Niente permesso di soggiorno: sì all’espulsione e al trattenimento dello straniero senza legami in Italia

Legittimo il decreto della Prefettura che prevede l’accompagnamento coattivo alla frontiera e che intanto impone il trattenimento presso il ‘Centro di permanenza per i rimpatri’. Decisiva la mancanza di prove sull’esistenza di legami in Italia e sulla disponibilità di un domicilio o di un alloggio.

Straniero sorpreso senza permesso di soggiorno . Legittimo, di conseguenza, il provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera. E legittimo anche il trattenimento presso il ‘Centro di permanenza per i rimpatri’ nel periodo necessario all’esecuzione del decreto emesso dalla Prefettura decisiva la mancanza di prove su legami in Italia e sulla disponibilità di un domicilio. Cassazione, ordinanza n. 13740, sez. I Civile, depositata il 3 luglio 2020 A valutare come corretto il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura nei confronti di un cittadino albanese, presente in Italia senza permesso di soggiorno, provvede innanzitutto il Giudice di pace. Allo stesso tempo, viene confermata la legittimità del trattenimento dello straniero nel ‘Centro di permanenza per i rimpatri’ in attesa dell’esecuzione del decreto. Per il Giudice di pace è evidente il pericolo che lo straniero possa sottrarsi al rimpatrio , non avendo fornito alcuna prova dell’esistenza di legami familiari in Italia e non essendo stato in grado di indicare alcun domicilio o alloggio all’atto del fermo . Infruttuosa la decisione dello straniero di proporre ricorso in Cassazione. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, il provvedimento della Prefettura non è discutibile, poiché la mancanza del permesso di soggiorno è elemento autonomamente valutabile ai fini della declaratoria di legittimità del provvedimento prefettizio . Senza dimenticare, poi, viene aggiunto, che l’uomo non è stato in grado di provare l’esistenza di legami in Italia . Legittimo, quindi, il decreto di espulsione alla luce del dato di fatto rappresentato dalla assenza del permesso di soggiorno .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 2 ottobre 2020 – 3 luglio 2020, numero 13740 Presidente Cristiano – Relatore Rubino Fatti di causa rilevato che Vu. GJ., nato in omissis , propone ricorso per cassazione articolato in due motivi nei confronti della Prefettura e della Questura di Padova, avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Padova, resa il 20.2.2018, con la quale veniva rigettata la sua opposizione avverso il decreto di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, emesso dal Prefetto di Padova in data 22.11.2017, notificato al ricorrente in pari data, cui aveva fatto seguito il suo trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Bari, in attesa dell'esecuzione del decreto con tale provvedimento il giudice di pace convalidava il decreto di espulsione, affermando che sussistenza il pericolo che lo straniero si sottraesse al rimpatrio, non avendo fornito alcuna prova dell'esistenza di legami familiari in Italia e non essendo stato in grado di indicare alcun domicilio o alloggio all'atto del fermo le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Ritenuto che con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 134, comma 1, c.p.c. e l'omessa o insufficiente motivazione in ordine alle questioni di fatto o di diritto che hanno determinato la decisione, anche in relazioni alle deduzioni difensive svolte in sede di ricorso in ordine alla natura ed effettività dei suoi legami sul territorio nazionale con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità del decreto impugnato rectius ordinanza, o forse fa ancora rif al decreto di espulsione e denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 13, quarto comma bis del t.u. immigrazione e la violazione dell'art. 13 comma 5 del d.lgs. numero 286 del 1998, per non avergli concesso un termine per la partenza volontaria, pur esistendone i requisiti il primo motivo di ricorso è inammissibile atteso che, pur formalmente denunciando la violazione del contenuto-forma dell'ordinanza previsto dall'art. 134 c.p.c. sembra sostanziarsi in una critica alla motivazione adottata, censurando peraltro presunte omissioni senza però allegare dove e quando nel corso del processo le relative questioni pericolosità sociale, legami familiari, personalità del soggetto siano state in precedenza introdotte, in presenza, del resto, di un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b del D.Lgs. numero 286 del 1998 mancanza permesso di soggiorno , che è elemento autonomamente valutabile ai fini della declaratoria di legittimità del provvedimento prefettizio. La motivazione del giudice di pace, benché stringata, non è meramente apparente e da conto del fatto che il ricorrente non è stato in grado di provare i legami in Italia, né rivolta alla Prefettura ne avere riscontro, né il ricorrente indica quali fatti specifici e decisivi, da lui sottoposti al giudice, non siano stati presi in considerazione a questo fine il secondo motivo di ricorso è infondato, atteso che il provvedimento appare conforme all'insegnamento di questa Corte secondo cui in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto in assenza di cause di giustificazione , revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell'eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore, trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione Sez. 6-1, Ordinanza numero 12976 del 22/06/2016 non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo gli intimati svolto difese sussistono i presupposti oggettivi, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.numero -115/20024, per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ma il procedimento risulta esente. P.Q.M. rigetta il ricorso.