Protezione internazionale e data di rilascio della procura alle liti per il ricorso in Cassazione

In materia di protezione internazionale, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso nel quale la procura non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma.

Questo il principio chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 14346/20, depositata l’8 luglio. Un cittadino straniero, che si vedeva negato il riconoscimento della protezione internazionale sia dalla Commissione territoriale che dal Tribunale, proponeva ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge. La Cassazione, ritenendo inammissibile il ricorso, rileva la non specificità e l’incompletezza della procura alle liti apposta a margine del ricorso presentato dal cittadino straniero. Infatti, nel documento non è indicata la data di rilascio e dunque, in violazione dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio in suo favore, imposta al fine di dimostrare che la procura alle liti è stata rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato . A tal proposito i Giudici, dunque, esprimono il principio di diritto secondo cui in materia di protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato , va certificato nella sua data di rilascio dal difensore ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura nella specie, apposta a margine dell’atto non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria . Chiarito questo, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 19 dicembre 2019 – 8 luglio 2020, n. 14346 Presidente Manna – Relatore Scrima Fatti di causa S.M. , cittadino omissis , ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia e avverso il decreto n. 3894/2018 del Tribunale di Brescia, depositato in data 18 agosto 2018, di rigetto del ricorso dallo stesso proposto in primo grado e volto ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia . 2. Con il secondo motivo si deduce Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in merito alla domanda di protezione sussidiaria - Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 - Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 . 3. Con il terzo motivo si lamenta Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 difetto di giudicato sulla domanda del ricorrente di permesso di soggiorno . 4. Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile, stante la non specificità e l’incompletezza della procura apposta a margine della prima pagina del ricorso, documento nel quale non è indicata la data di rilascio e così, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quinto periodo, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio in suo favore , quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, del suo conferimento in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato . Si osserva al riguardo che questa Corte già ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poiché tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’Interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 Cass. 5/07/2018, n. 17717 e, in fattispecie analoga, questa medesima Corte ha concluso per la inammissibilità della procura su foglio separato e spillato in calce, ma niente consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna Cass., ord., 25/11/2019, n. 30620 . Ed invero, la specialità della norma deriva dalla peculiare connotazione pubblicistica che la certificazione , quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura per esso, non si ha mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi invece al difensore un atto di fidefacienza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato ne deriva che tale certificazione implica di necessità l’asseverazione qualificata - possibile solo in capo al difensore investito del mandato ad impugnare per cassazione e a ciò abilitato - della presenza del richiedente protezione - di regola - nel territorio dello Stato, così formandosi un documento firmato, a sua volta, in presenza del difensore e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore la locuzione impiegata certificazione , rinviando in modo specifico ad un unico soggetto autore della condotta e alla correlativa responsabilità, appare invero strettamente connessa ad un modo predeterminato, scelto dalla legge, di far risultare la posteriorità del mandato rispetto alla comunicazione del decreto, perciò integrando direttamente, accanto ad una funzione di controllo - come visto - della sottoscrizione e della sua provenienza e, con essa, della volontà di impugnare, ex art. 83 c.p.c. , una speciale potestà asseverativa, di fidefacienza, conferita ex lege al difensore abilitato. Va dunque espresso il seguente principio in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura nella specie, apposta a margine dell’atto non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535 v. anche Cass. 5/04/2019, n. 9660 Cass., ord., 30/10/2019, n. 27867 Cass., ord., 14710/2019, n. 25862 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del Ministero controricorrente, in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.