Pignoramento presso terzi di un credito già azionato in sede esecutiva e oneri del terzo pignorato

Nel caso in cui un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che sia già stato azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato deve dichiarare tale circostanza ex art. 547 c.p.c., altrimenti rischia di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia nei confronti del creditor creditoris.

Così la Cassazione con la sentenza n. 14597/20, depositata il 9 luglio. Una compagnia assicurativa notificava a Tizio un precetto di pagamento per il recupero di una somma di denaro successivamente veniva eseguito un pignoramento mobiliare presso il debitore e subito dopo venivano notificati due atti di pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., da parte di creditori della compagnia. Tizio proponeva, allora, opposizione all’esecuzione intrapresa dalla compagnia di assicurazione, deducendone l’improseguibilità ed inammissibilità in quanto il credito azionato era stato, a sua volta, oggetto di pignoramento da parte di creditori della stessa creditrice, sicché egli era divenuto terzo pignorato . Il giudice dell’esecuzione, sospesa la procedura esecutiva, assegnava un termine per introdurre l’opposizione nel merito dinanzi al GdP che rigettava l’opposizione, rilevando che il pignoramento presso terzi era stato eseguito solo dopo che aveva avuto inizio la procedura esecutiva intrapresa dalla società. L’opponente impugnava tale pronuncia, ma il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, rigettava il gravame. Intervengono così i Giudici di legittimità. In particolare, il ricorrente sostiene che il pignoramento eseguito dal creditor creditoris avrebbe determinato l’insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme dovute alla compagnia assicurativa, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva . A tal riguardo, con la sentenza in oggetto, i Supremi Giudici affermano che nel caso in cui un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva , il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ex art. 547 c.p.c., altrimenti rischia di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest’ultimo – proseguono i Giudici - apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c. . Sulla base di questo nuovo principio affermato in materia, deve escludersi nel caso in esame che il pignoramento mobiliare eseguito sia divenuto improseguibile per effetto del pignoramento del credito azionato dalla compagnia assicurativa. Il giudice del gravame ha correttamente rigettato l’opposizione all’esecuzione basata su l’insorgenza di un obbligo di custodia ai sensi dell’art. 543 c.p.c., in realtà insussistente. Pertanto, il ricorso è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 febbraio – 9 luglio 2020, n. 14597 Presidente De Stefano – Relatore D’Arrigo Fatti di causa Ina Assitalia S.p.a. oggi Generali Italia S.p.a. notificava a C.B. un precetto di pagamento per il recupero della somma di Euro 1.854,44. In data 4 settembre 2008, veniva eseguito un pignoramento mobiliare presso il debitore. Il 17 ottobre 2008 venivano notificati allo stesso C. due atti di pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., da parte di Cr.Gu. e di Ci.Os. , creditori della Ina Assitalia S.p.a Il C. proponeva, allora, opposizione all’esecuzione intrapresa da Ina Assitalia S.p.a., deducendone l’improseguibilità ed inammissibilità in quanto il credito azionato era stato, a sua volta, oggetto di pignoramento da parte di creditori della stessa creditrice, sicché egli era divenuto terzo pignorato, con gli obblighi di custodia delle somme dovute ex art. 546 c.p.c Il giudice dell’esecuzione, sospesa la procedura esecutiva, assegnava un termine per introdurre l’opposizione nel merito dinanzi al Giudice di pace di Roma, competente per valore. Quest’ultimo rigettava l’opposizione, rilevando che il pignoramento presso terzi era stato eseguito solo dopo che aveva avuto inizio la procedura esecutiva intrapresa da Ina Assitalia S.p.a L’opponente impugnava tale pronuncia, ma il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, rigettava il gravame, C.B. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza. Generali Italia S.p.a. già Ina Assitalia S.p.a. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie difensive, ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione Con un univo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480, 492, 543, 546, 615 c.p.c., nonché degli artt. 632, 388 e 334 c.p Egli sostiene che il pignoramento eseguito - ai sensi dell’art. 543 c.p.c. - dal creditor creditoris avrebbe determinato l’insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme dovute alla compagnia assicurativa, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva. Altrimenti, si determinerebbe la sottrazione del compendio pignorato, in violazione degli artt. 334 e 388 c.p Il vincolo di indisponibilità determinatosi ex art. 546 c.p.c., renderebbe improseguibile ogni altra azione esecutiva sui medesimi beni, anche se precedente. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Infatti, è agevole rilevare che il pignoramento eseguito dalla Ina Assitalia S.p.a. ricade su beni del C. , rimasto inadempiente al precetto di pagamento. I pignoramenti eseguiti ad istanza del Cr. e del Ci. hanno ad oggetto il credito vantato dalla Ina Assitalia S.p.a. nei confronti del C. . Le procedure esecutive hanno, quindi, oggetti differenti e non vi è neppure coincidenza soggettiva, dal momento che il debitore esecutato è il C. nella prima e l’Ina Assitalia S.p.a. nelle altre. Pertanto, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, in virtù del solo pignoramento, ad opera del Cr. e del Ci. , del credito vantato da Ina Assitalia S.p.a. verso il C. non può venire meno certamente la generale destinazione di tutto il patrimonio di quest’ultimo - ivi compresi pure i beni mobili pignorati dalla compagnia assicurativa - a garanzia delle sue obbligazioni del primo verso la società. Infatti, i pignoramenti del Cr. e del Ci. hanno ad oggetto il credito dell’Ina Assitalia S.p.a. nei confronti del C. , non i beni che tale società ha pignorato al proprio debitore. Al contempo, i pignoramenti di quel credito non possono implicare neppure, da soli, il venir meno della sua titolarità in capo al creditore originario e della sua legittimazione ad azionarlo esecutivamente. Non vi è, quindi, alcuna conseguenza automatica sull’azione esecutiva intentata in forza di tale credito l’una e l’altra vengono meno, invece, soltanto con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., con cui il giudice dell’espropriazione presso terzi dispone la sostituzione al suo titolare originario del creditore pignorante. Pertanto, fino all’eventuale ordinanza di assegnazione, i pignoramenti del Ci. e del Cr. non hanno implicato altro che l’onere per il debitor debitoris C. di non adempiere, se non a rischio di non liberarsi dell’obbligazione originaria e così di dover pagare ancora una volta. Non è però previsto alcun ufficioso coordinamento tra le due procedure, l’una a soddisfacimento di un credito e l’altra che colpisca quest’ultimo, ma da parte di un diverso creditore sono differenti, nel senso almeno di non perfettamente coincidenti, i soggetti e certamente differenti gli oggetti. Pertanto, non opera alcuno degli strumenti previsti dal codice di rito per coordinarle, potendo legittimamente i giudici dell’esecuzione preposti ad ognuna delle due ignorare l’esistenza dell’altra, finché gli interessati non portino a loro conoscenza una simile situazione. Tuttavia, in favore dei creditori del creditore procedente è previsto il diverso istituto della sostituzione di cui all’art. 511 c.p.c., che essi possono attivare per beneficiare delle azioni esecutive già in corso, intervenendovi per soddisfare i propri diversi crediti pur senza avere titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato dal proprio debitore. In questo contesto, l’unico titolare di un autentico onere di allegazione è il debitore esecutato nella prima procedura, a sua volta debitor debitoris nella seconda, il quale dovrà rendere edotti i giudici dell’esecuzione dell’una e dell’altra e gli altri soggetti legittimamente ignari della sopravvenuta contemporanea pendenza delle due procedure. Il C. , pertanto, non poteva rendere come invece lascia intendere il Tribunale una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., di contenuto negativo egli era davvero debitore della Ina Assitalia S.p.a. per giunta, in forza di un titolo esecutivo e doveva dichiararsi tale. Egli aveva, però, a seconda dei tempi delle due procedure, la possibilità - di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso la procedura mobiliare intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui fosse stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione dell’Ina Assitalia S.p.a. con i creditori che quel credito avevano pignorato - di rendere, nella procedura di espropriazione presso terzi, una dichiarazione titolata, completa cioè delle circostanze idonee però a proteggerlo dal rischio di un adempimento non satisfattivo. In questa seconda ipotesi avrebbe dovuto, perciò, aggiungere che il credito pignorato era stato portato ad esecuzione forzata e che per la sua realizzazione erano stati sottoposti ad espropriazione, ancora in corso, alcuni suoi beni mobili. In sostanza, avrebbe dovuto avvertire il Cr. e il Ci. della circostanza che i pignoramenti presso terzi da costoro effettuati contro la Ina Assitalia S.p.a. avevano ad oggetto non un credito bonum, cioè vantato nei confronti di un terzo solvibile e solvente, bensì su un credito a sofferenza , già azionato - a sua volta - in sede esecutiva. Tale onere di completezza della dichiarazione di quantità, anche al di là di quanto espressamente prescritto dagli artt. 547 e 550 c.p.c., può bene ricollegarsi anche al ruolo di ausiliario del giudice che il terzo pignorato acquista nell’ambito della procedura ex artt. 543 c.p.c. e segg. ruolo che lo onera di portare a conoscenza del giudice dell’esecuzione e delle parti tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo. Omettendo tale informazione e così privando i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell’art. 511 c.p.c., il terzo pignorato si trova esposto al rischio di dover pagare due volte. Più esattamente, egli dovrà pagare ai creditori della compagnia assicurativa l’importo di cui si è dichiarato debitore sic et simpliciter e, contemporaneamente, subirà il completamento dell’espropriazione dei beni staggiti dall’Ina Assistalia S.p.a Qualora il C. avesse, invece, reso una dichiarazione completa, si sarebbero profilate due eventualità. La prima è che il credito vantato dall’Ina Assitalia S.p.a. nei confronti del C. fosse assegnato al Cr. e al Ci. prima che l’espropriazione mobiliare promossa dalla compagnia assicurativa nei confronti dell’opponente si concludesse. In tal caso, il Cr. e il Ci. , succedendo, per effetto dell’ordinanza di assegnazione, nel credito di Ina Assitalia S.p.a., avrebbero avuto titolo per proseguire nell’espropriazione da questa intrapresa contro il C. , secondo le regole generali sulla successione a titolo particolare nel diritto art. 111 c.p.c. . L’altra eventualità è che, onde evitare che l’Ina Assitalia s.p.a. incassasse il ricavato della vendita dei beni del C. , il Cr. e il Ci. , senza attendere che intervenisse l’ordinanza di assegnazione, avrebbero potuto fare istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c. . Va dunque affermato il seguente principio di diritto Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest’ultimo, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c. . In applicazione di tale principio, deve escludersi che il pignoramento mobiliare eseguito ai danni del C. sia divenuto improseguibile per effetto del pignoramento del credito azionato dalla Ina Assitalia s.p.a Il giudice del gravame ha, quindi, correttamente rigettato l’opposizione all’esecuzione basata su l’insorgenza di un obbligo di custodia ex art. 543 c.p.c., in realtà insussistente. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo. Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 . P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.