Opposizione al decreto di espulsione: la mancata comparizione dello straniero in udienza non implica alcuna rinuncia alla domanda

Una volta proposto il ricorso avverso il decreto di espulsione, l’eventuale assenza dell’opponente all’udienza fissata per la sua comparizione non implica alcuna rinuncia alla domanda. Infatti, il giudice deve comunque pronunciarsi sul merito dell’impugnativa proposta.

Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza n. 18190/20 depositata il 1° settembre. Il cittadino straniero ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace aveva dichiarato il non luogo a procedere in merito al ricorso proposto contro il decreto di espulsione per la mancata presenza del ricorrente in udienza . Ritenuto il ricorso fondato, la Cassazione ribadisce che nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, la mancata comparizione dell’opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale. Verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, il Giudice adito deve infatti pronunciarsi sul merito dell’impugnativa proposta. A sostegno di tale tesi, la Corte ricorda che i procedimenti regolati dagli artt. 737 e ss. c.p.c., inclusa la fase di reclamo ex art. 739 c.p.c., sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme e, una volta instaurati, essi sono dominati dall’impulso officioso, dovendo di conseguenza escludersi che il giudice possa attribuire alla mancata comparizione della parte reclamante la valenza di rinuncia tacita all’impugnativa. Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui una volta proposto il ricorso in opposizione al provvedimento di espulsione, l’eventuale assenza della parte opponente all’udienza fissata per la sua comparizione non implica alcuna rinuncia alla domanda il giudice , pertanto, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione deve comunque pronunciarsi sul merito dell’impugnativa proposta .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 25 giugno – 1° settembre 2020, n. 18190 Presidente Di Virgilio – Relatore Oliva Fatti di causa Il ricorrente, cittadino omissis , veniva attinto da provvedimento di espulsione. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Reggio Calabria dichiarava il non luogo a procedere in merito al ricorso proposto avverso la predetta misura espulsiva, a fronte della mancata comparizione del ricorrente in udienza. Propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento O.J. affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ragioni della decisione Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 13-bis e dell’art. 127 c.p.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perché il Giudice di Pace avrebbe erroneamente dichiarato il non luogo a procedere circa il ricorso proposto avverso il provvedimento di espulsione, non considerando che la mancata presenza del ricorrente all’udienza non implica a suo carico alcuna sanzione processuale. La censura è fondata. Occorre ribadire che Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione di straniero, proposta nelle forme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 la mancata comparizione dell’opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo, pertanto, in tal caso, il giudice adito, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito della impugnativa proposta Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27392 del 21/12/2006, Rv.598536 negli stessi termini, relativamente ai giudizi aventi ad oggetto il ricorso avverso il diniego di protezione internazionale, Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18043 del 03/08/2010, Rv.614365 Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 24168 del 29/11/2010, Rv.614803 Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 23915 del 15/11/2011, Rv.620589 Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6061 del 28/02/2019, Rv.653100 . I giudizi di impugnazione dei provvedimenti di espulsione adottati dal Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 sono regolati, giusta la disposizione contenuta dall’art. 13 comma 8, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18. Nè il D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 13-bis nè il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 prevedono alcuna conseguenza processuale derivante dalla mancata comparizione in udienza del ricorrente. Nè simile conseguenza è ricavabile dalla disciplina di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss., che era richiamata dall’originaria formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e deve comunque ritenersi applicabile ai procedimenti in materia di espulsione cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27080 del 07/12/2005, Rv. 586370 ma cfr. anche, per l’affermazione del medesimo principio, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9930 del 11/05/2005, Rv. 581317-01, in materia di reclamo L. Fall., ex art. 26 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 20/02/2004, Rv. 570336 in materia di equa riparazione Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1875 del 21/02/1995, Rv. 490566, in materia di liquidazione degli onorari di avvocato L. n. 794 del 1942, ex art. 29 . Sussiste infatti, nei procedimenti regolati dal rito di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss., inclusa la fase di reclamo ex art. 739 c.p.c., il dovere del giudice di provvedere comunque sul merito della richiesta, anche in caso di mancata comparizione delle parti all’udienza di comparizione, una volta verificata ovviamente la ritualità degli atti finalizzati ad assicurare la garanzia del contraddittorio. A tale conclusione questa Corte è pervenuta, nei diversi precedenti appena richiamati, sulla base del duplice rilievo che i procedimenti camerali sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme e che, una volta instaurati di regola, per impulso di parte , essi sono in linea di massima dominati, quanto al loro svolgimento, dall’impulso officioso deve quindi escludersi che il giudice del reclamo possa attribuire, sic et simpliciter ed in assenza di esplicita disposizione normativa in tal senso, alla mancata comparizione della parte reclamante la valenza di rinuncia tacita all’impugnativa. L’esclusione della conseguenza sanzionatoria sul piano processuale per la mancata comparizione della parte in udienza per tutti i procedimenti regolati dal rito camerale importa, a maggior ragione, l’impossibilità di configurare tale effetto negativo nel giudizio di opposizione al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, che incide sul diritto di libertà della persona. In conclusione, va riaffermato il seguente principio di diritto Una volta proposto il ricorso in opposizione al provvedimento di espulsione, l’eventuale assenza della parte opponente all’udienza fissata per la sua comparizione non implica alcuna rinuncia alla domanda il giudice, pertanto, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione deve comunque pronunciarsi sul merito dell’impugnativa proposta . Il provvedimento impugnato non si è attenuto a tale principio, giacché il Giudice di Pace ha dichiarato il non luogo a procedere, senza pronunciarsi sul merito del ricorso. Esso va quindi cassato senza rinvio, con conseguente annullamento del provvedimento di espulsione oggetto di impugnazione, poiché la mancata decisione sulla convalida nei termini perentori indicati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14 implica necessariamente l’inefficacia della misura espulsiva. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tanto per la fase di merito che per il presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata e annulla il provvedimento di espulsione impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.700 per compensi ed Euro 200 per esborsi, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.