Protezione internazionale: inammissibile il ricorso la cui procura in calce non certifichi la data di rilascio

Per assolvere alla funzione certificatoria oggetto dell’art. 35-bis, d. lgs. n. 25/2008, la procura alle liti per proporre ricorso per cassazione deve contenere la data di rilascio da parte del difensore, altrimenti il ricorso è inammissibile.

Questa la decisione della Seconda sezione civile della Corte di Cassazione n. 16921/20, depositata l’11 agosto. Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso dell’attuale ricorrente, il quale aveva impugnato il provvedimento con cui la commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale . Per questo motivo, lo stesso propone ricorso per cassazione. Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile , in quanto la procura in calce al ricorso non possiede alcuna indicazione circa la data di rilascio , non risultando dunque la prescritta certificazione del difensore della data di rilascio in suo favore”, prevista dall’art. 35- bis , comma 13, quinto periodo, d. lgs. n. 25/2008, al fine di dare conto, a pena di inammissibilità, del suo conferimento successivamente alla comunicazione del decreto impugnato. A tal proposito, la Corte richiama un recentissimo precedente giurisprudenziale sentenza n. 1047/20 , evidenziando che in tema di protezione internazionale vale il principio secondo cui, proprio ai sensi dell’art. 35- bis citato, il conferimento della procura alle liti finalizzato a proporre ricorso per cassazione, per poter assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, deve essere certificato mediante la data di rilascio da parte del difensore. Dunque, risulta inammissibile il ricorso nel caso in cui la procura, che nel caso di specie era stata apposta in calce al ricorso, non indichi la data in cui sia stata conferita, poiché la sola autentica della firma non soddisfa la funzione certificatoria richiesta dalla norma. Per questo motivo, la Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 4 febbraio – 11 agosto 2020, n. 16921 Presidente Manna – Relatore Dongiacomo Fatti di causa A.E. , nato in omissis , ha impugnato il provvedimento, notificato il 27/5/2017, con il quale la commissione territoriale ha respinto la sua domanda di protezione internazionale. Il tribunale di Venezia, con decreto l’8/5/2019, ha rigettato il ricorso. A.E. , con ricorso notificato in data 7/6/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto. Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione. Ragioni della decisione 1.1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. La procura in calce al ricorso, invero, non contiene l’indicazione della data di rilascio per cui, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quinto periodo, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio in suo favore , quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, del suo conferimento in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato 1.3. Intanto, questa Corte ha statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poiché tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 Cass. n. 17717 del 2018 . 1.4. In fattispecie analoga, poi, questa Corte ha ritenuto l’inammissibilità della procura su foglio separato e spillato in calce, ma niente consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna Cass. 30620 del 2019 . 1.5. In effetti, in materia di protezione internazionale, vale il principio per cui, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso nel quale la procura nella specie, apposta in calce all’atto non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria Cass. n. 1047 del 2020 . 1.6. Nulla per le spese di lite, in difetto di vera e propria attività difensiva ad opera del ministero resistente. 1.7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede dichiara l’inammissibilità del ricorso dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.