L’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice adito per la protezione internazionale è legato alle deduzioni del richiedente

In tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 si colloca esclusivamente sul piano probatorio, rimanendo l’onere di allegazione a carico del richiedente. Di conseguenza, tale obbligo trova un preciso limite nella reticenza di quest’ultimo e nella non credibilità delle circostanze poste a sostegno della domanda.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19697/20, depositata il 21 settembre. Il Tribunale di Torino confermava la decisione con cui la Commissione territoriale aveva rigettato la domanda di un cittadino pakistano volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o in subordine di quella umanitaria. La pronuncia veniva impugnata dal richiedente ma la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione. La questione è dunque giunta dinanzi alla Suprema Corte. Tra i diversi motivi di ricorso, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione nonostante la conclamata situazione di violenza generalizzata e diffusa presente in Pakistan , soprattutto nella regione da cui egli proviene. La doglianza risulta inammissibile. Il Collegio ricorda che la situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato di cui all’ art. 14, lett. c , d.lgs. n. 251/2007 , interpretata alla luce della disciplina e della giurisprudenza eurounitaria, non si riferisce ai rischi a cui è esposta la popolazione in generale di un paese. Tali rischi infatti non costituiscono una minaccia individuale qualificabile come danno grave. La protezione sussidiaria può in tali casi essere riconosciuta solo laddove il richiedente sia in una condizione di pericolo di danno grave alla sua persona , a causa di una diretta esposizione al rischio, pur derivante dalla situazione generale del paese. Posto che tale accertamento è riservato al giudice di merito, nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente valutato le informazioni pubbliche, attendibili ed aggiornate , relative alla situazione del Pakistan escludendo che la sussistenza dei presupposti per l’invocata protezione. Con riferimento all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, di cui il ricorrente lamenta la violazione, la Corte precisa in primo luogo che l’attivazione dei poteri istruttori officiosi opera per tutte le forme di protezione internazionale. Viene poi affermato il principio secondo cui l’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, nel prevedere che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’ obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte . Come infatti già affermato dalla giurisprudenza compete al richiedente innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria, per cui egli non incontra difficoltà alcuna ove la sua narrazione sia vera e reale Cass. Civ. n. 15794/20 . Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 21 gennaio – 21 settembre 2020, n. 19697 Presidente Manna – Relatore Falaschi Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino che rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, N.A. interponeva opposizione, che veniva respinta dal Tribunale di Torino con ordinanza del 27.12.2017 in virtù di appello proposto dal medesimo N. , la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 2131/2018, rigettava l’impugnazione con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado la decisione di secondo grado evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando, in primo luogo, di condividere la valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente effettuata dalla Commissione territoriale e dal Tribunale, considerato che peraltro la vicenda del fratello si era ormai positivamente risolta con la sua liberazione, e siffatta inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni dell’appellante facevano ritenere insussistenti i requisiti per la protezione sussidiaria inoltre le informazioni acquisite attraverso siti ufficiali risultava che il Pakistan era divenuto paese per i rifugiati afghani. A ciò veniva aggiunto che il Pakistan come Repubblica Federale costituzione era strutturata con un sistema multipartitico ben organizzato, garantita la sicurezza in particolare nel Punjab, giacché in realtà le uniche aree soggette ad una qualche turbolenza erano da individuare nelle sole aree tribali confinanti con l’Afganistan c.c. FATA , ben distanti dal Punjab. Del pari veniva negata la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non essendo all’uopo rilevante la partecipazione a corsi o lo svolgimento di attività di volontariato o lavorativa testimoniata dall’assunzione a tempo determinato presso la società Metalfirma s.r.l. trattandosi di attività intraprese durante il tempo impiegato per l’esame della domanda di protezione nè poteva trovare accoglimento alla luce delle novità legislative di cui al D.L. n. 113 del 2018, in difetto di specifica allegazione e dimostrazione di rientrare in categorie soggettive in relazione alle quali erano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione il N. affidato a quattro motivi il Ministero dell’Interno intimato ha depositato un semplice atto di asserita costituzione finalizzato all’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. Atteso che con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e D.Lgs. n. 25 del 2006, art. 8, comma 3, per avere la corte di merito mancato il riconoscimento della protezione nonostante la conclamata situazione di violenza generalizzata e diffusa presente in Pakistan, soprattutto in riferimento alla regione del Nord Panjab da cui egli proviene. Il motivo è inammissibile perché mira a rappresentare una situazione di fatto diversa, peraltro in forma assolutamente generica, rispetto a quella che risulta dall’esame del materiale istruttorio compiuto dalla Corte d’Appello. Va premesso che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale , di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE , in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36 , secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE , in quanto l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c , della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12 vedi pure Cass. n. 13858 del 2018 . Il riconoscimento della forma di protezione in questione presuppone, dunque, che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ed il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, demandato, in quanto tale, al giudice del merito, il quale nel compiere tale valutazione deve far ricorso ai suoi poteri istruttori ed acquisire comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente, previste al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. A tale dovere non si sono sottratti i giudici a quibus, i quali hanno concluso, sulla scorta delle acquisite informazioni di fonte pubblica Security and Humanitarian situation del novembre 2015, report di UNHCR del 23.06.2016, report EASO dell’agosto 2015 e report dell’Austrian Red Cross dell’agosto 2016 , che lo Stato del Pakistan nell’area del Punjab da cui pacificamente proviene il ricorrente non è interessato da violenza indiscriminata ed hanno escluso la sussistenza dei presupposti per l’invocata protezione, e tale accertamento, costituisce un’indagine di fatto che può esser censurata in sede di legittimità nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il che non è stato fatto. Nè può assumere rilevanza, in tal senso, la lamentata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che tende comunque ad un nuovo apprezzamento di fatto, laddove la censura non considera che l’attivazione dei poteri istruttori officiosi opera, bensì, per tutte le forme di protezione internazionale cfr. Cass. 19873 del 2018 , ma che essa deve essere rapportata al singolo caso da esaminare ed ai fatti dedotti dal richiedente, dovendo in proposito affermarsi il seguente principio Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte . E difatti è ben possibile che il richiedente, dopo aver assolto l’ineludibile onere di allegare le circostanze poste a sostegno della domanda di protezione internazionale, sia talora in condizione altresì di comprovarne il fondamento ma è ampiamente intuitivo che egli, proprio a cagione delle persecuzioni o danni gravi subiti nel Paese di provenienza, o anche solo paventati, possa non essere in grado di offrire la prova di dette circostanze e tale è il contesto in cui la norma in esame tempera il principio dispositivo, disciplinando, tra l’altro, il dovere c.d. di cooperazione istruttoria. Stabilisce difatti del menzionato art. 3, comma 5, che, qualora taluni elementi posti a sostegno della domanda di protezione internazionale non siano suffragati da prove, prove che dunque la norma ribadisce di porre di regola a carico dell’interessato, essi sono considerati veritieri ove possa ritenersi che il richiedente, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda, abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla e, così, abbia offerto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed abbia fornito una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi ovvero abbia fornito dichiarazioni coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone, e risulti altresì, in generale credibile. Tale disposizione, è stato detto in una nota decisione che ha enucleato il c.d. dovere di cooperazione istruttoria, affida all’autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale Cass., Sez. Un., 17 novembre 2008 n. 27310 . Accanto al c.d. dovere di cooperazione istruttoria, peraltro, la norma contempla un ulteriore aspetto tale da comprimere il principio dispositivo, laddove consente altresì di porre a base del riconoscimento della protezione internazionale fatti che provati non sono, alla sola condizione che ricorrano le condizioni considerate dell’art. 3, comma 5, in esame. Facendo il punto di quanto finora si è detto, è evidente, da un lato, che l’attenuazione del principio dispositivo in cui la c.d. cooperazione istruttoria consiste si collochi non dal versante dell’allegazione, ma esclusivamente da quello della prova, dacché l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata dall’altro lato, che il dovere di cooperazione istruttoria, collocato esclusivamente dal versante probatorio, trova per espressa previsione normativa un preciso limite tanto nella reticenza del richiedente in ciò risolvendosi l’omissione di uno sforzo ragionevole per circostanziare i fatti quanto nella non credibilità delle circostanze che egli pone a sostegno della domanda. Si tratta quindi di deficienze, reticenza e non credibilità, parimenti riferibili al quadro delle allegazioni, di guisa che, intanto si concretizza il dovere di cooperazione istruttoria, in quanto si sia in presenza di allegazioni precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili. In altri termini, compete al richiedente innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria, per cui egli non incontra difficoltà alcuna ove la sua narrazione sia vera e reale cfr. Cass. n. 15794 del 2019 . La soggezione del richiedente alla valutazione di credibilità, per lo scopo dell’innesco del c.d. dovere di cooperazione istruttoria, lungi dal comprimere o limitare l’esercizio del diritto alla protezione internazionale, ne costituisce viceversa intensa agevolazione a fronte della regola generale dettata dal citato art. 2697 c.c., in forza del quale l’attore è onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda, la speciale disciplina dettata in materia di protezione internazionale offre al richiedente, come si è visto, non solo di cooperare con lui nella ricerca di quelle prove che egli non abbia potuto offrire, ma finanche di credergli pur in difetto di prova. Nel provvedimento impugnato, il collegio giudicante ha puntualmente scongiurato l’eventualità di un concreto rischio di persecuzione, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed ha verificato l’assenza di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica del ricorrente per quanto sopra esposto, ragioni non condivise dal ricorrente, rendendo così inammissibilmente articolata la censura con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 11 preleggi e D.L. n. 113 del 2018, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in combinato disposto con l’art. 2 Cost. e l’art. 8 CEDU, per falsa ed erronea applicazione dei criteri legali applicabili all’esame della domanda di protezione umanitaria, riferiti dalla Corte di merito al D.L. n. 113 del 2018, in assenza di una disposizione transitoria, ritenendo abrogata la disciplina antecedente in materia. Inoltre non sarebbero state confutate le tesi difensive del N. circa la situazione di violenza generalizzata e diffusa presente in Pakistan nè sarebbero state esaminate le ragioni ed i profili individuali del riconoscimento della protezione umanitaria. Nella decisione, infine, ad avviso del ricorrente manca del tutto il bilanciamento tra integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente. Parimenti inammissibili sono le allegazioni operate con il secondo motivo che ostendono, pur sotto l’apparente veste di un preteso errore di diritto, una critica puramente motivazionale, non più rappresentabile alla stregua del novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale idoneo vizio cassatorio, e sollecitano perciò una rivisitazione delle risultanze di fatto della vicenda e del giudizio riguardo ad esse enunciato dal giudice di merito, che ha inteso escludere, con ciò sottraendosi pure al denunciato vizio di motivazione apparente, le ragioni di concessione della misura richiesta, oltre a non palesare critiche pertinenti con la istanza presentata. Infatti quanto alla protezione umanitaria, è qui sufficiente rimarcare che è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione cfr. Cass. n. 27072 del 2019 Cass. n. 28990 del 2018 Cass. n. 17075 del 2018 al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto cfr. Cass. n. 11312 del 2019 . Nel caso di specie, la Corte di merito ha negato, mediante il ricorso a fonti internazionali attendibili ed aggiornate, citate in motivazione Security and Humanitarian situation del novembre 2015, report di UNHCR del 23.06.2016, report EASO dell’agosto 2015 e report dell’Austrian Red Cross dell’agosto 2016 , che lo Stato del Pakistan nell’area del Punjab da cui pacificamente proviene il ricorrente non è interessato da violenza indiscriminata ed hanno escluso la sussistenza dei presupposti per l’invocata protezione come richiesto dal recente indirizzo di questa Corte cfr. Cass. n. 11312 del 2019 . Posto, allora che, in nessun modo si può ritenere che la motivazione della sentenza oggi impugnata si collochi al di sotto del minimo costituzionale, per l’articolato e costante collegamento del filo motivazionale agli elementi di prova raccolti nel processo, in particolare alle condizioni politico-sociale dell’ambito di provenienza ed alle dichiarazioni del richiedente, ritenute inattendibili per le ragioni sopra evidenziate ossia la circostanza che anche ove credibile il racconto del ricorrente, la vicenda del fratello si era ormai positivamente risolta con la sua liberazione , le odierne censure si risolvono nella esposizione astratta di principi giuridici ed orientamenti giurisprudenziali in materia, nonché in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito, inammissibili in questa sede cfr. Cass. n. 27072 del 2019 Cass. n. 29404 del 2017 Cass. n. 19547 del 2017 Cass. n. 16056 del 2016 . Del pari è del tutto fuori quadro la doglianza di mancato bilanciamento tra integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente che diversamente dall’assunto del ricorrente ho formato oggetto di un motivato convincimento, al pari delle ragioni individuali, ed entrambi gli orditi argomentativi non hanno formato oggetto di una puntuale critica. Quanto alla disciplina applicata nel caso di specie, costituisce travisamento della motivazione riferire l’applicazione nel caso de quo della più recente disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018, per avere la corte territoriale, alle pagine 6 e 7, chiaramente ricondotto la fattispecie ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, essendo il riferimento alla novità legislativa esclusivamente un obiter dictum con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle ragioni poste dal ricorrente a fondamento della domanda di riconoscimento delle ragioni di riconoscimento della protezione umanitaria, nonché la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la corte territoriale concluso per l’inesistenza anche dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare i motivi dedotti sui pericoli su cui sarebbe andato in corso in Nord Punjab. La censura è inammissibile in quanto diretta a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento, ritenendo il ricorrente provenire pacificamente dal Punjab con il quarto ed ultimo motivo viene lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 8 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione alle domande di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, per non avere il giudice distrettuale, nell’ambito del rito camerale, consentito al ricorrente di contraddire sugli elementi probatori acquisiti d’ufficio. Anche l’ultima censura è priva di pregio. Occorre premettere che il rispetto dei diritti di difesa , nel che si sostanzia il diritto al contraddittorio nonché il diritto ad un processo equo costantemente declinato nel senso che una norma di procedura nazionale non deve essere tale da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione Corte di giustizia UE sente za 15.3.2017, causa C-3/16, Aquino id. sentenza 13.12.2017, causa C 403/16, Soufiane EI Hassani costituisce principio fondamentale del diritto dell’Unione in qualsiasi procedimento, ed è attualmente sancito dagli artt. 47, paragr. 1 e 2 e 48, paragr. 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea o Carta di Nizza proclamata il 7.12.2000 ed adottata a Strasburgo il 12.12.2007, ed indirettamente tutelato anche dall’art. 41 della medesima Carta, risolvendosi il diritto ad una buona amministrazione nel diritto di ogni individuo ad essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo cfr. Corte Giustizia UE sentenze n. 746/2008, causa C-349/07 Sopropè n. 744/2012, causa C-277/11, M.M. 3.7.2014, causa C-129 e 130/13, Kamino International Logistic BV . Va, altresì, precisato che il diritto ad un processo equo , sotto il profilo del diritto all’accesso ad un Tribunale, trova altresì immediata tutela anche nell’art. 6, paragr. 2, CEDU che, nel significato e nella portata attribuiti alla norma convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU, trova ingresso nell’ordinamento comunitario in virtù del rinvio operato dall’art. 52, paragr. 3, CDFUE. Tanto chiarito, la denunciata violazione delle norme processuali di diritto interno non è però decisiva ai fini della soluzione della questione sollevata per le ragioni che verranno di seguito illustrate. Innanzitutto va osservato che la disciplina della normativa di settore prevede che il procedimento giurisdizionale sia preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione. Orbene l’impiego di determinate COI acronimo di Country of Origin Information non costituisce questione nuova rilevata d’ufficio e da sottoporre al contraddittorio, nè ai sensi dell’ordinamento interno la giurisprudenza di questa Corte interpreta l’art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, ipotesi che non ricorre nella specie per quanto già detto e meglio si chiarirà di seguito Cass., Sez. Un., n. 10062 del 2010 Cass. n. 11453 del 2014 Cass. n. 11928 del 2012 Cass. n. 28792 del 2019 nè ai sensi di quello Euro-unitario o della giurisprudenza CEDU, ma inerisce all’oggetto stesso del contendere quale delineato sin dalla fase amministrativa. In altri termini, la mera constatazione della eventuale diversità di disciplina positiva dettata dal citato art. 183 c.p.c., comma 8, in combinato con l’art. 115 c.p.c. che affida al giudice del merito il potere di sollecitare il contraddittorio fra le parti sugli elementi di giudizio acquisiti ovvero le questioni rilevabili d’ufficio di per sé non rileva essendo stato affermato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il principio di diritto secondo cui l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, ha lo scopo di vietare le decisioni c.d. a sorpresa o della terza via tale obbligo, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d’ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni che pur rilevabili d’ufficio siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. in senso lato Cass. n. 29098 del 2017 . Del resto anche per la giurisprudenza CEDU si è affermato, in generale, che intanto vi è o vi può essere terza via in quanto il giudice riqualifichi i fatti Drassich c/ Italia 11 dicembre 2007 , cosa non avvenuta nella specie ad ogni modo l’art. 6 CEDU è rispettato quando il sistema interno delle impugnazioni consenta di rimediare in appello a una violazione del contraddittorio perpetrata in primo grado v. Zhupnik c/ Ucraina 9 dicembre 2010 . Peraltro che si sia del tutto al di fuori della c.d. terza via nel caso specifico è dimostrato dal fatto che tanto il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, quanto l’art. 10 direttiva 2013/32/UE impongono l’esame della domanda di protezione alla luce delle COI, che vanno messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito così il 3 comma, lett. b dell’art. 10 della direttiva dunque, non a disposizione del richiedente, il quale, del resto, provenendo dal suo Paese non ha certo bisogno di essere informato su di esso per dedurre quanto ritenga confacente alla domanda di protezione. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 4, ratione temporis applicabile, prevede, infatti, che Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative . Per contro nessuna norma, nè interna nè Europea, impone di sottoporre previamente al richiedente le COI che il giudice intenda valorizzare ai fini della decisione, nè tanto meno il progetto di pronuncia che nutra su di esse. Di ciò si trova conferma nell’interpretazione dell’art. 47 Carta Nizza e art. 6 Cedu, sul diritto al contraddittorio, che proprio nella materia in questione ha dato la Corte di giustizia UE con la sentenza 26 luglio 2017 C-348/16 v. i par. 36 e ss. , laddove ha affermato che qualora il verbale di audizione amministrativa del richiedente sia reso disponibile al giudice, questi non è tenuto a disporre una nuova audizione dello stesso quando ritenga che non vi siano dubbi sulla reiezione dell’istanza. Va, infatti, rimarcata la diversità dei rispettivi ambiti applicativi tra le disposizioni invocate con la censura in esame, operando il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in un sistema speciale, qual è quello della politica nazionale in tema di immigrazione , nel quale il legislatore ordinario ha un’ampia discrezionalità Corte Cost. n. 172/2012, n. 250/2010, n. 148/2008, 353/1997 , che attiene anche alla disciplina degli istituti processuali, essendovi l’esigenza di celere attuazione delle decisioni giurisdizionali. Peraltro le deduzioni di parte ricorrente di violazione del diritto al contraddittorio si limitano a sostenere che nel Nord del Punjab si presenterebbe una situazione affatto diversa rispetto a quella descritta nel provvedimento impugnato, senza, tuttavia, prospettare alcuna concreta lesione del proprio diritto di difesa, dal momento che in entrambe le fasi giurisdizionali, di primo grado e di appello, i giudici hanno condiviso gli argomenti spesi dalla Commissione territoriale. Il ricorso va, dunque, rigettato. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il Collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Deve, altresì, darsi atto in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass. n. 5955 del 2014 Cass., S.U., n. 24245 del 2015 Cass., Sez. Un., n. 15279 del 2017 e giusta quanto recentemente precisato da Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto , mentre spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.