L’opponente, espressamente onerato dal Giudice, non deposita istanza di mediazione: improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo

Per il Tribunale di Bologna, nel caso in cui l’opponente, espressamente indicato dal Giudice come colui che deve depositare istanza di mediazione non lo fa, l’opposizione deve essere dichiarata improcedibile.

Questo principio è stato stabilito dalla sentenza n. 1279/20 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 18 settembre 2020, peraltro esattamente lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 19596/20 , che ha stabilito invece che l’onere spetti all’opposto, in quanto convenuto sostanziale. La questione nasce da una opposizione a decreto ingiuntivo che era stato emesso per l’asserito mancato pagamento per alcune prestazioni di servizi. A seguito della concessione della provvisoria esecuzione, il Tribunale disponeva la mediazione delegata sulla base di motivazione molto articolata. Nell’ordinanza, il Tribunale reputava nettamente preferibile una soluzione amichevole, e ora non rientrando la materia in quello cosiddette obbligatorie, ne valutava la possibile risoluzione con un accordo amichevole, per la natura della causa, il suo valore, la posizione assunta dalle parti, la documentazione prodotta, costi processuali, e la durata del procedimento. Di conseguenza, tutti questi motivi prendevano opportuno il passaggio della causa in mediazione . Al riguardo, nell’ordinanza il Tribunale disponeva espressamente l' onere a carico dell'opponente , statuendo che il mancato deposito dell'istanza avrebbe comportato la improcedibilità della opposizione a decreto ingiuntivo. Inoltre, nell’ordinanza il Tribunale prevedeva l’obbligatorietà della presenza delle parti al primo incontro di mediazione, assistite dai legali, che venivano peraltro invitate caldamente” a raggiungere un accordo. Veniva poi ribadito nuovamente che il mancato deposito dell’istanza di mediazione avrebbe dato luogo a improcedibilità dell’opposizione, con conferma definitiva del d.i. opposto. Pochi giorni dopo lo spirare del termine per il deposito dell’istanza di mediazione, il legale di parte opponente depositava istanza per la gdel termine per il deposito dell’istanza di mediazione, motivandola semplicemente con il fatto che per motivi influenzali” non aveva potuto raccogliere la firma per la procura per procedere all’inoltro dell’istanza di mediazione. Il Tribunale invitava la parte opposta a prendere posizione sull’istanza questa chiedeva il rigetto della richiesta, in quanto tardiva e non adeguatamente motivata, ed eccepiva la improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Veniva poi fissata udienza, al cui esito il giudice si riservava di decidere. La mancata presentazione da parte della parte opponente, ove espressamente onerata, è causa di improcedibilità dell’azione e di conferma definitiva del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Bologna ha affrontato approfonditamente la questione, anche a seguito della eccezione di improcedibilità dell'opposizione. L’opponente, invece, sosteneva che il termine per il deposito dell'istanza di mediazione in realtà sia ordinatorio e non perentorio. Peraltro, nella sentenza in commento viene specificato in realtà la mediazione, al di là del termine per il suo deposito, non è mai stata avviata. Di conseguenza, secondo il tribunale l'eccezione di improcedibilità merita accoglimento e la sua conseguenza è la dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Secondo l’interpretazione del Tribunale, la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l’ improcedibilità del giudizio di opposizione e l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo della autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso consacrato, posto che l’instaurazione del procedimento monitorio non richiede il previo passaggio in mediazione art. 5, comma 4, lett. a , d.lgs. cit. pertanto, l’ improcedibilità verificatasi in pendenza del giudizio di opposizione comunque successiva alla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. non può di per sé comportare, in assenza di una espressa previsione di legge, la caducazione del decreto ingiuntivo già emesso come osservato, ci si troverebbe altrimenti di fronte ad una sorta di improcedibilità postuma di difficile comprensione inoltre, sull’ingiunto grava l’onere di proporre tempestivamente l’opposizione e di costituirsi se vuole evitare la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. ed il formarsi del giudicato nei limiti in cui esso opera coerente con questa impostazione, ricavabile direttamente dalla legge, secondo il Tribunale è quindi l’interpretazione che pone a carico dell’ingiunto-opponente, interessato a instaurare tempestivamente e a coltivare il giudizio ex art. 645 c.p.c., anche l’onere di attivare la mediazione a pena di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo decreto che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata esclusivamente in ordine al diritto in esso consacrato e al titolo posto a suo fondamento . Il tutto a maggior ragione nel caso in esame, in cui l’onere di presentare l’istanza è stato posto espressamente a carico di parte opponente, con l’espressa avvertenza che, in mancanza, l’opposizione sarebbe stata dichiarata improcedibile. Sulla scorta di questi principi, il Tribunale ha dichiara improcedibile l’opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo, condannando parte attrice a pagare a parte convenuta le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Tribunale di Bologna, sez. II Civile, sentenza 3 agosto – 18 settembre 2020, n. 1279 Giudice Costanzo Motivi della decisione 1. Il processo, instaurato con citazione notificata il 22 ottobre 2020 a mezzo PEC, si è svolto nelle forme del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 2. Il decreto ingiuntivo opposto traeva origine dalle prestazioni di servizi di cui alle fatture 25 novembre 2016 n. 55 trebbiatura coriandolo e altre lavorazioni connesse e 24 novembre 2017 n. 48 trebbiatura grano con trasporti e lavorazioni connesse , prodotte in allegato al ricorso e azionate in sede monitoria, per un totale di Euro 8.311,40. Si rimanda all’integrale lettura del ricorso per decreto ingiuntivo. Col decreto 9 luglio 2019 n. omissis è stato ingiunto all’odierna opponente di pagare all’odierna opposta la somma capitale di Euro 8.311,40 oltre interessi come da domanda e spese processuali. 3. Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti. 4. In atto di citazione, l’opponente – senza specificamente contestare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda monitoria – ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il Tribunale di Modena e ciò con richiamo al foro del convenuto e al foro del luogo in cui l’obbligazione è sorta , mentre nel merito ha contestato la mancata corretta esecuzione di una prestazione da parte dell’opposta la semina diretta di sorgo su terreno di proprietà dell’opponente, effettuata dall’opposta nella primavera 2018 si richiama l’attenzione sulla data delle fatture prodotte in fase monitoria e ha proposto in via riconvenzionale domanda di risarcimento dei danni, per aver dovuto pagare al Consorzio Agrario il materiale necessario alla prima semina e aver perso il raccolto. Su tali premesse, l’opponente ha chiesto la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Bologna, la revoca del decreto ingiuntivo non essendo stata la fornitura eseguita a regola d’arte” e la condanna dell’opposta al risarcimento dei danni quantificati in Euro 8.500,00. Costituitasi il 12 febbraio 2020, l’opposta ha contestato radicalmente l’opposizione e ne ha chiesto il rigetto per le ragioni meglio illustrate in comparsa di risposta. Alla prima udienza di comparizione 13 febbraio 2020 davanti al giudice onorario i difensori hanno discusso della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 5. Con ordinanza 13 febbraio 2020, concessa la provvisoria esecuzione sul rilievo che i motivi di opposizione e la domanda riconvenzionale si riferivano a rapporti contrattuali diversi da quelli posti a fondamento della domanda monitoria , è stata disposta la mediazione delegata sulla base della seguente motivazione ritenuto che sull’eccezione di incompetenza territoriale potrà prendersi posizione in sentenza considerato che il decreto ingiuntivo opposto n. omissis /19 si fonda su fatture relative a forniture e lavorazioni coriandolo anno 2016 e frumento duro anno 2017 diverse da quelle per le quali si veda racc. a.r. 17.12.18 avv. I. C. l’opponente lamenta l’inadempimento e ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni sorgo anno 2018 , senza peraltro fornire adeguata prova scritta del proprio contrapposto affermato diritto, avanzato in via riconvenzionale con azione tutt’altro che di pronta soluzione reputato ad ogni modo nettamente preferibile una soluzione amichevole - la causa ha infatti ad oggetto diritti disponibili e l’invio in mediazione ex art. 5, 2. co. D.Lgs. n. 28/2010 ne consente la risoluzione con un accordo amichevole si intende qui richiamato in linea generale il Protocollo sulla mediazione delegata discusso nell’ambito dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna e sottoscritto il 19 novembre 2015 - natura della causa e valore della stessa da rapportare ai costi processuali , condotta anteriore al processo, posizione assunta sin qui dalle parti e documentazione prodotta, prevedibile non breve durata del processo in relazione alla possibile istruttoria da svolgersi , entità dei costi processuali attesi e verosimilmente non proporzionati alla posta in gioco , possibilità per le parti di definire un ragionevole equilibrio tra rispettive posizioni anche al fine di anticipare un sia pur parziale adempimento e comunque di evitare nuove spese processuali, rendono opportuno il passaggio della causa in mediazione poiché nel caso di specie è stato promosso giudizio ex art. 645 c.p.c., l’omessa attivazione della mediazione, con specifico onere a carico dell’opponente attore in senso processuale , comporterà l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione - in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, in sede di liquidazione delle spese del giudizio si provvederà anche su spese e indennità del procedimento di mediazione, e sul compenso del difensore per l’assistenza prestata durante la procedura - la partecipazione personale delle parti assistite dai difensori al primo incontro informativo di mediazione in conformità alle previsioni dell’art. 2 del citato Protocollo 19 novembre 2015 consentirà loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione - in mancanza di un accordo, saranno esaminate le altre istanze dei difensori P.Q.M. A visto l’art. 648 c.p.c. concede la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. omissis /19 B invita caldamente le parti ad una soluzione amichevole visto l’art. 5, 2. co., D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, dispone l'esperimento del procedimento di mediazione, da promuoversi avanti all’organismo competente per territorio prescelto dalla parte più diligente, a pena di improcedibilità dell’opposizione e assegna termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione avvisa che la mancata partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo potrà essere valutata ai sensi dell’art. 116, 2. co., c.p.c. dispone che, a cura della parte istante la mediazione, copia del presente provvedimento sia depositata presso l’organismo prescelto, unitamente all’istanza di avvio fissa la nuova udienza nel giorno giovedì 28 maggio 2020 alle ore 11,00 per verificare l’esito della mediazione invita parte convenuta a depositare in via telematica – se già non compiutamente avvenuto - la documentazione già prodotta in fase monitoria invita la parte più diligente a depositare in telematico, non appena possibile e prima dell’udienza, documentazione attestante l’avvenuta attivazione della mediazione delegata invita le parti, in caso di programmata comparizione davanti al mediatore in data anteriore a quella della nuova udienza, di segnalarlo in telematico al giudice con richiesta di rinvio invita caldamente le parti ad una soluzione amichevole della causa in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza in caso di accordo anteriore all’udienza i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice, oltre che in via informale email , mediante comunicazione trasmessa in via telematica con congruo anticipo rispetto all’udienza per consentire una diversa organizzazione del ruolo se del caso le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione dandone avviso al giudice via email per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza”. La causa dunque è stata rinviata al 28 maggio 2020 in attesa dello svolgimento della procedura di mediazione. 6. Con istanza depositata in via telematica il 3 marzo 2020 il difensore dell’opponente ha chiesto la proroga di una settimana del termine di quindici giorni che era stato assegnato per avviare la mediazione a pena di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo. A sostegno dell’istanza, il difensore dell’opponente ha affermato che per motivi influenzali è stato possibile raccogliere la procura per procedere alla mediazione solo ora che, conseguentemente la stessa verrà presentata nei prossimi giorni”. Con ordinanza 6 marzo 2020, premesso che ai fini di una corretta gestione dell’agenda del giudice e nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori è opportuno utilizzare le potenzialità del processo civile telematico, secondo lo schema del contraddittorio telematico” e considerato che nel particolare caso di specie avuto dunque riguardo all’oggetto dell’istanza e del calendario del processo già programmato , e ancor più nel contesto del tutto nuovo determinato dall’epidemia in atto”, appariva opportuno instaurare il contradditorio telematico, appunto senza necessità di fissazione di una apposita udienza, e ciò nella linea della dematerializzazione del processo civile”, il giudice ha invitato l’opposta a prendere posizione sull’istanza di proroga depositando in via telematica una sintetica memoria entro il 16 marzo 2020. A decorrere dal 9 marzo 2020 è intervenuta la sospensione dei termini processuali e della stessa attività giudiziaria per effetto della decretazione d’urgenza volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica v. inizialmente i decreti legge 8 marzo 2020 n. 11 e 17 marzo 2020 n. 18 . Con ordinanza 2 aprile 2020 l’opposta è stata nuovamente invitata a prendere posizione, con sintetica memoria da depositarsi in via telematica entro il 27 aprile 2020, sull'istanza di proroga formulata dall’opponente. Con memoria autorizzata 27 aprile 2020 l’opposta ha chiesto il rigetto dell’istanza di proroga avanzata dall’opponente e ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo. 7. Con ordinanza 26 maggio 2020 http //www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23663.pdf il giudice, rilevato che l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta era idonea, se accolta, ad assorbire il merito della causa, ha disposto il passaggio alla fase decisoria in forma semplificata fissando nuova udienza in assenza per trattazione scritta ai sensi della lettera h dell’art. 83, 7. co., D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ai fini della precisazione delle conclusioni e della decisione previo scambio di nota scritta. 8. Le parti, sulla base dell’ordinanza 26 maggio 2020 e delle linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna all’esito della sottoscrizione del protocollo d’intesa sulla fissazione e trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 , hanno depositato nota scritta contenente le conclusioni finali riportate in epigrafe della presente sentenza e sintetiche argomentazioni ai fini della decisione con sentenza. All’esito dell’udienza in assenza il giudice si è riservato di decidere. 9. Questione preliminare è quella riguardante l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’opposta. Come pacifico in atti, l’opponente non ha instaurato la mediazione delegata nel termine assegnato con l’ordinanza 13 febbraio 2020. Occorre dunque prendere in considerazione l’istanza di proroga formulata dal difensore dell’opponente il 3 marzo 2020. Sostiene l’opponente nella nota scritta che il termine per avviare la mediazione delegata, o demandata, non è perentorio e può essere prorogato. La questione è dibattuta in giurisprudenza cfr. ad es., in vario senso, Trib. Lecce, 3 marzo 2017 Trib. Firenze, 4 giugno 2015, in Giur. it., 2015, 2374 App. Milano, 4 luglio 2019 App. Firenze, 13 gennaio 2020, in Foro it., 2020, I, 1763 . Ad ogni modo, nel caso di specie l’argomento proposto dall’opponente non convince, poiché, da un lato, l’istanza di proroga è stata presentata quando il termine di quindici giorni era già scaduto cfr. l’art. 154 c.p.c. , e, dall’altro, la mediazione non è mai stata avviata. Né vi sono i presupposti per ipotizzare una rimessione in termini, invero neppure espressamente chiesta dall’opponente. Il generico, e dunque non circostanziato, richiamo ai motivi influenzali” non è stato supportato nemmeno da un principio di prova e non si comprende a chi, quei motivi, fossero riferiti. Inoltre, per avviare la mediazione il difensore dell’opponente non aveva necessità di raccogliere una nuova e autonoma procura, considerate l’ampiezza della procura alle liti già conferitagli per promuovere il giudizio di opposizione e nella quale si fa riferimento espresso alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione”, con menzione dai dati normativi e la natura incidentale della mediazione delegata, avviata su disposizione del giudice in pendenza di una causa civile sullo stretto legame tra mediazione e giudizio contenzioso v. anche Corte di giustizia dell’Unione Europea, terza sezione, 14 maggio 2020, C-667/18 . Dunque, l’istanza di proroga non poteva essere accolta. 10. Resta dunque il dato obiettivo e pacifico dell’omessa attivazione della mediazione. 11. La convenuta ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione. Secondo l’attrice, invece, poiché il termine assegnato non era perentorio sul punto, v. supra , si ritiene che il Giudice possa sospendere il procedimento per 3 mesi evitando rectius, invitando, n.d.r. a depositare ed avviare la procedura di mediazione entro i 15 giorni dall’emananda ordinanza e così proseguire nel giudizio”. 12. L’eccezione di improcedibilità merita accoglimento. 13. Di regola e, per così dire, per definizione, l’attore ha interesse a che il giudizio pervenga ad una decisione sul merito della domanda. Si comprende così la previsione legislativa secondo cui, in linea generale, l’omesso esperimento della mediazione previsto dalla legge art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 o disposto dal giudice art. 5, 2. co., D.Lgs. cit. comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale v. anche l’art. 5, comma 2. bis . Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, però, l’attore in senso processuale non ha la veste di attore in senso sostanziale. Per effetto delle modifiche introdotte nel 2013, il D.Lgs. n. 28/2010 contiene poi alcune disposizioni derogatorie rispetto alle regole generali. Si veda in proposito l’art. 5, 4. co., D.Lgs. cit. I commi 1-bis e 2 non si applicano a nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione b nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile c nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile d nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile e nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata f nei procedimenti in camera di consiglio g nell'azione civile esercitata nel processo penale”. Secondo l’interpretazione preferibile, attenta alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e alle finalità sottese al D.Lgs. n. 28/2010, la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l’improcedibilità non della domanda monitoria, ma del giudizio di opposizione e l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo della autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso consacrato, posto che - l’instaurazione del procedimento monitorio non richiede il previo passaggio in mediazione art. 5, 4. co., lett. a , D.Lgs. cit. pertanto, l’improcedibilità verificatasi in pendenza del giudizio di opposizione comunque successiva alla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. non può di per sé comportare, in assenza di una espressa previsione di legge, la caducazione del decreto ingiuntivo già emesso come osservato, ci si troverebbe altrimenti di fronte ad una sorta di improcedibilità postuma di difficile comprensione - una diversa interpretazione sarebbe, da un lato, dissonante rispetto alla disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo secondo cui con l’estinzione del processo il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva, art. 653, 1. co., c.p.c. , tanto più quando il decreto sia provvisoriamente esecutivo artt. 642 e 648, c.p.c. dall’altro, irragionevole, perché implicherebbe, senza adeguata giustificazione, un inutile dispendio di attività processuale tutta quella compiuta tra il deposito del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di improcedibilità del giudizio promosso ex art. 645 c.p.c. successiva alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione cui farebbe seguito, nella normalità dei casi, la riproposizione della domanda monitoria e quindi, con buona probabilità, un nuovo giudizio di opposizione esiti questi contrastanti con le esigenze di buona amministrazione della giustizia va evitato lo spreco di risorse scarse , col principio della ragionevole durata dei processi difficilmente realizzabile a fronte della duplicazione di cause riguardanti la medesima res litigiosa e con le finalità deflattive perseguite dal D.Lgs. n. 28/2010 - sull’ingiunto grava l’onere di proporre tempestivamente l’opposizione e di costituirsi se vuole evitare la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. ed il formarsi del giudicato nei limiti in cui esso opera coerente con questa impostazione, ricavabile direttamente dalla legge, è quindi l’interpretazione che pone a carico dell’ingiunto-opponente, interessato a instaurare tempestivamente e a coltivare il giudizio ex art. 645 c.p.c., anche l’onere di attivare la mediazione a pena di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo decreto che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata esclusivamente in ordine al diritto in esso consacrato e al titolo posto a suo fondamento - la soluzione così proposta, in linea con le peculiarità della tutela del credito in via monitoria, è comunque equilibrata, implica un minimo aggravio certo minore rispetto a quello consistente nel promuovere il giudizio di opposizione a carico dell’opponente e non preclude all’ingiunto la possibilità di far valere, in un autonomo e separato giudizio, eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati dopo la pronuncia dell’ingiunzione e sino al termine per proporre opposizione o che siano sopravvenuti in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nell’ipotesi in cui quei fatti fossero stati introdotti nel giudizio ex art. 645 c.p.c. senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento si rimanda a Cass., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6337 . E’ vero che, nell’ambito dell’impostazione qui accolta, l’omesso assolvimento dell’onere posto a carico dell’opponente ha quale conseguenza la stabilizzazione definitiva dell’ingiunzione e così la formazione del giudicato sulla pretesa creditoria, ma, da un lato, è tipico del giudizio ex art. 645 c.p.c. l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo dell’efficacia di giudicato nell’ipotesi di estinzione del processo di opposizione Cass., sez. I, ord. 24 settembre 2018, n. 22465 Cass., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28318 dall’altro, il modesto onere gravante sull’opponente non può dirsi in concreto tale da precludere l’accesso ad un giudice né aggravare oltre misura l’esercizio del diritto di difesa. 14. In questi termini si è pronunciata parte della giurisprudenza di merito cfr., fra le altre, Trib. Rimini, 5 agosto 2014 Trib. Firenze, 30 ottobre 2014 Trib. Bologna 20 gennaio 2015 Trib. Bologna, 18 giugno 2015, n. 20864 Trib. Bologna, 22 giugno 2015, n. 2026 Trib. Bologna, 4 luglio - 2 agosto 2016, n. 1966, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 2, 208 e, nel 2015, anche il giudice di legittimità, sia pur con riferimento ad un caso di mediazione obbligatoria Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629 sulla finalità deflattiva della mediazione obbligatoria, v. Corte cost., 18 aprile 2019, n. 97 . Sempre in ipotesi di mediazione obbligatoria, v. ora anche Cass., Sez. VI-1, 16 settembre 2019, n. 23003 cfr. inoltre, in termini problematici, l’ordinanza interlocutoria Cass., sez. III, ord. 12 luglio 2019 n. 18741 in ordine al procedimento obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di telecomunicazioni e al procedimento monitorio, v. Cass., sez. un., 28 aprile 2020, n. 8240, v. anche Cass., sez. un., 28 aprile 2020, n. 8241 15. Nel caso di specie, la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata nel termine prefissato comporta l’improcedibilità del giudizio. Ogni altra questione è assorbita. Peraltro, infondata e ancor prima inefficace per omessa considerazione dei forum destinatae solutionis l’eccezione di incompetenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie vale il combinato disposto di cui agli artt. 1182, 3. co., c.c. e 20 c.p.c. e la convenuta ha sede in provincia di Bologna , l’attrice non aveva contestato i fatti costitutivi risalenti al 2016 e al 2017 posti a fondamento della domanda monitoria, dunque da ritenersi compiutamente provati, ma si era soffermata su una diversa prestazione semina del sorgo eseguita dalla convenuta nella primavera del 2018, svolgendo così una domanda riconvenzionale priva di attinenza e dunque di collegamento obiettivo con il titolo fatto valere in sede monitoria. L’improcedibilità dell’opposizione rende superflua la decisione sulla domanda riconvenzionale svolta dall’opponente, il quale, se vorrà, potrà farla valere in un autonomo giudizio. 16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo alla somma ingiunta e allo sviluppo del processo mancanza di istruzione probatoria, decisione semplificata dopo trattazione scritta . 17. Il decreto opposto era già stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. art. 653, 1. co., c.p.c. . P.Q.M. Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta - dichiara improcedibile l’opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo 9 luglio 2019 n. omissis - condanna parte attrice a pagare a parte convenuta le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, liquidate in Euro 3.545,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.