Ricorso per cassazione: c’è responsabilità aggravata se i motivi dichiarati infondati sono gli stessi dichiarati inammissibili in appello

In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell’atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impegno della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22588/20 depositata il 16 ottobre. Un cliente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale territorialmente competente gli aveva intimato il pagamento in favore dei suoi difensori di un certo importo a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese in suo favore nel procedimento svoltosi dinnanzi al medesimo Tribunale e conclusosi con sentenza. Il Tribunale adito rigettava l’opposizione ritenendo che le contestazioni dell’opponente fossero prive di fondamento. Secondo il Tribunale, infatti, poiché non era stata contestata l’ esistenza del rapporto professionale , doveva escludersi ogni addebito agli opposti circa la durata eccessiva del giudizio in relazione al quale era stato richiesto il compenso. Anche tenuto conto della circostanza sulla scorta della quale dai verbali di causa prodotti emergeva la prova di una complessa attività istruttoria che aveva visto l’espletamento di ben tre consulenze tecniche e di numerose deposizioni testimoniali, il che sicuramente giustificava, secondo l’adito magistrato, la non breve durata del processo. Inoltre, era stata prodotta una dichiarazione sottoscritta dall’opponente con la quale questi si impegnava a corrispondere agli opposti una certa somma di denaro che valeva quale riconoscimento del debito e che, a detta degli opposti, era l’esito di uno sconto benevolmente accordato all’opponente con la previsione di una dilazione nel pagamento. L’opposizione veniva quindi, rigettata e l’opponente, altresì, condannato, ex art 96 c.p.c., al risarcimento di una somma di denaro determinata in via equitativa, atteso che l’opposizione aveva un’evidente funzione dilatoria, essendo del tutto sguarnita di prova e con l’attribuzione ai resistenti di condotte non conformi al rigore professionale, nettamente in contrasto con le emergenze documentali. L’opponente proponeva pertanto, ricorso per cassazione . Nella specie, gli ermellini hanno ritenuto infondato, oltre che, inammissibile tra gli altri, il secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente per violazione e/o falsa applicazione di norme codicistiche quanto alla condanna per lite temeraria ed alla quantificazione del relativo danno, per non essere stata fornita adeguata motivazione in ordine ai presupposti per la condanna de qua. In particolare, il Collegio, ha ricordato un consolidato orientamento di legittimità secondo il quale ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. , non occorre necessariamente la consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda da parte dell’attore ipotesi, peraltro prevista dal citato articolo con l’espresso riferimento alla mala fede” , ma è sufficiente la colpa grave” la quale si concreta nel mancato e doveroso impegno di quella diligenza che consenta di avvertire facilmente l’ingiustizia della propria domanda. L’accertamento di tale colpa grave” – proseguono i giudici – implicando un apprezzamento di mero fatto, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Nella specie, evidenziano i magistrati, il Tribunale, con argomentata e logica motivazione, ha evidenziato le ragioni in base alle quali l’opposizione era da reputarsi idonea a fondare la responsabilità ex art. 96 c.p.c., in quanto formulata, pur a fronte di una promessa di pagamento sottoscritta dall’opponente, senza alcun supporto probatorio, denotando un’evidente funzione dilatoria rispetto alla pretesa di pagamento degli opposti, e prospettando infondatamente una condotta di questi ultimi non conforme alle regole imposte dal rigore professionale. Quanto, infine, alla deduzione del ricorrente secondo cui la somma dovuta a titolo risarcitorio sarebbe stata liquidata senza la prova del danno, il Collegio di legittimità richiama un altro suo principio secondo cui l’espressa previsione da parte dell’art. 96 c.p.c., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e, quindi, deve poter essere liquidato equitativamente dal giudice, anche alla luce del richiamo alla prospettazione da parte dell’opponente di una condotta contraria all’etica professionale da parte degli opposti, che, anche per i riflessi di carattere non patrimoniale che l’accusa involge, ben legittima il ricorso alla liquidazione equitativa del danno.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 22 luglio – 16 ottobre 2020, n. 22588 Presidente Gorjan – Relatore Criuscolo Ragioni in fatto C.M. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Asti gli aveva intimato il pagamento in favore degli avvocati F. e M.R. dell’importo di Euro 8.000,00, quale compenso per le prestazioni professionali rese in suo favore nel procedimento svoltosi dinanzi al medesimo Tribunale e conclusosi con la sentenza n. 66/2011. Disposta la conversione del rito, atteso che l’opposizione era stata avanzata con citazione e non con ricorso, come invece imposto dall’applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 nella resistenza degli opposti, il Tribunale con ordinanza del 14/12/2015, rigettava l’opposizione. Dopo avere disatteso l’eccezione di tardività dell’opposizione, osservando che, anche avendo riguardo alla data di iscrizione della causa a ruolo, intervenuta in data 25/5/2015, la stessa era avvenuta nei quaranta giorni dalla notifica del decreto opposto, avvenuta in data 13 aprile 2015 e tenuto conto della proroga del termine al successivo lunedì, atteso che il 23 aprile era un sabato , riteneva che le contestazioni del C. fossero prive di fondamento. Non era stata, infatti, contestata l’esistenza del rapporto professionale e doveva escludersi ogni addebito agli opposti circa la durata eccessiva del giudizio in relazione al quale era stato richiesto il compenso. Dai verbali di causa prodotti emergeva la prova di una complessa attività istruttoria che aveva visto l’espletamento di ben tre consulenze tecniche e di numerose deposizioni testimoniali, il che giustificava anche la non breve durata del processo. Inoltre era stata prodotta una dichiarazione sottoscritta dal C. con la quale questi si impegnava a corrispondere agli opposti la somma di Euro 8.000,00, che valeva quale riconoscimento del debito, e che, a detta degli opposti, era l’esito di uno sconto benevolmente accordato all’opponente con la previsione di una dilazione nel pagamento. Mancava la prova dell’avvenuto pagamento della somma di Euro 14.000,00 da parte del C. così come dell’esistenza di altre vertenze tra il C. e la controparte del giudizio al quale si faceva riferimento nel ricorso monitorio, così che era da escludersi che la ricognizione del debito potesse riferirsi a diversi rapporti obbligatori. L’opposizione doveva quindi essere rigettata e l’opponente era altresì condannato ex art. 96 c.p.c., atteso che l’opposizione aveva un’evidente funzione dilatoria, essendo del tutto sguarnita di prova e con l’attribuzione ai resistenti di condotte non conformi al rigore professionale, in contrasto invece con le emergenze documentali, liquidandosi il risarcimento nella somma di Euro 1.000,00 in via equitativa. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso C.M. sulla base di due motivi. M.R. e M.F. resistono con apposito controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. C.M. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Ragioni in diritto 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1236, 1309, 1987, 1988, 2697 e 2726 c.c. in relazione alla scrittura azionata in sede monitoria, alla fonte dell’obbligazione, all’onere della prova circa l’attività svolta dal difensore, all’applicazione della tariffa pertinente ed alla prova della sua rispondenza alle somme richieste, oltre che per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e degli artt. 115, 633, 634 e 636 c.p.c. Si deduce che l’ordinanza gravata ha posto a sostegno della decisione la scrittura del 6 dicembre 2012, recante la sottoscrizione del ricorrente e prevedente l’obbligo di versare a favore degli opposti la somma di Euro 8.000,00. Si deduce che la promessa di pagamento e la ricognizione del debito non costituiscono fonti di obbligazioni, a differenza di quanto invece disposto dall’art. 1987 c.c., sicché era onere degli opposti dare prova dei fatti oggetto del giudizio. In tal senso rileva che non risulta contestato che l’oggetto del giudizio nel quale il C. era stato assistito dagli avv. M. aveva ad oggetto una servitù, sicché avrebbe dovuto determinarsi il compenso sulla base di uno scaglione di valore notevolmente inferiore rispetto a quello invocato dalle controparti. Si aggiunge altresì che gli stessi opposti avevano riconosciuto di aver praticato uno sconto di Euro 14.000,00 sul dovuto, e che tale dichiarazione non può assurgere al rango di rimessione del debito, essendo invece la prova dell’avvenuto pagamento da parte del C. della medesima cifra, come già sostenuto nell’atto di opposizione. Ancora era erronea l’affermazione del giudice di merito circa la mancata dimostrazione di altri rapporti professionali tra le parti, essendo ciò smentito dal fatto che gli stessi M. avevano riferito di una vertenza stragiudiziale che aveva preceduto quella poi definita dal Tribunale di Asti. Il motivo è infondato. In premessa occorre evidenziare che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c. , mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla valutazione delle prove Cass. n. 11892 del 2016 Cass. S.U. n. 16598/2016 . Va altresì ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte cfr. da ultimo Cass. n. 20689/2016 Cass. n. 25544/2018 la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi , da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento. Inoltre, è stato precisato che cfr. Cass. n. 23246/2017 la promessa di pagamento o la ricognizione di debito, anche se titolate, divergono dalla confessione in quanto, mentre le prime consistono in una dichiarazione di volontà intese ad impegnare il promittente all’adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale nella specie, circa l’esistenza del credito preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. nella specie, sull’inesistenza o sull’estinzione della prestazione promessa , salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza. Orbene, avuto riguardo al contenuto della scrittura posta a fondamento del giudizio monitorio, deve sicuramente rinvenirsi una promessa di pagamento in favore degli avvocati M. , peraltro anche titolata, contenendo un chiaro riferimento alla causale del debito, individuata appunto nell’attività professionale svolta in suo favore nelle vertenze che contrapponevano il ricorrente a tal Co.Fr. . In presenza di tale documento, che determina che l’onere della prova dell’inesistenza del diritto di credito si trasferisca sul debitore, risulta del tutto destituita di fondamento la censura mossa in relazione all’erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. ad opera del Tribunale, il quale peraltro, senza arrestarsi al solo contenuto della scrittura de qua, ha altresì evidenziato che dai verbali di udienza prodotti dai M. emergeva, oltre all’assenza di qualsivoglia responsabilità per la durata del processo, anche l’avvenuto espletamento di una complessa attività istruttoria, e quindi lo svolgimento di quell’attività professionale il cui corrispettivo costituisce oggetto del presente giudizio. Del tutto generica, e come tale inammissibile risulta poi la censura relativa alla contestazione del valore della controversia sulla scorta del quale sarebbe stato determinato il compenso vantato dai controricorrenti, in quanto risulta del tutto omessa in ricorso l’indicazione delle modalità di svolgimento del giudizio presupposto che sembra essersi articolato in varie fasi, anche stragiudiziali , impedendo quindi di poterne apprezzare sia l’effettivo oggetto che il concreto andamento, mancando altresì la puntuale allegazione che, anche avuto riguardo al preteso minor valore della controversia, gli onorari richiesti siano stati determinati dalle controparti in misura superiore ai massimi tariffari. La censura in parte qua è quindi inammissibile. Ancora, ferma restando la portata assorbente della natura di promessa di pagamento della scrittura posta a sostegno del ricorso monitorio, va altresì evidenziato come si riveli del tutto pretestuosa e priva di qualsivoglia fondamento la tesi, anche in questa sede riproposta, secondo cui l’affermazione delle controparti per cui la somma di Euro 8.000,00 oggetto della scrittura del 6/12/2012 sarebbe stata determinata a seguito dello sconto della somma di Euro 14.000,00, rispetto alla maggiore entità del compenso effettivamente maturato e ciò a seguito delle difficoltà manifestate dal C. nel provvedere al saldo del dovuto equivarrebbe al riconoscimento dell’avvenuto versamento da parte del ricorrente della somma de qua, trattandosi di un palese tentativo di assegnare alle dichiarazioni dei controricorrenti un significato che ne tradisce palesemente il reale contenuto. Una volta escluso che l’affermazione di avere praticato uno sconto equivalga al riconoscimento dei creditori di avere ricevuto in pagamento la somma scontata il che, se anche fosse vero, non implicherebbe che non sia più dovuta la somma non oggetto di sconto , è incensurabile l’affermazione del Tribunale che, sulla base delle ordinarie regole di riparto dell’onere della prova, ha addebitato all’odierno ricorrente le conseguenze della mancata dimostrazione dell’avvenuta estinzione del proprio debito. Infine, del pari destituita di fondamento è la tesi sostenuta in ricorso secondo cui tra il C. ed il Co. esisterebbero altre vertenze, dovendosi quindi escludere la riferibilità della scrittura ricognitiva del debito proprio a quella invocata dai ricorrenti, atteso che, stante la relevatio ab onere probandi determinata dalla scrittura in esame, la prova dell’esistenza di altri rapporti in ogni caso incombeva sul ricorrente. Inoltre, è proprio il tenore della scrittura in esame, quale parzialmente riprodotto dallo stesso ricorrente a pag. 11 del ricorso, che fa riferimento a vertenze con il Co. , che lascia intendere che la dichiarazione avesse portata onnicomprensiva delle varie attività svolte dai M. in relazione al complesso contenzioso che aveva visto contrapposto il Co. al C. . 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 4 nonché degli artt. 96 e 115 c.p.c. quanto alla condanna per lite temeraria ed alla quantificazione del relativo danno, per non essere stata fornita adeguata motivazione in ordine ai presupposti per la condanna de qua. Si lamenta altresì l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il motivo, in parte formulato sul presupposto, rivelatosi però infondato, dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, evidenzia che non ricorre una condotta dolosa o colposamente grave del ricorrente nel proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi escludere la funzione dilatoria della stessa. In ogni caso sarebbe stato liquidato il danno pur senza la concreta ed effettiva prova dell’esistenza del danno. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sulla base della non più applicabile previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La censura per il resto è destituita di fondamento. Questa Corte ha reiteratamente affermato che Cass. n. 3032/1978 ai fini della condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non occorre necessariamente la consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda da parte dell’attore ipotesi, peraltro, prevista dal citato articolo con l’espresso riferimento alla mala fede ma è sufficiente la colpa grave , la quale si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza, che consenta di avvertire facilmente l’ingiustizia della propria domanda. L’accertamento di tale colpa grave , implicando un apprezzamento di mero fatto, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Trattasi di principio ribadito anche di recente da Cass. n. 19298/2016 a mente della quale l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo - per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell’11.9.2012 - il controllo di sufficienza della motivazione. Il Tribunale, con argomentata e logica motivazione, ha evidenziato le ragioni in base alle quali l’opposizione era da reputarsi idonea a fondare la responsabilità ex art. 96 c.p.c., in quanto formulata, pur a fronte di una promessa di pagamento sottoscritta dall’opponente, senza alcun supporto probatorio, denotando un’evidente funzione dilatoria, rispetto alla pretesa di pagamento degli opposti, e prospettando infondatamente una condotta di questi ultimi non conforme alle regole imposte dal rigore professionale. A tale analitica ricostruzione, il ricorrente si limita a contrapporre il proprio personale convincimento, peraltro smentito già dalla disamina dei precedenti motivi, della bontà della propria opposizione, aspirando nella sostanza ad una non consentita rivalutazione del merito. Quanto, infine alla deduzione secondo cui la somma dovuta a titolo risarcitorio sarebbe stata liquidata senza la prova del danno, valga richiamare il principio secondo cui Cass. n. 8857/1996 l’espressa previsione, da parte dell’art. 96 c.p.c., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e quindi deve poter essere liquidato equitativamente dal giudice conf. Cass. n. 10196/2000 , anche alla luce del richiamo alla prospettazione da parte dell’opponente di una condotta contraria all’etica professionale da parte degli opposti, che, anche per i riflessi di carattere non patrimoniale che l’accusa involge, ben legittima il ricorso alla liquidazione equitativa del danno. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di notificazione degli atti giudiziari ed in particolare della L. n. 890 del 1982, art. 8 con la conseguente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3 e 14 e degli artt. 641, 645 e 702 bis c.p.c. Si deduce che erroneamente l’ordinanza impugnata ha reputato tempestiva l’opposizione, avuto riguardo alla data del deposito della citazione in opposizione ritenuta essenziale ai fini della verifica della tempestività dell’opposizione, avverso decreti ingiuntivi aventi ad oggetto il pagamento di crediti per prestazioni giudiziali civili , senza però tenere conto che la notifica del decreto a partire dalla quale andava calcolato il termine di 40 giorni per l’opposizione , si era perfezionata l’11 aprile 2015 allorquando era maturato il termine di dieci gironi dal deposito dell’atto presso l’ufficio postale avvenuto in data 1 aprile 2015 . Ne deriva che l’opposizione andava proposta nel termine del 21 maggio 2015, risultando quindi tardivo il deposito della citazione avvenuto solo il 26 maggio 2015 risultando altrettanto erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui l’iscrizione a ruolo della causa sarebbe avvenuta il 25 maggio, atteso quanto invece emerge dalle risultanze dell’estratto Sicid, inserito nel corpo del controricorso . La decisione gravata ha invece preso in considerazione la data del successivo ritiro dell’atto presso l’ufficio postale, individuando quindi erroneamente la data di perfezionamento della notifica in quella del 13 aprile. Il motivo è assorbito. Infatti, questa Corte ha reiteratamente affermato che cfr. Cass. n. 6138/2018 alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale conf. ex multis Cass. n. 4619/2015 Cass. S.U. n. 7381/2013 . Atteso che i ricorrenti incidentali erano risultati totalmente vittoriosi nel merito, essendo stata rigettata l’opposizione, gli stessi, ancorché soccombenti sulla questione pregiudiziale di rito involgente l’ammissibilità dell’opposizione stessa, nel contestare con il ricorso incidentale la correttezza della soluzione del Tribunale hanno proposto un motivo di ricorso incidentale da reputarsi naturalmente condizionato, e quindi assorbito, atteso il rigetto del ricorso principale. 4. Al rigetto del ricorso principale consegue altresì la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio. Inoltre, tenuto conto della sostanziale reiterazione di tesi difensive già ritenute dal Tribunale idonee a fondare la responsabilità ex art. 96 c.p.c., e senza la valida allegazione di argomenti tali da giustificare un diverso esito, deve reputarsi che anche la proposizione del ricorso principale si concreti in un vero e proprio abuso del diritto di impugnazione legittimi la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3 da parte di questa Corte cfr. Cass. n. 29462/2019, secondo cui in tema di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., comma 3, costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell’atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame . A tale titolo il ricorrente deve esser quindi condannato al pagamento della somma di Euro 1.500,00 così determinata in via equitativa. 5. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori come per legge. Condanna il ricorrente ex art. 96 c.p.c., comma 3 al pagamento in favore dei controricorrenti della somma di Euro 1.500,00 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.