Fissata l’udienza per la verifica dell’esito della mediazione al 28 gennaio 2021 ed in ragione del «verosimile protrarsi dell’obbligo di rispettare, anche a quella data 28 gennaio 2021 , le misure di distanziamento e di evitare gli assembramenti», il giudice ha dato la possibilità alle parti di depositare «una estremamente sintetica memoria autorizzata, articolata per punti, con la quale prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte, riferire in ordine all’esito delle trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le istanze ai fini dell’eventuale prosieguo del processo».
Lo si legge nell’ordinanza firmata dal Giudice Costanzo lo scorso 28 settembre. L’udienza è infatti stata fissata oltre il periodo preso in considerazione, allo stato, dall’articolo 221, comma 2, d.l. numero 34/2020, conv. in l. numero 77/2020. Come sottolinea il Giudice, «alla luce dell’articolo 175 c.p.c., è opportuno mantenere un contatto telematico tra difensori e giudice anche prima della nuova udienza, in ragione del verosimile protrarsi dell’obbligo di rispettare, anche a quella data 28 gennaio 2021 , le misure di distanziamento e di evitare gli assembramenti il che incide sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari ». Viene dunque prevista l’opportunità di «riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice [] e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte». Per tali motivi, viene individuato un termine entro il quale le parti potranno depositare «una estremamente sintetica memoria autorizzata, articolata per punti, con la quale prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte, riferire in ordine all’esito delle trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le istanze ai fini dell’eventuale prosieguo del processo». In assenza di particolari questioni, il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice, motivando, la loro audizione. Infine, invitando le parti ad una soluzione amichevole possibilmente prima del deposito della memoria autorizzata o comunque della prossima udienza, l’ordinanza prevede che in caso di accordo i difensori dovranno avvisare tempestivamente il giudice «sia in via informale email che mediante comunicazione depositata in via telematica in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione dandone avviso al giudice via email per consentire così l’immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza in mancanza di accordo le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza».
Tribunale di Bologna, sez. II Civile, ordinanza 28 settembre 2020 Giudice Costanzo Il giudice, esaminato il fascicolo informatico premesso è che allo stato è programmata udienza per il giorno 1 ottobre 2020 rilevato che - con ordinanza 29 maggio 2020 è stata disposta la mediazione - le parti sono comparse davanti al mediatore il 7 settembre 2020 - a quanto riferito concordemente dai difensori delle parti con istanza 15 settembre 2020, è previsto un nuovo incontro davanti al mediatore per il giorno 9 novembre 2020 ed è probabile che le parti proseguano le trattative anche dopo quella data ritenuto che - con motivata e documentata istanza congiunta di rinvio dalla programmata udienza 1 ottobre 2020 , i difensori chiedono un rinvio all’inizio del 2021 - l’istanza merita accoglimento - la nuova udienza si terrà oltre il periodo preso in considerazione, allo stato, dall’articolo articolo 221, 2. co., D.L. 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, numero 77 - non è dunque possibile, allo stato, disporre che la nuova udienza si svolga secondo la modalità della trattazione scritta - ad ogni modo, alla luce dell’articolo 175 c.p.c., è opportuno mantenere un contatto telematico tra difensori e giudice anche prima della nuova udienza, in ragione del verosimile protrarsi dell’obbligo di rispettare, anche a quella data 28 gennaio 2021 , le misure di distanziamento e di evitare gli assembramenti il che incide sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari e così dell’opportunità di riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l’assegnazione dei termini ex articolo 183, 6. co., c.p.comma o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, procomma numero 1149/2020 e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte v. ad ogni modo l’articolo 183, 7. co., c.p.c., che non preclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l’assoluta necessità di celebrare - un’apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere apposita e motivata istanza al giudice cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, procomma numero 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, procomma numero 8429/2019, recanti decisione su istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex articolo 183, 6. co., c.p.comma depositate prima ed in vista di udienza soggetta altrimenti a rinvio d’ufficio per l’emergenza epidemiologica v. anche Trib. Bologna, ord. 23 luglio 2020, procomma 21032/2019 R.G. - la presente ordinanza, anteriore all’udienza, va comunicata ai difensori P.Q.M. - fissa la nuova udienza giovedì 28 gennaio 2021 ore 10,45 per verifica dell’esito della mediazione le parti potranno depositare entro il 20 gennaio 2021 una estremamente sintetica memoria autorizzata, articolata per punti, con la quale prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte, riferire in ordine all’esito delle trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le istanze ai fini dell’eventuale prosieguo del processo in assenza di questioni particolari che, se effettivamente sussistenti, potranno essere segnalate dai difensori con la predetta memoria , il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice, motivando, la loro audizione diversamente, resterà ferma l’udienza fissata alla data di cui sopra - invita le parti ad una soluzione amichevole possibilmente prima del deposito della memoria autorizzata e comunque della prossima udienza in caso di accordo anteriore all’udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale email che mediante comunicazione depositata in via telematica in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione dandone avviso al giudice via email per consentire così l’immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza in mancanza di accordo le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza. Si comunichi.