Sull’impugnazione di una sentenza sorretta da una pluralità di ragioni giuridicamente distinte ed autonome fra loro

Se la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali è giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 18119/20 depositata il 31 agosto. Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti dal cliente in relazione alle perdite subite su nove contratti futures FIB 30, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che laddove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome , ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’ omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile , per difetto di interesse, la censura relativa alle altre , la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza . Nella fattispecie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non ha dato luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non permettendo alcun inquadramento nel paradigma dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 luglio – 31 agosto 2020, n. 18119 Presidente Genovese – Relatore Nazzicone Fatti di causa E' proposto ricorso, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 29 giugno 2015, la quale ha accolto l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Parma, che aveva condannato la Banca Monte Parma s.p.a. al risarcimento del danno di Euro 198.780,00 in favore di F.F., in relazione a perdite subite su nove contratti futures FIB 30 conclusi il 10 settembre 2001, disattendendo la domanda con riguardo ai contratti conclusi nell'agosto precedente. Si difende con controricorso l'intimata Le parti hanno depositato le memorie. Ragioni della decisione 1. - I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti 1 violazione e falsa applicazione della L. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la corte del merito ritenuto la banca non inadempiente all'obbligo informativo ed all'acquisizione del profilo dell'investitore quando, invece, la dichiarazione resa dal cliente nella specie, di avere alta propensione al rischio non può essere recepita come tale dalla banca, comunque tenuta ad approfondire le caratteristiche dello stesso, specie se egli rifiuti di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria 2 violazione e falsa applicazione della L. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 29 reg. Consob n. 11522 del 1998, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la corte del merito ritenuto adeguate le operazioni di investimento effettuate, sebbene l'operatività del ricorrente abbia avuto un'evoluzione vorticosa dovuta alla sua tipologia ci investitore compulsivo, e sebbene già nel mese di giugno 2001 l'investimento compiuto fosse prossimo alla soglia limite del 50% delle perdite, non rilevando il mero dato formale che essa non fosse stata superata 3 violazione e falsa applicazione della L. n. 58 del 1998, art. 21, artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la corte del merito affermato essere le operazioni adeguate, solo perchè simili ad altre eseguite anteriormente, dal momento che la legge invece impone l'informativa al cliente di ogni specifica operazione 4 violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375 c.c., L. n. 58 del 1998, art. 21, artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la corte del merito ritenuto irrilevanti le circostanze della mancata predisposizione di un conto corrente dedicato da parte della banca e l'accettazione di titoli in garanzia obbligazioni convertibili diversi da quelli titoli di Stato o liquidità previsti nel contratto, non tenendo quindi una condotta adempiente secondo la Delib. Consob n. 12716 del 2000 e per avere altresì ritenuto insussistente il nesso di causalità col danno patito. 2. - La corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che a in punto di fatto, l'investitore dichiarò, nel questionario riempito nel mese di maggio del 2000, un'alta propensione al rischio e l'intento di perseguire l'elevata redditività degli investimenti il cliente iniziò ad investire in borsa sin dal 1986 ed aveva effettuato centinaia di operazioni FIB 30, sempre telefonando anche due o tre volte al giorno per seguirne l'andamento egli, pertanto, fu perfettamente consapevole dell'operatività dei contratti futures, avendo addirittura concordato con la precedente banca di ripartire i guadagni a metà e dovendo semmai agire con maggior prudenza, proprio per avere in passato già patito perdite il cliente, inoltre, ha espressamente ammesso di avere voluto operare in derivati ha concluso, quindi, per la piena consapevolezza del cliente della situazione al riguardo, sono state esaminate dalla corte d'appello le numerosissime telefonate, registrate e trascritte, intercorse con l'impiegato bancario b ancora in punto di fatto, vi è prova che l'impiegato bancario avvertì il cliente del prossimo superamento della soglia limite, ma egli insistette nel proseguire le operazioni c l'operazione di acquisto senza vendita di futures non fu inadeguata, in quanto non è tale quella solo vicina alla soglia limite del 50%, che non era stata superata, onde la banca fu adempiente per l'avvertenza in tal senso rivolta all'investitore, risultante dalle telefonate trascritte d pertanto, nè l'acquisto dei nove futures dell'agosto 2001, nè quello del settembre 2001 fu inadeguato per il cliente, per frequenza, tipologia, oggetto e dimensione, attesa la concreta situazione della pregressa operatività intensa e del patrimonio complessivo posseduto e la mancata apertura di un conto corrente dedicato, che potesse segnalare con maggiore immediatezza i guadagni e le perdite, rimane irrilevante, perchè il F. ha dichiarato di non avere mai controllato gli estratti conto e non ha mai contestato nessuna operazione, e soprattutto perchè che vi erano di continuo plurimi contatti quotidiani con la banca f la mancata costituzione in garanzia di obbligazioni, invece che di liquidità o titoli di Stato, a tutela della stessa banca, è condotta che non rileva nell'ambito dei dedotti omessi obblighi informativi, ma, semmai, può attenere alla quantificazione del danno, ove questo fosse stato inferiore in caso di diversa composizione della garanzia g quanto esposto porta anche ad escludere il nesso causale, non provato, dato che non si può presumere che egli, aduso ad investire in simili titoli con le accertate modalità, avrebbe desistito dall'acquisto ove avesse ricevuto ulteriori e diverse avvertenze vi è, anzi, la prova contraria, in quanto egli si oppose alla chiusura delle posizioni, impostagli d'imperio dalla banca, al fine di limitare le perdite. 3. - Ciò posto, la deduzione dei vizi di omesso esame di fatto decisivo, compiuta in tutti i motivi mediante il richiamo generico all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile in ciascuno, perchè all'indicazione della norma predetta non è mai seguita l'indicazione del fatto storico , il cui esame sia stato omesso cfr., per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 . 4. - Tutti i motivi si scontrano, anche laddove denunziano la violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con l'ostacolo della inammissibilità. La corte del merito ha ritenuto che le operazioni compiute furono adeguate al tipo di investitore dichiaratosi altamente propenso al rischio, che la banca non omise informazioni rilevanti, che non era superato il limite del 50% delle perdite al momento dell'esecuzione delle operazioni e che, al riguardo, la banca si preoccupò di informare vigorosamente e ripetutamente il cliente dell'approssimarsi di detta soglia. Nè - a fronte di simili accertamenti in fatto, rimessi alla sfera di esclusiva competenza riservata al giudice del merito - è fondata la tesi di ravvisare, in capo all'intermediario, una sorta di obbligo di diffidenza in ordine alla stessa dichiarazione del cliente sulla propria propensione al rischio e sull'attesa di ottenere elevati guadagni mediante investimenti altamente speculativi specie quando, come nella specie in fatto accertato, le concrete operazioni liberamente compiute dall'investitore abbiano riguardato derivati ad alto rischio, e parallele elevate possibilità di rendimento, di cui l'investitore sia stato momento per momento edotto cfr. gli ampi riferimenti alle telefonate quotidiane, riportati nella decisione impugnata . Neppure l'esistenza ex post di un profilo di investitore compulsivo può imporre all'intermediario l'obbligo di seguire sul piano psicologico o psichiatrico il cliente, quando non abbia ragioni di dubitare della sua capacità di intendere e di volere, essendo in tal senso tutelato dall'ordinamento l'affidamento del terzo, sino al limite della sua mala fede cfr. art. 428 c.c. circostanze, queste, che mai risultano neppure dedotte. Non coglie nel segno la censura, contenuta nel terzo motivo, secondo cui la corte d'appello avrebbe ritenuto l'adeguatezza delle operazioni sulla base del mero dato dell'avvenuta anteriore simile operatività, come risulta dalla ben più complessa motivazione della impugnata decisione, sopra ricordata. Infine, la corte del merito ha, del pari, adeguatamente spiegato la ragione per la quale nessun'efficienza causale ebbero - sulla perseveranza del cliente nel proseguire con le operazioni in derivati, poi rivelatesi in perdita - la mancata predisposizione di un conto corrente dedicato o l'accettazione di titoli in garanzia diversi da quelli convenuti. In sostanza, dunque, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4 fra le altre, Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 , risolvendosi così la censura in esame in una riproposizione del giudizio di fatto. Quanto all'avere la corte del merito accennato all'insussistenza anche del nesso di causalità col danno patito, valutazione riferita alla pregressa analoga operatività, si tratta, all'evidenza, di una seconda ratio decidendi, posto che costituisce l'esclusione di un secondo elemento oggettivo della fattispecie di responsabilità, la quale era già non integrata per la mancanza del primo fondamentale elemento della condotta inadempiente. Ne deriva l'applicazione del principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza e multis, Cass. 18 aprile 2017, n. 9752 Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108 Cass. 3 novembre 2011, n. 22753 Cass. 24 maggio 2006, n. 12372 . 5. - La condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre agli esborsi per Euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento sui compensi ed agli accessori di legge. Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.