L'installazione dello strumento di rilievo automatico delle violazioni per il passaggio con il semaforo rosso deve essere autorizzata da una delibera comunale. Qualora il cittadino impugni la contravvenzione per il passaggio con il rosso, contestando la legittimità dell'apparecchio elettronico, il Comune deve produrre in giudizio la predetta delibera.
Il conducente proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Ivrea chiedendo l’annullamento della sanzione amministrativa irrogatagli dalla Polizia municipale per violazione dell’articolo 146, comma 3, c.d.s., per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo rosso. Il ricorrente lamentava, in particolare, l’illegittimità del verbale per la mancata autorizzazione prefettizia dell’installazione dello strumento di rilievo automatico delle violazioni. Nell’esaminare il ricorso, il Giudice di Pace rileva immediatamente che «l'installazione dello strumento di rilievo automatico delle violazioni per il passaggio con il semaforo rosso deve essere autorizzala da una delibera comunale», pertanto, «qualora il cittadino impugni la contravvenzione per il passaggio con il rosso, contestando la legittimità del l'apparecchio elettronico, il Comune deve produrre in giudizio la predetta delibera». Ciò accade in quanto nei giudizi di opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada si verifica un’inversione dell’onere della prova in deroga alla regola generale, in questa materia, non è il ricorrente a dover dimostrare la legittimità dell'operato della P.A., ma è quest'ultima, dopo la contestazione del cittadino, tenuta a dare prova di aver agito nel pieno rispetto della legge. Costituisce infatti un consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui «l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in Cancelleria, 10 giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e della documentazione resasi necessaria a seguito delle contestazioni di parte ricorrente nonché alla contestazione/notificazione della violazione». Il mancato deposito da parte della P.A. resistente di tale documentazione comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa. Tanto premesso, pronunciandosi sul caso in esame, il Giudice di Pace afferma che il Comune avrebbe dovuto, già in sede di costituzione, dimostrare che la stessa era stata approvata dalla Giunta comunale, producendone una copia al fine di consentire al Giudice di controllare la fondatezza della censura mossa. Per tali motivi, il Giudice ha accolto il ricorso.
Giudice di Pace di Ivrea, sentenza 24 settembre – 19 ottobre 2020 Giudice Borgna Svolgimento del processo Con ricorso ex. articolo 22 Legge 689/81- 205 D.L. 285/92 presentato in data 16/03/20, Domenico Logozzo si rivolgeva al Giudice di Pace di Ivrea al fine di ottenere l'annullamento delle contravvenzioni sopra menzionate elevate dalla Polizia municipale di San Mauro Torinese per violazione dell'articolo 146 comma 3 del cds. Il ricorrente, in particolare, evidenziava quali motivi di illegittimità del verbale 1. L'illegittimo accertamento in differita della contravvenzione in assenza di agente posto a presidio dell'impianto 2. L'accertamento strumentale automatico illegittimo per mancanza di direttive fornite dal Ministero dell'interno sentito il Ministero dei trasporti in relazione ai rilievi automatici di infrazioni al codice della strada fuori dai centri abitati 3. La non approvazione né omologazione della strumentazione Redvolution utilizzata nel caso in esame per il rilievo dell'infrazione 4. La mancata autorizzazione prefettizia all'installazione dello strumento Redvolution e la mancata individuazione da parte del Prefetto della strada ove è collocato il dispositivo predetto tra quelle nelle quali è possibile tale installazione, nonché l'assenza di delibera di autorizzazione della Giunta all'installazione dell'apparecchio di cui sopra 5. La non omologazione dell'apparecchiatura Redvolution per la contestazione differita dell'infrazione. 6. L'illegittimità della prova fotografica e in ogni caso non commissione da parte del ricorrente della violazione di cui all'articolo 146 comma 3 cds Alla prima udienza compariva per parte ricorrente il dott. Gatto per delega scritta. Per il Comune costituito, che chiedeva respingersi il ricorso ritenendo tutte le eccezioni di illegittimità del verbale sollevate infondate, era presente l'agente Costa. Dopo breve discussione, sospesa l'efficacia esecutiva del verbale, la causa veniva rinviata per la discussione al 24/09/20. In data 24/09/20 il Gdp invitava le parti a discutere la causa e a rassegnare le conclusioni, trattenendo quindi la causa a decisione e dando successiva lettura del dispositivo in aula. Motivi della decisione L'installazione dello strumento di rilievo automatico delle violazioni per il passaggio con il semaforo rosso devo essere autorizzala da una delibera comunale, Qualora il cittadino impugni la contravvenzione per il passaggio con il rosso, contestando la legittimità del l'apparecchio elettronico, il Comune deve produrre in giudizio la predetta delibera. Nei giudizi di opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada si verifica una inversione dei ruoli delle parti in deroga alla regola generale - che impone l'onere della prova a colui che inizia il giudizio - in questa materia, non è il ricorrente a dover dimostrare la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione, ma è quest'ultima, dopo la contestazione del cittadino, tenuta a dare prova di aver agito nel pieno rispetto della legge. La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice pertanto, è gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria ex plurimis Cassazione Civile, Sez. V, 1999, numero 5095 . In dettaglio, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge numero 689/1981 poi trasfusa nella normativa attualmente vigente e onere dell'Ente amministrativo che provvede all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata. Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata di cui all'articolo 7 D.Lgs. 150/11 già previsto dall'articolo 23 co. 2 L. 689/81 , copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e della documentazione resasi necessaria a seguito delle contestazioni di parte ricorrente nonché alla contestazione/notificazione della violazione. Il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa. Nel caso in esame, su precisa contestazione del ricorrente in punto assenza di delibera della giunta comunale di autorizzazione all'installazione del dispositivo Redvolution , il Comune di San Mauro Torinese avrebbe dovuto. già in sede di costituzione, dimostrare clic la stessa è stata approvata dalla Giunta comunale, producendone una copia al fine di consentire al Giudice di controllare la fondatezza della censura mossa. Il ricorso deve essere accolto per la motivazione sopra esposta. Il carattere assorbente della censura testé esaminata, rende superfluo Tesarne degli altri motivi proposti. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Ivrea avv. Enrica Borgna, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe, così provvede Visto l'articolo 204 bis cds Pone a carico dell'ente convenuto il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.