Sequestro conservativo: il Giudice competente va individuato in base alle regole dell’esecuzione forzata

Poiché, ai sensi dell’art. 678 c.p.c., il sequestro deve essere attuato nella forma del pignoramento mobiliare, il Giudice competente a trattare le questioni nascenti dall’attuazione della misura cautelare, deve essere individuato in base alle regole che sorreggono l’esecuzione forzata.

La sentenza in commento trae origine dal sequestro conservativo promosso anche a mani proprie” da una banca nei confronti di un proprio debitore. Il debitore si è costituito nel relativo procedimento depositando una memoria difensiva con contestuale opposizione all’esecuzione del sequestro conservativo, eccependo, tra l’altro, l’incompetenza del Giudice dell’Esecuzione. Il Tribunale di Monza ha respinto l’eccezione preliminare sollevata dal debitore relativamente all’asserita incompetenza del Giudice dell’Esecuzione a decidere delle questioni attinenti al sequestro conservativo promosso dalla banca creditrice. Il Tribunale di Monza ha, infatti, aderito alla più recente giurisprudenza di merito che, in un caso di opposizione nella specie, un’opposizione di terzo nell’ambito della fase di esecuzione di un sequestro conservativo presso terzi ha espresso il principio secondo cui poiché, ai sensi dell’art. 678 c.p.c., il sequestro deve essere attuato nella forma del pignoramento mobiliare , il Giudice competente a trattare le questioni nascenti dall’attuazione della misura cautelare, deve essere individuato in base alle regole che sorreggono l’esecuzione forzata. Secondo quanto altrettanto specificato dal Tribunale di Monza, nel sistema attuale l’art. 669- duodecies c.p.c., specificamente dedicato all’attuazione delle misure cautelari , ha previsto itinerari a seconda che si tratti di misure aventi ad oggetto forme di denaro, per le quali valgono le forme di cui agli artt. 491 e ss. c.p.c., ove compatibili, oppure di misure aventi a oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, la cui concreta esecuzione rimane nelle mani del Giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, oppure ancora si tratti di sequestro per il quale, dunque, rimane valido il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 677 e ss. c.p.c Per tale ragione, una volta inquadrata l’ attività di esecuzione del sequestro conservativo nell’ambito proprio dell’esecuzione forzata e conferita alla competenza del Giudice del merito, sia per caratteristiche intrinseche della disposizione, sia per il tenore letterale, valenza residuale rispetto a quanto già regolamentato, in tema di sequestri, negli artt. 677 e ss. c.p.c., può ritenersi che le opposizioni all’attuazione della misura, che siano tali e cioè non dissimulino una diversa posizione legittimante una revoca o una modifica della misura cautelare per ragioni attinenti la sussistenza di presupposti di merito, possano anch’esse trovare regolamentazione nelle norme sull’esecuzione forzata.

Tribunale di Monza, sez. Esecuzioni Mobiliari, sentenza 12 novembre 2020 Giudice Bozzolo Fatto e Diritto premesso - che con provvedimento del 13.2.2020, emesso inaudita altera parte” e confermato con ordinanza del 27.2.2020, il Tribunale di Monza ha autorizzato la Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi a procedere al sequestro conservativo su tutti i beni mobili, gli immobili e i crediti di Au. Ce. fino alla concorrenza di Euro 831.147,43” - che la Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi ha eseguito il sequestro ai sensi dell’art. 678 c.p.c. con atto di sequestro conservativo presso terzi con cui sono stati sottoposti a sequestro tutte le somme dovute e debende dalla BCC DI CARATE BRIANZA, da POSTE ITALIANE S.P.A. nonché dalla stessa sequestrante BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI - che la BCC DI CARATE BRIANZA ha rilasciato dichiarazione negativa, POSTE ITALIANE S.P.A. ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di conto corrente con un saldo attivo di Euro 2.273,00 e la sequestrante BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI ha dichiarato, oltre che l’esistenza un rapporto di conto corrente con un saldo attivo di Euro 237,50, un debito nei confronti del signor Au. Ce. per la somma complessiva di Euro 43.944,16 comprensiva del trattamento di fine rapporto e delle ultime competenze” - che il signor Ce. si è costituito nel giudizio il 5.6.2020 depositando memoria difensiva con contestuale opposizione all’esecuzione del sequestro conservativo” - che con tale atto il sequestrato ha eccepito la inammissibilità, improcedibilità e improponibilità del sequestro conservativo a mani proprie” per i crediti vantati nei confronti della sequestrante e in ogni caso, considerato il limite di legge di pignorabilità del TFR pari a un quinto, la nullità/inefficacia del sequestro per la parte eccedente tale limite - che il signor Au. Ce. ha altresì eccepito la nullità/inefficacia del sequestro presso POSTE ITALIANE S.P.A. deducendo che trattasi di somme riscattate dal Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane - che con memoria del 14.7.2020 la sequestrante BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI ha a sua volta argomentato quanto alla ritenuta infondatezza delle avverse eccezioni. In via preliminare questo Giudice dell’Esecuzione deve affrontare la questione relativa alla propria competenza con riferimento alle eccezioni sollevate dal sequestrato signor Au. Ce Sul punto si ritiene di potere affermare la propria competenza, quale Giudice dell’Esecuzione a trattare le questioni sottoposte dal signor Ce., aderendo ad una più recente giurisprudenza di merito che in un caso di opposizione nella specie opposizione di terzo nell’ambito della fase di esecuzione di sequestro conservativo presso terzi ha espresso il principio secondo cui poiché, ai sensi dell’art. 678 c.p.c., il sequestro deve essere attuato nella forma del pignoramento mobiliare, il Giudice competente a trattare le questioni nascenti dall’attuazione della misura cautelare, deve essere individuato in base alle regole che sorreggono l’esecuzione forzata mentre restano di competenza del Giudice del sequestro ovvero del merito le questioni che abbiano ad oggetto la revoca o la modifica della misura”. Tribunale di Bologna 9.3.2007 . Ed infatti, come argomentato dal Collegio che ha rigettato il reclamo alla sopra indicata ordinanza del Tribunale di Bologna nel sistema attuale l’art. 669 duodecies c.p.c., specificatamente dedicato all’attuazione delle misure cautelari, ha previsto diversi itinerari a seconda che si tratti di misure aventi ad oggetto forme di denaro, per le quali valgono le forme di cui agli articolo 491 e secc. C.p.c., ove compatibili, oppure di misure venti ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, la cui concreta esecuzione rimane nelle mani del Giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, oppure ancora si tratti di sequestro per il quale, dunque, rimane valido il richiamo alle disposizioni di cui agli articolo 677 e seguenti c.p.c.”. Orbene, una volta inquadrata l’attività di esecuzione del sequestro conservativo nell’ambito proprio dell’esecuzione forzata e conferita alla competenza del giudice del merito, sia per caratteristiche intrinseche della disposizione vedi la collocazione in chiusura, dopo una elencazione specifica dei diversi criteri attributivi del potere attuativo delle diverse misure cautelari sia per il tenore letterale, valenza residuale rispetto a quanto già regolamentato, in tema di sequestri, negli articolo 677 eseguenti c.p.c. , può ritenersi che le opposizioni alla attuazione della misura, che siano tali e cioè non dissimulino una diversa posizione legittimante una revoca o una modifica della misura , che siano tali e cioè non dissimulino una diversa posizione legittimante una revoca o una modifica della misura cautelare per ragioni attinenti la sussistenza dei presupposi di merito, possano anch’esse trovare regolamentazione nelle norme sull’esecuzione forzata ” Venendo quindi alle eccezioni sollevate dal sequestrato si osserva Sull’ammissibilità del sequestro a mani proprie Ritiene questo Giudice di dover condividere quella parte di giurisprudenza che ammette tale tipologia di sequestro, caratterizzato dal fatto che le somme sequestrate sono nella disponibilità del creditore sequestrante, il quale le deve al suo debitore, soggetto nei cui confronti il sequestro deve eseguirsi Cass. Sez. Lav. N. 1407/1992 - Trib. di Milano 12.12.2003- Trib. di Latina sent. N. 90702/2017 e che ha ritenuto corretto quale modus procedenti di attuazione il sequestro presso terzi vedasi sullo specifico aspetto Cass. Sez. Lav. N. 1407/1992 . Pertanto deve ritenersi ammissibile l’esecuzione del sequestro, avvenuta nelle forme del sequestro presso terzi ex art. 678 c.p.c., con riferimento alle ragioni di credito vantate dal sequestrato signor AU. CE. nei confronti della stessa sequestrata BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI. Nella specie, come risulta dalla dichiarazione del 20.2.2020 da quest’ultima rilasciata, in qualità di terza sequestrata, è risultato 1 che il signor Au. Ce. intrattiene presso la Banca un rapporto di conto corrente recante alla data di notifica del sequestro conservativo un saldo positivo di Euro 237,50 2 che la Banca, in qualità di ex datrice di lavoro del signor Ce. Au., risulta debitrice nei confronti dello stesso della somma complessiva di Euro 43.944,16, comprensiva del trattamento di fine rapporto e delle ultime competenze. Il contenuto di detta dichiarazione, quanto ai crediti dichiarato, non è stato contestato dal sequestrato Sull’inefficacia del sequestro del trattamento di fine rapporto con riferimento ai limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. Si ritiene invece fondata la eccezione sollevata dal sequestrante con riferimento al limite di sequestrabilità del trattamento di fine rapporto. Ed infatti, poiché il sequestro correttamente attuato, è destinato, una volta ottenuta la conferma nel giudizio di merito, alla conversione dello stesso sequestro in pignoramento, non potranno che essere applicabili, ai fini della declaratoria di avvenuta esecuzione del sequestro, i limiti di pignorabilità previsti dalla legge e segnatamente, per quanto qui interessa, i limiti di cui all’art. 545 c.p.c., secondo cui le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego” possono essere pignorate nella misura di un quinto. Nella specie, fermo restando che è pacifico che le somme dovute a titolo di TFR sono pignorabili negli stessi limiti previsti per la pignorabilità dello stipendio, poiché le somma complessivamente dichiarata di Euro 43.944,16 è stata indicata come comprensiva di trattamento di fine rapporto e delle ultime competenze”, l’attuazione del sequestro dovrà essere confermata, quanto alle somme dovute per TFR e ultime competenze, per la somma pari ad un quinto della somma dichiarata, ovvero per Euro 8.788,83. Sull’ inefficacia del sequestro delle somme presso POSTE ITALIANE S.P.A. in quanto trattasi di somme riscattate dal Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo casse Rurali e Artigiane La contestazione risulta infondata. La documentazione offerta in comunicazione dal signor Ce. non è anzitutto idonea a dimostrare che le somme risultanti accreditate sul conto al momento della dichiarazione pari a Euro 2.273,35 siano riferite all’avvenuto riscatto del Fondo Pensione di cui si tratta, anzi tale circostanza risulterebbe smentita proprio dal contenuto della dichiarazione di POSTE ITALIANE S.P.A. da cui risulta che dalla movimentazione non si evince che sul rapporto confluiscano versamenti da ricondurre a ratei stipendiali/pensionistici”. Ma in ogni caso è pacifico che il divieto di pignorabilità dei Fondi Pensione riguarda esclusivamente al fase di accumulo, cioè il tempo intercorrente tra l’apertura del fondo e il riscatto del beneficiario. Diversamente, come nel caso di specie, in cui è stato dedotto l’avvenuto riscatto, non può essere invocato il divieto di cui all’art. 2117 al fine di eccepire la impignorabilità delle somme riscattate ved. Cass. 23.8.2000 n. 11015 P.Q.M. richiamate le argomentazione di cui sopra con riferimento alle contestazioni di cui alla memoria difensiva con contestuale opposizione all’esecuzione del sequestro depositata dal sequestrato ANTONIO CE. del 5.6.2020 vista la dichiarazione della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI del 20.2.2020 nonché la dichiarazione di POSTE ITALIANE S.P.A. del 1.4.2020 CONFERMA l’avvenuta esecuzione del sequestro eseguito ad istanza della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI con riferimento al sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Monza in data 13.2.2020/27.2.2020 – R.G. 1288/2020 per i crediti del sequestrato signor AU. CE. come di seguito specificati - Euro 237,50 quale credito derivante dal rapporto di conto corrente presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI - Euro 8.788,32 pari ad un quinto del maggior credito di Euro 43.994,16 per competenze e TFR vantato nei confronti di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI - Euro 2.273,35 quale credito derivante dal rapporto di conto corrente presso POSTE ITALIANE S.P.A. SOSPENDE la presente procedura in attesa dell’esito del giudizio di merito.