Accertamento tecnico preventivo conciliativo? È inammissibile se pende la causa di merito

È un errore avviare il procedimento di accertamento tecnico preventivo conciliativo dopo aver incardinato il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

L’art. 696- bis c.p.c. riguarda l’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite [ ] dunque, trattasi di uno strumento avente funzione deflattiva in sede preventiva, in quanto finalizzato a comporre gli interessi delle parti prima dell’instaurazione di un giudizio, sicché la sua permanenza durante la pendenza del giudizio di merito è illogica oltre che contraria al principio dell’economia processuale . Così il Tribunale di Como con ordinanza n. 11861/20, depositata il 9 settembre. Improcedibile l’ATP conciliativa che pretende di definire la causa di merito. La pronuncia del Tribunale di Como segue il filone già tracciato da un altro precedente dal Tribunale di Vicenza il 14.10.2010 la natura conciliativa del procedimento ex art. 696- bis c.p.c. rende del tutto inutile e illogico l’ATP nel caso in cui sia stata avviata la causa di merito, venendo meno la sua natura di giudizio deflattivo. Procedere ugualmente col giudizio di merito e con la CTU conciliativa sarebbe del tutto inutile poiché la consulenza tecnica d’ufficio, una volta acquisita agli atti nel rito ordinario di cognizione, sarebbe soggetta alla valutazione del giudice, svilendo quindi la funzione defatigatoria del rito speciale e violando il principio di economia processuale. La dichiarazione di improcedibilità del giudizio conciliativo. Il giudice interessato da un simile procedimento, prendendo atto della contestazione della parte resistente nell’ATP conciliativa che dimostri la sussistenza della causa di merito, può solo procedere dichiarandone l’inammissibilità e l’improcedibilità. I procedimenti cautelari ordinari, esperibili prima e durante la causa, non soffrono il limite dell’inammissibilità poiché non sono finalizzati alla conciliazione, diversamente dall’ATP conciliativa, esplicitamente pensata, per propria intrinseca natura, a far cessare la materia del contendere tra le parti.

Tribunale di Como, ordinanza 9 settembre 2020 Giudice Ceron Fatto e Diritto Il Presidente dato atto che parte resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta ha documentato l'esistenza tra le parti di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Como, R.G. 2438/2020 ritenuto che tra le due controversie sussiste una identità sostanziale, vertendo le due pendenze sulla medesima situazione di fatto osservato che l'art. 696 bis c.p.c., riguarda l'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e che, dunque, trattasi di uno strumento avente funzione deflattiva in sede preventiva, in quanto finalizzato a comporre gli interessi delle parti prima dell'instaurazione di un giudizio, sicché la sua permanenza durante la pendenza del giudizio di merito è illogica oltre che contraria al principio dell'economia processuale cfr. sul punto anche Tribunale di Vicenza, 14 10.2010 rilevato dunque che, essendo già pendente un giudizio di merito sulla medesima questione, a nulla rilevando il fatto che esso sia stato radicato in epoca successiva al presente, il tentativo di conciliazione debba essere esperito all'interno del suddetto procedimento, onde non addivenire ad una duplicazione di procedimenti e ad un ingiustificato dispendio di risorse processuali P.Q.M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese di lite, attesa la successione cronologica tra i procedimenti.