibile, ma solo quando sia mancante del tutto, totalmente incomprensibile o insuperabilmente contraddittoria. 1.3. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto il richiedente inattendibile sulla base dei seguenti rilievi a il ricorrente non aveva adeguatamente descritto il modo in cui maturò la sua tendenza omosessuale b il ricorrente conviveva con una donna c il ricorrente, dinanzi alla Commissione territoriale, nulla aveva detto circa l’esistenza d’un mandato d’arresto a suo carico emesso dall’autorità giudiziaria camerunense d solo dopo il rigetto della sua domanda da parte della Commissione territoriale, il ricorrente dinanzi al Tribunale aveva prodotto un mandato di arresto a suo carico e il Tribunale, all’esito di ricerche demandate al Ministero degli affari esteri, aveva accertato che il mandato d’arresto era sottoscritto da un procuratore destituito un anno prima della data riportata sull’atto, per corruzione f il ricorrente, solo dopo tale scoperta, aveva ammesso di avere pagato 100 Euro per farsi spedire da un amico camerunense il suddetto documento g la condotta processuale del ricorrente rendeva inattendibili gli altri documenti da lui prodotti relazione psicologica e relazione dell’assistente sociale . Il Tribunale, dunque, da un lato non ha affatto fondato il suo giudizio solo sulla falsità documentale commessa dal ricorrente, ma ha preso in esame anche altri elementi la genericità di parte non secondaria del racconto la convivenza con una donna e dall’altro ha utilizzato ai fini del decidere il contegno processuale della parte, come gli era consentito dall’art. 116 c.p.c., comma 2, ultimo periodo. Ne discende che a nessuna violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è stata commessa dal Tribunale, in quanto alla luce di quanto esposto al § 1.1 della presente motivazione, nulla impedisce al giudice di merito di reputare inattendibile il richiedente asilo sulla base di elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli elencati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e nulla gli impedisce di attribuire a tali elementi prevalenza, rispetto al formale rispetto delle circostanze elencate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 3, comma 5 b lo stabilire se una determinata circostanza di fatto sia, al fine di reputare inattendibile il richiedente, un elemento centrale o di dettaglio rilevante o insignificante decisivo od ultroneo, sono altrettante valutazioni di fatto, riservate al giudice di merito e sindacabili in questa sede solo deducendo o l’omesso esame d’un fatto decisivo, o la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, nei limiti in cui ciò è consentito dall’art. 132 c.p.c., così come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014. 1.4. La censura in esame va dunque rigettata sulla base dei seguenti principi di diritto a i criteri di giudizio elencati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sono indicativi, non tassativi e non vincolanti per il giudice di merito. È dunque consentito reputare inattendibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche quando il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti, se il giudice ritenga che l’inattendibilità sia dimostrata da altre e diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, ultimo periodo . b la valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibile od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero che richieda la concessione della protezione internazionale, in tutte le sue forme lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto. Essi sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile. Va invece escluso che possa denunciarsi in sede di legittimità la mera insufficienza della motivazione o l’omessa valutazione di fonti di prova . 2. Con la seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale lo avrebbe reputato inattendibile sulla base d’una motivazione apodittica . 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Si sono già elencate al § 1.2 che precede le ragioni con cui il Tribunale ha motivato la propria decisione ragioni ben chiare e per nulla a podittiche . 3. Con la terza censura contenuta nel primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe violato l’art. 3, comma 5, D.Lgs., per avere fondato il proprio giudizio di inattendibilità dando rilievo ad elementi di dettaglio e marginali, come tali insufficienti per reputare false le dichiarazioni del richiedente asilo. 3.1. Il motivo è inammissibile. Come già accennato, lo stabilire se una persona sia attendibile od inattendibile è un apprezzamento di fatto, non una valutazione in diritto ed in quanto tale sfugge al sindacato di questa Corte nè a tale secolare principio deroga la legislazione speciale in materia di protezione internazionale. Infatti il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per quanto già detto consente al giudice della protezione internazionale di considerare veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo ha presentato la domanda di protezione il prima possibile si presenti come attendibile. Tale norma contiene un periodo ipotetico la cui pròtasi se l’autorità competente ritiene che rende palese che il legislatore, con essa, non ha affatto stabilito cosa il giudicante debba decidere nè, del resto, avrebbe potuto farlo, alla luce dell’art. 101 Cost., comma 2 , ma ha stabilito invece come debba essere adottata la decisione di cui si discorre cioè con quale iter logico e sulla base di quali accertamenti. Da ciò discendono due conseguenze processuali. 3.1.1 La prima conseguenza processuale è che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non fissa una regola di giudizio così già Sez. 1 -, Ordinanza n. 21881 del 30/08/2019, Rv. 655165 - 01 . Quella norma perciò non potrà dirsi violata sol perché il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, potrà dirsi violato solo nell’ipotesi estrema in cui il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, affermi che non debba tenersi conto delle circostanze elencate dalla suddetta norma. Non esiste, pertanto, alcun diritto del richiedente asilo ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato. Anche se la domanda di asilo sia presentata ittico et immediate al varcare la frontiera italiana ed anche se il racconto del richiedente asilo sia perfettamente coerente e circostanziato, il giudice resta libero di credergli o non credergli, secondo il suo prudente apprezzamento Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019, Rv. 654946 - 01 , all’unica condizione che di esso dia una motivazione superiore al c.d. minimo costituzionale e cioè chiara e non contraddittoria Sez. 1 -, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020, Rv. 657477 - 01 . 3.1.2. La seconda conseguenza processuale di quanto esposto al precedente § 3.1 è che il giudizio sulla credibilità del richiedente asilo è un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e dunque prospettando l’omesso esame d’un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Non è, invece, consentito censurare in sede di legittimità il giudizio con cui il giudice di merito ha ritenuto inattendibile il richiedente asilo prospettando la mera insufficienza della motivazione censure non più consentita dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 oppure prospettando la possibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente così già Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01 Sez. 1 -, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674-01 Sez. 3 -, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020, Rv. 658017-01 Sez. 1 -, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237-01 . 3.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere errato nel formulare il giudizio di inattendibilità. Ma per quanto detto, il Giudice che ritenga inattendibile il richiedente asilo il quale abbia formulato un racconto coerente non sta, per ciò solo, violando il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Potrebbe, al massimo, quel giudice avere trascurato l’esame di fatti decisivi ma tale errore va censurato in sede di legittimità prospettando ed illustrando il vizio di omesso di fatti decisivi, e non quello di violazione di legge. 4. Nella parte in cui prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, infine, il motivo è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte, nell’interpretare il novellato art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito molto tempo prima dell’introduzione del presente ricorso che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimità un errore consistito nell’omesso esame d’un fatto decisivo, ha l’onere di indicare a quale fatto non sarebbe stato esaminato b quando e da chi era stato dedotto in giudizio c come era stato provato d perché era decisivo Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 . Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso non contiene nemmeno una delle suddette analitiche indicazioni, nè spiega in qualche modo quale fatto materiale la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare. 5. Col secondo motivo il ricorrente impugna, sotto altro profilo, il rigetto della domanda di protezione sussidiaria. Deduce che la Corte d’appello non avrebbe approfondito ex officio la condizione degli omosessuali in Camerun. 5.1. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la ritenuta inattendibilità del richiedente esonerava la Corte d’appello da qualsiasi indagine officiosa circa l’esistenza di discriminazioni nei confronti degli omosessuali. Quanto alla sussistenza in Camerun di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, essa è stata debitamente esaminata dal Tribunale, ed esclusa sulla base di fonti attendibili ed aggiornate, correttamente indicate nel decreto di rigetto della domanda. 6. Col terzo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria. Deduce che, nel rigettare la suddetta domanda, la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare sia l’attività di volontariato da lui svolta in Italia, sia le torture subite in Libia. 6.1. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria ritenendo che il richiedente asilo non avesse nemmeno dedotto peculiari motivi di vulnerabilità a fondamento della domanda. Il rigetto, dunque, era fondato sull’assunto che il ricorrente non avesse assolto l’onere di allegazione. Giusta o sbagliata che fosse tale valutazione, essa doveva essere impugnata con un motivo ad hoc, indicando nel ricorso per cassazione in quali termini ed in quale atto erano stati allegati i fatti costitutivi della domanda di protezione umanitaria. Il ricorso, per contro, nè nella parte dedicata allo svolgimento del processo pagine 1-2 , nè nella illustrazione del motivo pp. 18 e ss. deduce in quali esatti termini e per quali circostanze di fatto invocò in primo grado la protezione umanitaria, nè, in violazione dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, indica dove si trovi il suddetto atto. In sostanza, ci troviamo qui dinanzi ad un ricorso il quale censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria, ma non indica mai perché il ricorrente dovrebbe ritenersi una persona vulnerabile. Vulnerabilità che, ovviamente, non potrebbe farsi discendere dalla circostanza che il ricorrente provenga dal Camerun la protezione umanitaria è infatti una misura che può fondarsi solo su condizioni individuali e peculiari del richiedente, non sul generale contesto del paese di provenienza. 7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo. 8. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , se dovuto. P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2 - dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.