Contratto di leasing finanziario e accesso alla moratoria del d.l. n. 18/2020

Secondo la circolare della Banca d’Italia numero 272 del 30 luglio 2008, per qualificare un credito nella sottocategoria delle inadempienze probabili non è necessario attendere il sintono esplicito di anomalie ad esempio il mancato rimborso , laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore. Tuttavia, in caso di contratto di leasing finanziario, in presenza di una scrittura privata con cui l’istituto creditore abbia concesso una rimodulazione della durata del leasing e dell’importo della rata del canone sintomo della fiducia del creditore nell’adempimento , lievi ritardi 5/10 giorni nel pagamento dei canoni non rappresentano una circostanza sufficiente al fine di poter qualificare il credito come inadempienza probabile.

Così il Tribunale di Napoli con l’ordinanza dell’8 settembre 2020. Il caso. Una società, che aveva in essere un contratto di leasing finanziario immobiliare, aveva inoltrato nella sua qualità di utilizzatrice la richiesta di sospensione del pagamento dei canoni in base a quanto previsto dall’articolo 56, comma 4, del d.l. numero 18/2020. La richiesta, tuttavia, era stata respinta dalla cessionaria del credito in quanto il credito oggetto di cessione era stato qualificato dalla cedente come “inadempienza probabile”. La società, pertanto, si è determinata a promuovere ricorso cautelare ai sensi degli articolo 700 e 669-ter c.p.c., chiedendo, tra l’altro, l’immediata rettifica della classificazione del credito derivante dal contratto di leasing con eliminazione dalla categoria dei “crediti deteriorati” per “inadempimento probabile” e ricollocazione quale credito in bonis. Il Tribunale di Napoli accoglie il ricorso, ma la cessionaria propone reclamo. La normativa coinvolta. Ai fini dell’accesso alla moratoria di cui all’articolo 56 del d.l. numero 18/2020 è necessario che le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizione creditizie deteriorate. Secondo la Circolare della Banca d’Italia numero 272 del 30 luglio 2008 le esposizioni creditizie deteriorate «sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute» la classificazione del credito nella sottocategoria inadempienze probabili «è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente in linea capitale e/o interessi alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi o rate scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia il mancato rimborso , laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore . Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze». La decisione del Collegio. Il Tribunale monocratico aveva accertato che «sia alla data di cessione dei crediti in blocco ex articolo 58 TUB effettuata da Intesa Sanpaolo spa in favore di Kerma SPV srl del 6.03.2020 pubblicata in G.U. in data 21.03.2020 sia alla data di entrata in vigore del d.l. numero 18/2020 17.03.2020 , la società istante era in regola con i pagamenti delle rate del contratto di locazione finanziaria numero [omissis], non essendosi verificato alcun ritardo e/o inadempimento nel pagamento delle stesse ovvero altre situazioni tali da cui desumere un rischio di inadempimento da parte della società ricorrente , con la conseguenza che non sussistevano i presupposti per qualificare la posizione della ricorrente come credito “deteriorato da inadempienza probabile” e, quindi, negare l’accesso alla richiesta di moratoria». Per quanto riguarda il periculum in mora, il giudice monocratico aveva osservato come il mancato accesso alla misura emergenziale prevista dall’articolo 56 del d.l. numero 18/2020 «integri certamente un pregiudizio imminente ed irreparabile per quelle imprese che, come nella specie, operano in settori commerciali particolarmente colpiti dal blocco totale delle attività e che abbiano formulato la richiesta di moratoria, rappresentando di trovarsi in difficoltà a causa della emergenza sanitaria dichiarazione, del resto, ritenuta dal Legislatore sufficiente per l’ammissione al predetto beneficio ». Il reclamo della società titolare del credito era fondato su due motivi principali a circa il fumus, sul fatto che la società ricorrente, in passato, si era resa morosa nel pagamento di canoni del contratto di leasing, circostanza che aveva portato la precedente titolare del credito alla sottoscrizione di un accordo di rimodulazione della durata del leasing e dell’ammontare dei canoni nonché ad un piano di rientro cambializzato per il pagamento delle rate scadute e non pagate b circa il periculum, se ne allegava l’insussistenza in considerazione del fatto che la titolare del credito si era da subito resa disponibile a valutare forme diverse di sospensione dei pagamenti. Il Collegio conferma la decisione del Giudice monocratico, sia sotto il profilo del fumus bonis iuris che sotto il profilo del periculum in mora, condividendo sia la valutazione circa l’insussistenza dei presupposti per qualificare il credito nella categoria delle “inadempienze probabili”, sia le argomentazioni circa la sussistenza del pericolo nel ritardo. Secondo i Giudici l’aver acconsentito alla rimodulazione dei termini del leasing e l’aver concesso un piano di rientro sono sintomi della fiducia della banca nell’adempimento alle obbligazioni contrattuali, sintomi che stridono con la qualificazione del credito in termini di inadempienza probabile. Si sottolinea, poi, che i lievi ritardi 5 - 10 giorni nel pagamento dei canoni successivi al piano di rimodulazione sembrano dipendere più dal fatto che il pagamento non avviene più tramite RID, bensì tramite bonifico, che da una reale difficoltà della reclamata di onorare i suoi debiti. Per quanto riguarda il periculum in mora, secondo il Collegio le condivisibili argomentazioni del Giudice monocratico non risultano scalfite dalla generica disponibilità della società titolare del credito a valutare forme alternative di sospensione dei pagamenti, sia perché si tratta di una disponibilità che non si è concretizzata in un’offerta specifica, sia perché lo strumento messo a disposizione delle imprese dall’articolo 56 del d.l. numero 18/2020 ha delle caratteristiche di convenienza specifiche quali l’assenza di nuovi e maggiori oneri in capo al richiedente e l’ammissione alla garanzia di cui al comma 6.

Tribunale di Napoli, sez. Feriale, ordinanza dell’8 settembre 2020 Presidente Magliulo – Relatore Forziati Ordinanza § 1. La presente controversia cautelare riguarda il credito nascente dal contratto di leasing finanziario numero 975937/001, concluso tra la Leasint s.p.a., in qualità di concedente, società poi incorporata dalla s.p.a. Mediocredito Italiano, a sua volta fusa per incorporazione in Intesa San Paolo s.p.a., e la Gim s.r.l. unipersonale, in qualità di utilizzatrice. In data 06.03.2020, Intesa San Paolo ha ceduto il suddetto credito alla Kerma SPV s.r.l La cessione, pubblicata in G.U. in data 21.03.2020 e comunicata alla debitrice in data 23.03.2020, è stata stipulata ai sensi e per gli effetti degli articolo 1, 4 e 7, comma 1, della legge numero 130 del 1999 e ha avuto ad oggetto un portafoglio di crediti nascenti da contratti di locazione finanziaria qualificati come inadempienze probabili ai sensi della Circolare della Banca d'Italia numero 272/2008. Tale classificazione ha impedito alla Gim di accedere al beneficio della sospensione dei canoni di leasing previsto dall’articolo 56, comma 2, del D.L. 17/03/2020, numero 18 c.d. decreto “Cura Italia” convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, numero 27. Infatti, la richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di leasing inviata dall’utilizzatrice dapprima ad Intesa San Paolo s.p.a., in data 18.03.2020, e poi alla Kerma SPV, in data 24.03.2020, è stata da quest’ultima respinta in data 01.04.2020 in base a quanto previsto dall’articolo 56, comma 4, del D.L. numero 18/2020, che riserva le misure previste dal comma 2 alle imprese “le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”. Una volta ricevuto il diniego di accesso alla moratoria, la Gim, contestando la qualificazione del credito come deteriorato, ha agito ex articolo 700 e 669 ter c.p.c. nei confronti della Kerma SPV, di Intesa San Paolo s.p.a e della Prelios Credit Servicing s.p.a., “quale mandataria all’incasso dei canoni della cessionaria”, per ottenere “- l’immediata rettifica della classificazione del credito derivante dal contratto di leasing nr. 975937/001 intestato alla Gim s.rl. unipersonale, con eliminazione dalla categoria dei “crediti deteriorati” per “inadempimento probabile” e ricollocazione quale credito in bonis - l’immediata revoca e/o eliminazione dal contratto di cessione dei crediti del 6.3.2020 pubblicato in G.U. numero 35 del 21.3.2020 della posizione SNDG 0000000027273249 - Rapporto 000100975937 - relativa alla Gim s.r.l. unipersonale - l’immediata ammissione della Gim s.r.l. unipersonale alla moratoria delle rate del leasing immobiliare nr. 975937/001 dalla prima scadenza utile 1.4.2020 e sino al 30.9.2020, come da richiesta del 18.3.2020 - ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento utile al raggiungimento dello scopo” alla base del ricorso. Con ordinanza del 08.07.2020, il giudice monocratico ha parzialmente accolto il ricorso, così disponendo “1. Accerta il diritto della GIM srl unipersonale in persona del legale rappresentante p.t., di accedere alla moratoria prevista dall’articolo 56 D.L. 18/20 e succ. mod. non sussistendo ragioni ostative e, per l’effetto, ordina a KERMA SPV srl ed a PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A di accordare alla predetta società la sospensione delle rate del contratto di leasing immobiliare numero 975937/001 dalla prima scadenza utile fino al 30.09.2020 2. Dichiara inammissibile la domanda di revoca e/o eliminazione dal contratto di cessione dei crediti del 6.03.2020 pubblicato in GU numero 35 del 21.03.2020 del rapporto numero 000100975937 relativo alla GIM srl uni personale 3. Compensa le spese di lite tra le parti”. In particolare, il giudice ha accertato che “sia alla data di cessione dei crediti in blocco ex articolo 58 TUB effettuata da Intesa Sanpaolo spa in favore di Kerma SPV srl del 6.03.2020 pubblicata in GU in data 21.03.2020 sia alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 17.03.2020 , la società istante era in regola con i pagamenti delle rate del contratto di locazione finanziaria numero 975937/001, non essendosi verificato alcun ritardo e/o inadempimento nel pagamento delle stesse ovvero altre situazioni tali da cui desumere un rischio di inadempimento da parte della società ricorrente , con la conseguenza che non sussistevano i presupposti per qualificare la posizione della ricorrente come credito “deteriorato da inadempienza probabile” e, quindi, negare l’accesso alla richiesta di moratoria”. Per quanto riguarda il periculum in mora, il giudice ha osservato come il mancato accesso alla misura emergenziale prevista dall’articolo 56 del D.L. numero 18/2020 “integri certamente un pregiudizio imminente ed irreparabile per quelle imprese che, come nella specie, operano in settori commerciali particolarmente colpiti dal blocco totale delle attività e che abbiano formulato la richiesta di moratoria, rappresentando di trovarsi in difficoltà a causa della emergenza sanitaria dichiarazione, del resto, ritenuta dal Legislatore sufficiente per l’ammissione al predetto beneficio ”. A poi aggiunto che “il mancato accoglimento dell’istanza di moratoria determinerebbe, in termini altamente probabilistici ed in considerazione della attuale situazione di perdurante crisi economica, l’inadempimento da parte della ricorrente alle ulteriori rate del finanziamento ancora in corso, con il rischio concreto di essere destinataria di azioni esecutive invero, già prospettate dalla società PRECS mandataria all’incasso con missiva del 23.04.2020 e conseguenti segnalazioni pregiudizievoli in Centrale Rischi della Banca D’Italia”. Quanto alla posizione della Prelios, il giudice ha ritenuto che la sua legittimazione passiva fosse da ricondurre alla sua posizione di soggetto incaricato della riscossione del credito ceduto. Infine, la domanda avente ad oggetto l’annullamento e/o la revoca del contratto di cessione del credito è stata dichiarata inammissibile, in quanto esulante, per il suo contenuto, dall’oggetto proprio della fase cautelare. § 1.1. Avverso il suddetto provvedimento, la Prelios, in proprio e quale procuratrice della Kerma SPV, ha interposto reclamo e, premesso che la qualificazione del credito come credito deteriorato era stata operata da Intesa San Paolo s.p.a., ha prodotto una serie di documenti relativi alla posizione della GIM, che le erano pervenuti, a suo dire, dopo il deposito dell’ordinanza impugnata, e da cui si evincerebbe la legittimità della qualificazione del credito come “inadempienza probabile”. In particolare, da tali documenti estratto conto storico del rapporto e comunicazione inviate dal Mediocredito Italiano s.p.a. risulterebbe che “il rapporto di locazione finanziaria tra GIM e ISP è stato sin da subito caratterizzato da insoluti, da costanti e importanti ritardi nei pagamenti da parte di GIM nonché oggetto di due piani di rientro per mancati pagamenti, entrambi ancora in essere, e supportati anche dall’emissione da parte di GIM di cambiali al fine di “garantire” il piano di rientro accordato e convenuto con ISP” ossia Intesa San Paolo . La reclamante ha poi contestato la sussistenza del periculum in mora, atteso che la Kerma si era da subito resa disponibile a valutare forme diverse di sospensione dei pagamenti, disponibilità ribadita anche nella comunicazione del 21.05.2020 in atti. Infine, la Prelios ha contestato la propria “legittimazione passiva”, avendo agito sempre quale mandataria con rappresentanza della Kerma ed essendo del tutto estranea al rapporto sostanziale controverso. La reclamante ha quindi concluso per il rigetto del ricorso proposto dalla controparte. Quest’ultima si è costituita, eccependo l’inammissibilità del reclamo, in quanto fondato su “documenti non prodotti in primo grado, contenenti circostanze neppure oggetto di allegazione e che quindi il Giudice non poteva conoscere tantomeno valutare ”. Inoltre, l’inammissibilità discenderebbe dal fatto che il gravame è privo di motivi specifici “attinenti il thema decidendum hic et nunc delineato in cui è da ricomprendere la produzione documentale utilizzata dal Giudice per la decisione ” e risulta fondato su motivi di opposizione non introdotti nella fase svoltasi dinanzi al giudice monocratico. La reclamata ha poi aggiunto che - non vi erano prove a sostegno del fatto che la documentazione prodotta in sede di reclamo fosse pervenuta alla controparte solo dopo il deposito dell’ordinanza impugnata - la documentazione prodotta non costituiva prova di un andamento anomalo del rapporto ed era comunque risalente a circa due anni prima, sicché non poteva essere indicativa di un’inadempienza probabile. In punto di periculum ha osservato che la generica disponibilità della Kerma a valutare forme alternative di sospensione dei pagamenti non era certo paragonabile alla moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”, che prevedeva espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri in capo al richiedente. Infine, ha ribadito la sussistenza della legittimazione di Prelios, quale soggetto incaricato della riscossione del credito, ed ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni “1. dichiarare l’inammissibilità del reclamo 2. in subordine e nel merito, rigettare il reclamo siccome infondato in fatto ed in diritto 3. in ogni caso, confermare l’ordinanza del 9.7.2020 resa dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica nell’ambito del procedimento cautelare R.G. 8521/2020, e per l’effetto accertare il diritto della GIM srl unipersonale di accedere alla moratoria prevista dall’articolo 56 D.L. 18/20 e succ. mod. , ordinando a KERMA SPV srl ed a PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A di accordare alla predetta società la sospensione delle rate del contratto di leasing immobiliare numero 975937/001 dalla prima scadenza utile e fino al 31.1.2021 giusta proroga prevista dal D.L. 104/2020 , nonché adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno a preservare in via d’urgenza la posizione della GIM srl , con condanna delle reclamanti al pagamento integrale delle spese di lite della presente fase e parziale per la prima fase”. Intesa San Paolo s.p.a. è rimasta contumace, così come nella prima fase del giudizio. § 2. Il reclamo è ammissibile. Va premesso che secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, il reclamo cautelare produce un effetto devolutivo pieno, atteso che il giudice collegiale è “investito del complessivo contenuto della domanda cautelare ed è titolare dei medesimi poteri conferiti al primo giudice per cui il giudizio che s'instaura a seguito del reclamo è destinato a svolgersi sull'intero thema decidendum oggetto del procedimento cautelare, del quale il momento del reclamo costituisce la prosecuzione. L'integrale devoluzione della controversia al giudice collegiale implica che il provvedimento da questi adottato venga a sostituire del tutto quello reclamato, e comporta altresì che il secondo giudice non sia limitato, nella propria cognizione e nella dotazione degli strumenti decisori, dai motivi dedotti dalle parti reclamanti” cfr. Corte Cost. numero 65 del 17/03/1998 . Il giudizio di reclamo ha quindi una funzione di controllo circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare e ciò implica che i motivi di doglianza possono fondarsi anche su ragioni diverse da quelle esposte nel corso della prima fase cautelare. Come osservato da autorevole dottrina, “nel procedimento di prima istanza la mancanza di preclusioni attorno alle eccezioni rilevabili o meno d’ufficio, sia negli atti introduttivi, sia nello svolgimento delle attività processuali, si estende alla fase del reclamo, consentendo alle parti di far valere difese che le stesse avrebbero potuto liberamente introdurre anche dopo la loro costituzione e per tutto il corso del primo giudizio”. In linea con questa ricostruzione della natura del reclamo vi è poi la previsione dell’articolo 669 terdecies, comma 4, c.p.c. a mente del quale “il Tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti”. Pertanto, la reclamante, da un lato, poteva produrre nuova documentazione a supporto della sua posizione difensiva, dall’altro, poteva sollevare censure alla decisione del giudice monocratico fondate sull’anzidetta documentazione. Va poi considerato che i motivi di reclamo della Prelios restano confinati nel thema decidendum già sottoposto al giudice della prima fase, in quanto tesi a dimostrare la correttezza della qualificazione del credito quale credito deteriorato da “inadempienza probabile”. Da quanto precede deriva, altresì, che è del tutto irrilevante appurare se la documentazione prodotta dalla Prelios sia ad essa pervenuta dopo il deposito dell’ordinanza impugnata, in quanto il potere di svolgere nuova attività istruttoria nella fase di reclamo non è subordinato alla scoperta della prova costituita in epoca successiva alla chiusura di detta fase, potendo riguardare anche documenti di cui la parte era già in possesso. In conclusione, l’eccezione di inammissibilità del reclamo deve essere respinta. § 3. Passando alla questione circa la qualificazione del credito attualmente vantato dalla Kerma nei confronti della Gim, va in primis rimarcato che - secondo la circolare della Banca d’Italia numero 272 del 30 luglio 2008 le esposizioni creditizie deteriorate “sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute” - il tema dibattuto nel presente giudizio riguarda la qualificazione o meno del credito come inadempienza probabile. In base alla circolare in precedenza menzionata, la classificazione del credito nella sottocategoria inadempienze probabili “è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente in linea capitale e/o interessi alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi o rate scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia il mancato rimborso , laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore . Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze”. Ora, dalla documentazione prodotta dalla Prelios nella fase del reclamo emerge sicuramente che il rapporto di leasing ha avuto un andamento anomalo, in quanto a vi sono stati degli inadempimenti culminati in piani di rientro garantiti dall’emissione di cambiali b non sempre i pagamenti della Gim sono stati tempestivi. Tuttavia, occorre considerare che le comunicazioni di Mediocredito Italiano s.p.a. si riferiscono alla situazione antecedente alla stipula della scrittura privata del 04.10.2018, mediante la quale il suddetto istituto di credito e la Gim hanno rimodulato la durata del leasing e l’importo della rata di canone. A partire da tale momento, l’utilizzatrice ha pagato le rate correnti e sta onorando il piano di rientro garantito dalle cambiali, il cui ammontare, pari a Euro 91.793,00 alla data del 08.10.2018, è diminuito a Euro 60.795,000 alla data dell’11.08.2020 vedi estratto conto prodotto da Prelios nel giudizio di reclamo . L’aver acconsentito alla rimodulazione dei termini del leasing e l’aver concesso un piano di rientro sono sintomi della fiducia della banca nell’adempimento, da parte della Gim, alle obbligazioni contrattuali, sintomi che stridono con la qualificazione del credito in termini di inadempienza probabile. Peraltro, non risulta che la Gim non stia onorando le cambiali e i lievi ritardi 5 - 10 giorni nel pagamento dei canoni successivi al piano di rimodulazione sembrano dipendere più dal fatto che il pagamento non avviene più tramite RID, bensì tramite bonifico, che da una reale difficoltà della reclamata di onorare i suoi debiti. Nella valutazione complessiva della vicenda va poi evidenziato che - la Centrale rischi della Gim non presenta annotazioni allarmanti - la Prelios non ha fornito altri elementi circa la situazione patrimoniale della controparte in grado di attestare il rischio di inadempimento. Dunque, il collegio condivide la valutazione del giudice monocratico circa l’insussistenza dei presupposti per qualificare il credito nella categoria delle “inadempienze probabili”. § 4. Per quanto riguarda il periculum in mora, le argomentazioni del giudice della prima fase, che il collegio condivide pienamente, non risultano certo scalfite dalla generica disponibilità della Kerma a valutare forme alternative di sospensione dei pagamenti, sia perché si tratta di una disponibilità che non si è concretizzata in un’offerta specifica, sia perché lo strumento messo a disposizione delle imprese dall’articolo 56 del D.L. numero 18/2020 ha delle caratteristiche di convenienza specifiche quali l’assenza di nuovi e maggiori oneri in capo al richiedente e l’ammissione alla garanzia di cui al comma 6. § 5. Resta a questo punto da esaminare la posizione della Prelios. Rispetto a tale aspetto della controversia, il reclamo è fondato. Come si evince dalla procura speciale in atti, la Prelios è mandataria con rappresentanza della Kerma, sicché la stessa agisce in nome e per conto di quest’ultima anche nell’attività di recupero dei crediti. Ciò significa che gli atti di recupero del credito compiuti da Prelios devono essere imputati direttamente alla Kerma, mentre la mandataria rimane del tutto estranea al rapporto controverso. Precipitato di quanto precede è che la Prelios è priva di legittimazione passiva rispetto alle domande della Gim, atteso che - la sospensione dei canoni del leasing può essere disposta soltanto dalla Kerma - una volta disposta la sospensione, la Prelios, quale rappresentante della Kerma, non ha alcun potere di procedere all’escussione del credito, sicché non vi sono validi motivi per coinvolgerla nella presente lite. § 6. L’assoluta novità delle questioni affrontate nel presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese delle due fasi. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, letto l’articolo 669 terdecies c.p.c., così provvede a in parziale accoglimento del reclamo, rigetta il ricorso cautelare proposto dalla Gim s.r.l. unipersonale nei confronti della Prelios Credit Servicing s.p.a. b conferma per il resto l’ordinanza impugnata c compensa le spese di lite.