Inammissibilità del reclamo per difetto di procura

Ai sensi degli artt. 82 e 83 c.p.c., le parti, fuori dai casi consentiti dalla legge, devono stare in giudizio attraverso il ministero o l’assistenza di un difensore, munito di valida procura, da conferire con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La Corte d’Appello di Potenza, con il decreto in esame dello scorso 16 gennaio 2020, si trova ad affrontare l’eccezione sollevata dall’appellante in ordine all’inammissibilità del reclamo innanzi ad essa per difetto di procura . Al riguardo, ai sensi degli artt. 82 e 83 c.p.c., le parti, fuori dai casi consentiti dalla legge, devono stare in giudizio attraverso il ministero o l’assistenza di un difensore , munito di valida procura, da conferire con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Occorre però fare distinzione tra inesistenza della procura e invalidità o inefficacia della stessa, ricorrendo la prima ipotesi quando l’atto non sia stato proprio conferito, risulti essere falso o rilasciato da un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio. Ebbene, nel caso sottoposto dinanzi alla Corte territoriale si è in presenza di un’ipotesi di inesistenza e non di invalidità della procura, in quanto questa, allegata al reclamo, risulta essere stata rilasciata dal soggetto preposto al proprio difensore per la rappresentanza nel giudizio di separazione, e quindi per un giudizio diverso da quello in esame avente ad oggetto il reclamo di cui all’art. 739 c.p.c. avverso il decreto del Tribunale per i minorenni che ha dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale. Trattandosi di procura inesistente e non nulla, tale vizio non può essere sanato attraverso la trasmissione telematica di altra procura relativa al giudizio in esame. Per tali motivi, la Corte distrettuale dichiara inammissibile il reclamo.

Corte d’Appello di Potenza, sez. Civile, decreto 16 gennaio 2020 Presidente Sinisi – Relatore Sabbato Con il decreto oggetto di reclamo, il Tribunale per i Minorenni di Potenza, richiamato il precedente decreto del 16 marzo 2017, con cui disponeva il divieto di incontri tra e la figlia omissis ha dichiarato quest'ultimo decaduto dalla responsabilità genitoriale riguardo ai tre figli omissis confermando il divieto di rapporti tra il padre e la figlia omissis ha disposto che i Servizi Sociali del Comune di S. avviassero omissis ad un percorso volto a valutare le sue competenze genitoriali e le sue prospettive di acquisizione di sufficiente autonomia, onde favorire l'uscita, in tempi ragionevoli, di madre e figli dalla struttura che li ospita. Con reclamo ex articolo 739 c.p.c. depositato in data 27 febbraio 2019, omissis ha impugnato il provvedimento in esame, notificatogli in data 19 febbraio 2019, deducendo, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale per i Minorenni di Potenza, pendente tra le medesime parti giudizio di separazione incardinato con ricorso del 12 settembre 2016 e, nel merito, l'errata valutazione dei fatti per come operata dal Tribunale per essersi basato esclusivamente sul contenuto della relazione del 22 settembre 2018, redatta dal responsabile della struttura ove sono collocati i minori, unitamente alla madre, senza operare alcuna considerazione in ordine alle istanze difensive avanzate, ribadendo, inoltre, che la circostanza di non essersi recato da circa un anno presso la struttura per incontrare i figli era stata determinata non da disinteresse affettivo ma dalla necessità di assistere il fratello omissis , solo e gravemente malato, poi deceduto e, quindi, anche dalla sopravvenuta perdita economica, provvedendo il fratello ad aiutarlo economicamente negli spostamenti da Senise, luogo di residenza, a Montalbano Jonico, sede della struttura ospitante, ove la madre ed i figli erano stati condotti a seguito della denuncia - querela proposta dalla stessa omissis e dell'abbandono dell'abitazione familiare. Evidenziava, inoltre, il mutamento dell'atteggiamento della figlia omissis dopo l'ingresso in casa-famiglia, tale da determinare l'interruzione dei loro contatti. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale per i Minorenni e nel merito revocarsi il decreto per le ragioni esposte in narrativa. Si è costituita nella presente fase omissis con comparsa di costituzione in atti, concludendo per il rigetto del reclamo, con vittoria di spese. All'udienza del 16 gennaio 2020, sentiti i difensori ielle parti, la Corte si è riservata di decidere. Preliminarmente, la Corte osserva che il rechino ex articolo 739 c.p.c. benché caratterizzato dalla speditezza e dall'informalità del rito, non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma Cass. numero 4719/2008 . Nelle procedure camerali, le quali si concludono con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e, quindi, suscettibili di acquistare autorità di giudicato, e tale è, per esempio, la pronuncia che, in sede di procedura ex articolo 710 c.p.c. disponga la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, trovano piena applicazione i principi del processo di cognizione relativi all'onere di impugnazione e alla conseguente delimitazione dell'ambito del riesame da parte del giudice di secondo grado alle questioni a lui devolute con i motivi di gravame. Da ciò, consegue, tra l'altro, che, qualora il provvedimento di primo grado venga tempestivamente investito, ad opera di una delle parti, di reclamo innanzi alla Corte d'Appello, la controparte è abilita, si, ad introdurre specifiche istanze di riesame e di riforma del provvedimento stesso per ragioni diverse e contrapposte, ma deve farlo con adeguata tempestività e con memoria da depositare, al più tardi, alla prima udienza, mentre non le è consentito di aggiungere poi, nell'ulteriore corso del procedimento di gravame, ulteriori motivi di impugnazione Cass. numero 6011/2003 . Anche nel procedimento camerale, in difetto di diversa previsione di legge, opera la regola secondo cui il giudice del reclamo deve decidere nel merito, pure se riscontri vizi del procedimento, in ossequio al principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione, fatte salve, tuttavia, le ipotesi tassativamente previste dagli articolo 353 e 354 c.p.c. tra cui l'ipotesi di violazione del contraddittorio Cass. numero 6671/2006 . La natura integralmente ed automaticamente sostitutiva della decisione impugnata che deve riconoscersi al cd. reclamo camerale di cui all'articolo 739 c.p.c. fa si, invece, che quando lo stesso si rivolge nei confronti di un provvedimento camerale che non abbia carattere sostanzialmente decisorio, il reclamante non ha alcun onere di specificazione dei motivi di impugnazione e, quindi, il giudice di secondo grado è automaticamente investito dell'esame della domanda giudiziale, senza essere in alcun modo vincolato dalla pronuncia impugnata e dalle censure a questa rivolte dal reclamante. Ne deriva che il reclamo non deve essere specificamente motivato quando è rivolto contro un decreto che, sebbene finalizzato a dirimere una controversia tra parti contrapposte, non ha, tuttavia, il carattere sostanziale di una sentenza, non essendo rivolto a dirimere con efficacia di giudicato sulla situazione giuridica sostanzialmente controversa. Fatte queste brevi considerazioni di carattere generale, passando, preliminarmente, all'esame dell'eccezione sollevata dalla reclamata in ordine all'inammissibilità del reclamo per difetto di procura, occorre evidenziarne la sua fondatezza. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articolo 82 e 83 c.p.c. le parti, fuori dei casi consentiti dalla legge, devono stare in giudizio attraverso il ministero o l'assistenza di un difensore, munito di valida procura, da conferire per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Occorre distinguere l'ipotesi dell'inesistenza da quella della invalidità/inefficacia della procura, ricorrendo la prima ipotesi quando l'atto non sia stato proprio conferito, risulti essere falso, oppure rilasciato da un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio e l'inesistenza del conferimento della procura comporta l'impossibilità che gli effetti processuali si producano in capo alla parte, dovendosi, pertanto, escludere il ricorso al meccanismo sanante previsto dall'articolo 182, comma 2, c.p.c. applicabile esclusivamente alle ipotesi di invalidità/inefficacia della procura. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore, poiché la sanatoria prevista dall'articolo 182, comma 2, c.p.c. come modificato dall'articolo 46, comma 2, della L. numero 69 del 2009 , presupponendo che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, si applica nelle ipotesi di nullità, ma non di originaria inesistenza della procura Casi. numero 24257/2018 Sezioni Unite numero 10414/2017 . Nel caso in esame siamo in presenza di un'ipotesi di inesistenza e non di invalidità in quanto la procura versata in atti ed allegata al presente reclamo risulta essere stata rilasciata dal omissis in favore dell'avv.to Giuseppe Iannotta per la rappresentanza nel presente giudizio di separazione e, quindi, per un giudizio diverso da quello in esame ed avente ad oggetto il reclamo ex articolo 739 c.p.c. avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Potenza che ha dichiarato la decadenza del dalla responsabilità genitoriale. Trattandosi, come detto di procura inesistente e non nulla, tale vizio non può ritenersi sanato attraverso la trasmissione telematica di altra procura relativa al giudizio in esame il 18 settembre 2019, data precedente all'udienza e, quindi, senza neanche l'attivazione della procedura di regolarizzazione degli atti processuali di cui all'articolo 182, comma 2, c.p.c., peraltro, come detto, riferibile ai soli casi di nullità e non di inesistenza della procura. Questo Collegio è a conoscenza del diverso orientar lento espresso da altra sezione della Corte di Cassazione numero 10885/2018, secondo cui L'articolo 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'articolo 46, comma 2, L. numero 69 del 2009, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc , senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenti della stessa . Ritiene, però, il Collegio che il richiamo contenuto nell'articolo 182, comma 2, all'ipotesi di procura nulla non possa rendere possibile l'applicazione della norma de qua alla diversa fattispecie dell'inesistenza. Il reclamo, quindi, è inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio in quanto esso, pur inserendosi in una situazione di conflitto tra i coniugi, ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli articolo 91 e segg. cod. proc. civ. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso. Ne consegue che le spese relative al procedimento in oggetto devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l'iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento Cass. numero 4706/2001 numero 650/03 numero 13892/2003 . P.Q.M. la Corte, letti gli atti, così provvede a dichiara inammissibile il reclamo b nulla per le spese del presente giudizio.