Nomina dell’amministratore di sostegno: la competenza territoriale deve essere individuata tenuto conto della dimora abituale del soggetto

Ai fini della nomina dell’amministratore di sostegno è competente territorialmente il Giudice della dimora abituale del beneficiando anche in considerazione della necessità di interloquire con il Giudice tutelare anche successivamente alla nomina.

Trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa la competenza del Tribunale può essere valutata, ed eccepita, in qualsiasi momento dell’amministrazione. Nel regolamento di competenza il Giudice di legittimità può valutare anche tutti gli elementi in fatto necessari per l’individuazione del Giudice competente. La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Fermo per la nomina di un amministratore di sostegno a favore di una beneficianda residente a Roma ma con dimora stabile in Porto San Giorgio. Il Giudice di merito aveva ritenuto provata la dimora in considerazione delle molteplici cause promosse presso il Tribunale di Fermo e delle dichiarazioni rilasciate dalla beneficianda. A dire del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe errato nel confermare la competenza territoriale del Tribunale di Fermo in quanto la beneficianda aveva trasferito a Roma la propria residenza da oltre un anno prima del deposito del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno. La competenza territoriale per la nomina dell’amministratore di sostegno. Nella giurisprudenza di legittimità è pacifico che in tema di amministratore di sostengo la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiando, a nulla rilevando la residenza, in considerazione della necessità di interloquire con il Giudice tutelare che deve tenere conto delle necessità del soggetto anche successivamente alla nomina. Il principio della perpetuatio jurisdictionis. Proprio per tale motivo, trattandosi di giurisdizione volontaria e non contenziosa, l’eccezione di incompetenza può essere sollevata in qualsiasi momento nel corso dell’amministrazione potendo rilevare, a tal fine, anche mutamenti della residenza abituale. I poteri di indagine della Corte nel regolamento di competenza. Infine, il Supremo Collegio ribadisce che in tema di regolamento di competenza il sindacato del Giudice di legittimità è esteso all’indagine e alla valutazione, anche in fatto, di ogni elemento utile acquisito sino a quel momento nel processo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 15 luglio – 9 settembre 2020, n. 18682 Presidente Scaldaferri – Relatore Parise Ragioni della decisione La Corte d'Appello di Ancona, con decreto pronunciato il 21/5/19, nel rigettare il reclamo proposto, nel procedimento R.G. 67/19 avanti al Tribunale di Fermo, da C.A. avverso la nomina, in data 24/1/19, dell'amministratore di sostegno in favore della madre Ca.Ma., per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Fermo. Avverso detto provvedimento C.A. propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 43 c.p.c., a cui resiste C.S., mentre gli altri intimati non svolgono difese. Il procuratore generale ha concluso per la declaratoria della competenza del Tribunale di Fermo. Le parti hanno depositato memorie illustrative. La ricorrente chiede affermarsi la competenza del Tribunale di Roma, nel cui circondario assume che fosse l'abituale dimora della beneficiaria, trasferitasi stabilmente presso la figlia C.A., attuale ricorrente, prima dell'inizio della procedura. Dopo dettagliata esposizione delle circostanze di fatto e dello svolgimento, a suo dire anomalo e caratterizzato da provvedimenti abnormi, della procedura di amministrazione di sostegno, avviata su iniziativa della sorella C.S., la ricorrente deduce che il decreto impugnato è gravemente errato per violazione della disciplina sulla competenza territoriale in materia di amministrazione di sostegno. Afferma, con articolate e diffuse argomentazioni e richiami della giurisprudenza di questa Corte, che la beneficiaria aveva spostato la propria residenza effettiva in Roma fin da oltre un anno e mezzo prima della presentazione del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno da parte della sorella C.S Richiama una serie di elementi probatori documenti attestanti spese varie, anche mediche, dichiarazioni scritte del medico di famiglia e di vari conoscenti, le risultanze della C.T.U. espletata nello stesso procedimento da cui, ad avviso della ricorrente, emerge inequivocabilmente la volontà della beneficiaria di trasferire stabilmente la sua residenza effettiva a Roma. Lamenta che sia stata omessa dalla Corte territoriale l'analisi e valutazione di tutte le risultanze documentali ed afferma l'irrilevanza delle argomentazioni svolte nel decreto impugnato circa la precarietà del trasferimento, atteso che la madre aveva sempre voluto comunque mantenere a sua disposizione la casa di Porto San Giorgio. Denuncia la contraddittorietà ed erroneità della valutazione, effettuata dalla Corte territoriale, delle dichiarazioni rese dalla beneficiaria al Giudice Tutelare e al C.T.U., considerato che anche secondo la Corte territoriale dette dichiarazioni erano state rilasciate in uno stato di soggezione ed erano perciò inattendibili, mancando, peraltro, di una chiara e precisa affermazione della scelta del luogo di residenza effettivo. Infine la ricorrente richiama vari procedimenti, penali e civili, dalla stessa promossi davanti al Tribunale di Fermo e alla Corte d'appello di Ancona, rimasti senza esito favorevole per la stessa, comprese due istanze di sostituzione dell'Amministratore di sostegno, a suo dire inadeguato e in clamoroso conflitto di interessi , pure rigettate dal Giudice Tutelare, ed afferma che non le venga garantita la regolare frequentazione della madre. In via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità per tardività della eccezione di incompetenza, sollevata dalla controricorrente. Secondo l'orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore. In ragione della suddetta peculiare finalità della procedura, destinata a pendere fino alla pronuncia del provvedimento di chiusura, non opera il principio della perpetuatio iurisdictionis, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, e la questione di competenza può essere sollevata in qualunque momento nel corso dell'amministrazione, potendo rilevare, in ordine alla competenza, sopravvenienze correlate a modifiche della dimora abituale del soggetto amministrato Cass. n. 23169/2015 e da ultimo Cass. n. 7421/2020 . Ciò posto, il ricorso è infondato. La Corte territoriale, dando conto delle risultanze probatorie e degli elementi fattuali ritenuti di rilevanza compresa la durata della permanenza a Roma del soggetto amministrato , ha motivatamente escluso che la beneficiaria avesse consapevolmente e stabilmente modificato la propria abituale dimora in Porto San Giorgio, ritenendo di natura precaria il suo trasferimento, avvenuto dopo la morte del marito, presso la casa della figlia a Roma, all'esito di valutazione del materiale probatorio in dettaglio indicata nel provvedimento impugnato cfr. da pag. n. 4 a pag. n. 7 del decreto impugnato . Di conseguenza, la Corte territoriale ha individuato in Porto San Giorgio il luogo di dimora abituale e residenza effettiva della Ca. ed ha dichiarato la competenza del Tribunale di Fermo. Premesso che, in tema di regolamento di competenza, il sindacato di questa Corte è esteso all'indagine e alla valutazione, anche in fatto, di ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo Cass. n. 21422/2016 , ritiene il Collegio che sia corretta e condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dalla Corte d'appello. La circostanza che la beneficiaria sia rimasta a Roma con la figlia C.A. per un periodo di circa un anno e mezzo, anche se non continuativo, non è in contestazione. La controricorrente, peraltro deceduta nelle more, come dichiarato dal difensore nella memoria illustrative, senza che ciò rilevi, sotto il profilo processuale, nel presente giudizio, assume, infatti, che il trasferimento della madre a Roma sia stato voluto dalla sorella C.A., attuale ricorrente, forzando o comunque influenzando, per mero interesse economico, la menomata condizione volitiva del soggetto amministrato, di seguito accertata mediante la consulenza tecnica d'ufficio espletata nello stesso procedimento. Avuto riguardo al peculiare contesto descritto anche dalle parti, ossia connotato da grave conflittualità tra i figli e da vulnerabilità, anche psicologica, della madre, il dato fattuale del trasferimento a Roma, a cui si correlano le spese documentate dalla ricorrente, evidentemente necessitate dalla protratta permanenza a Roma della madre, non è di per sè decisivo, ai fini dell'indagine sulla volontà della beneficiaria circa la scelta definitiva e stabile della dimora effettiva ed abituale presso la casa della figlia C.A. a Roma. In altri termini, la mera permanenza, della Ca., per un periodo, pur non breve a Roma, non è dimostrazione da sola sufficiente di quella scelta, in assenza di chiari ed univoci indici ulteriori, sussistendo, invece, indici di senso contrario. Significative, infatti, sono le dichiarazioni rese dalla beneficiaria all'udienza del 18-4-2018 al Giudice tutelare, avendo la stessa affermato di sentire come casa sua quella di Porto San Giorgio, dove abitava da cinque anni. Inoltre, come correttamente puntualizzato dalla Corte territoriale, depone in coerenza con la suddetta affermazione la circostanza, non contestata dalla ricorrente, che nella casa, già abitazione coniugale, di Porto San Giorgio il soggetto amministrato ha lasciato tutti i suoi beni, portando a Roma solo quelli strettamente personali. A ciò si aggiunga la mostrata familiarità con i luoghi legati all'abitazione di Porto San Giorgio, dove si sente più sicura e può orientarsi, compatibilmente con il suo stato, avendo indicato, nelle citate dichiarazioni, l'ubicazione di alcuni luoghi frequentati e a lei cari e il nome di alcuni negozi, mentre ha definito Roma città bella ma caotica . Nè valenza probatoria decisiva, nel senso invocato dalla ricorrente, può attribuirsi alle successive dichiarazioni raccolte dal G.T. in data 27-7-2018, sia in considerazione delle modalità in cui è avvenuta la comparizione spontanea della beneficiaria, accompagnata da una sua amica affinchè chiarisse che stava bene con la figlia C.A. , sia, e in ogni caso, avuto riguardo al contenuto di dette dichiarazioni. La Ca., infatti, si limitava a riferire che abitava con C.A. perchè era sola, mentre gli altri figli erano sposati, e che d'inverno abitava a Roma e d'estate a Porto San Giorgio. Dal tenore di dette affermazioni non è dato desumere che vi fosse stata la chiara, consapevole e definitiva scelta del trasferimento della dimora abituale a Roma, ed, anzi, la beneficiaria pare aver giustificato il proprio trasferimento in base all'esigenza, di natura non necessariamente duratura, ma anche contingente, di stare in compagnia della figlia C.A. perchè era sola , e comunque e sempre in pari alternanza a periodi da trascorrere nell'abitazione di Porto San Giorgio. In conclusione, non ricorre la violazione di legge denunciata, il ricorso deve essere rigettato e deve dichiararsi la competenza del giudice tutelare del Tribunale di Fermo, al quale la causa va rinviata per la prosecuzione del procedimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale con la parte costituita e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto Cass. n. 23535/2019 . Infine deve disporsi che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente riportati nell'ordinanza. P.Q.M. La Corte, dichiara la competenza del giudice tutelare del Tribunale di Fermo. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro2.200, di cui Euro100 per spese vive, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto Cass. n. 23535/2019 . Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.