‘Scout speed’ in modalità dinamica: lo scarso traffico salva l’automobilista

Confermata in secondo grado l’illegittimità del verbale. Decisiva la mancata contestazione immediata, assolutamente non giustifica alla luce delle condizioni del traffico. L’automobilista può sperare di evitare definitivamente la multa per eccesso di velocità.

Sospiro di sollievo per l’automobilista beccato a violare il limite di velocità. L’utilizzo del sistema ‘Scout speed’ in modalità dinamica, cioè piazzando l’apparecchio su un’auto di servizio in movimento, non può giustificare a prescindere la non immediata contestazione della violazione compiuta alla regola fissata dal Codice della strada. A maggior ragione quando, poi, il traffico è davvero minimo Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 511/20, sez. II Civile, depositata il 4 giugno . A dare il ‘la’ alla battaglia legale è il verbale – della Polizia municipale – recapitato a un automobilista, sanzionato per avere violato il limite di velocità . L’amara sorpresa viene mal digerita dall’uomo, che impugna il provvedimento, ponendo in rilievo soprattutto la mancanza di motivazione in ordine alla non immediata contestazione della violazione rilevata tramite autovelox ‘Scout speed’ in modalità dinamica . A dargli ragione provvede il Giudice di pace, annullando il verbale e ritenendo evidente che in alcun modo è stata giustificata l’omessa contestazione immediata nei confronti dell’automobilista. Questa decisione si spiega innanzitutto alla luce delle caratteristiche principali del cosiddetto ‘Scout speed’ esso difatti è installato a bordo delle auto di servizio, quindi viene utilizzato con la presenza e sotto il diretto controllo dell’agente di polizia, e perciò, a meno di clamorose situazioni sfavorevoli, consente di raggiungere l’automobilista e di provvedere alla contestazione immediata della violazione da lui compiuta. E in questo caso specifico non c’erano, secondo il Giudice di pace, i presupposti per ritenere assai difficoltosa l’azione degli agenti, che avrebbero potuto tranquillamente fermare l’uomo alla guida. A confermare la vittoria dell’automobilista è il Tribunale di Reggio Emilia, ritenendo non sufficiente il richiamo fatto dal legale dell’ente locale al verbale di accertamento in cui, in sostanza, si sancisce che la violazione non è stata subito contestata in quanto rilevata attraverso apparecchio omologato che, come previsto dal Codice della strada, non impone come necessaria la contestazione immediata . Su questo punto, però, dal Tribunale ribattono che la contestazione differita, a seguito di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dalla polizia, è possibile in tre diversi casi , cioè determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari Per i giudici di secondo grado è evidentemente errata la linea difensiva secondo cui la mancata immediata contestazione è derivata sostanzialmente dalle caratteristiche dello strumento utilizzato e dalla sostanziale impossibilità di fermare il veicolo nell’immediatezza della violazione. Innanzitutto, lo ‘Scout speed’ è un autovelox che rende possibile l’installazione anche all’interno dei veicoli della Polizia, e quindi può operare anche laddove l’automobile della Polizia stessa sia in movimento , perciò, osservano i giudici, è certamente ben possibile, in linea teorica, contestare la violazione subito. In questo caso, poi, si è appurato che il rilevamento della velocità è stato eseguito proprio con lo ‘Scout speed’ utilizzato in modalità dinamica, cioè con il suo utilizzo su un veicolo in movimento della Polizia municipale e che il rilevamento, pur se i veicoli marciavano ovviamente in direzione opposta, è avvenuto in avvicinamento e non in un momento successivo al passaggio del veicolo privato, con la conseguenza che la violazione è stata accertata con fotografia frontale a distanza già prima dell’incrocio tra i veicoli . Infine, si è accertato anche che l’infrazione è stata commessa in tratto di carreggiata a doppio senso di circolazione, con scarso traffico e in un orario diurno, di primo pomeriggio questi elementi, osservano i giudici, avrebbero reso possibile una contestazione immediata della violazione. Così è proprio il verbale redatto dagli agenti della Polizia municipale a salvare l’automobilista, poiché la lettura di quel documento è sufficiente per considerare escluse radicalmente tutte e tre le ragioni possibili per una mancata contestazione immediata della violazione .

Tribunale di Reggio Emilia, sez. II Civile, sentenza 4 giugno 2020, n. 511 Giudice Morlini Fatto La controversia trae origine da un verbale con il quale la Unione Comuni Pianura Reggiana ha contestato a omissis la violazione dell'articolo 142 comma 8 C.d.S., rilevata tramite autovelox Scout Speed in modalità dinamica. omissis ha impugnato il provvedimento avanti al Giudice di Pace di Reggio Emilia, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla non immediata contestazione, la mancanza di cartelli di preavviso, l'assenza di omologazione e di taratura dello strumento, la violazione delle norme dettate a tutela della riservatezza e del principio di uguaglianza. Il giudice di prime cure, disattendendo le difese della Polizia Municipale, ha annullato il verbale, ritenendo fondato il motivo relativo all'assenza di motivazione in ordine all'omessa contestazione immediata e quello relativo alla mancanza di cartelli di preavviso. Avverso la sentenza interpone il presente appello l'Unione Comuni Pianura Reggiana, mentre resiste omissis . Non essendo stata richiesta attività istruttoria, la causa è decisa sulla base delle prospettazioni delle parti e della documentazione gli atti. In particolare, a seguito del mutamento del rito ex articolo 4 D.Lgs. n. 150/2011 da parte di questo Giudice, nel frattempo nominato nuovo istruttore, la decisione è resa con le modalità del rito del lavoro ex art. 429 c.p.c. stante il disposto di cui all'articolo 7 D.Lgs. n. 150/2011. a L'appello è infondato, e pertanto va rigettato, pur se vanno integrate le argomentazioni Diritto utilizzate dal Giudice di Pace circa la mancata motivazione dell'omessa contestazione immediata della violazione. In proposito, va innanzitutto evidenziato che la contestazione immediata imposta all'articolo 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, svolgendo una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa e la limitazione del diritto di conoscere sùbito l'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi espressamente indicati nel verbale, conseguendo altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e dei successivi atti procedimentali. Tanto esposto in linea di diritto, si osserva in linea di fatto che, nel caso di specie, risulta per tabulas che il verbale di accertamento ha dato atto che la violazione non è stata sùbito contestata in quanto rilevata attraverso apparecchiatura omologata, la cui contestazione immediata non è necessaria come disposto dell'articolo 201 comma 1 bis lettera e C.d.S. . Tuttavia, si osserva che il richiamato articolo 201 comma l bis legittima la contestazione differita a seguito di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dalla Polizia Stradale, laddove essi consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari . In sostanza, la contestazione differita è possibile ai sensi della norma invocata in tre diversi casi, ben diversi tra di loro ed addirittura alternativi l'uno all'altro determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari. Risulta quindi del tutto evidente che il generico richiamo della norma non consente di appurare quale sia la ragione concreta, tra le tre astrattamente possibili, per la quale la contestazione non è In sostanza, non è in contestazione la legittima e discrezionale scelta della Pubblica stata immediatamente posta in essere. Amministrazione del sistema di rilevazione dell'infrazione, che nel caso di specie è quella dello Scout Speed in modalità dinamica, ma piuttosto la mancata esplicitaziorte del motivo per cui la contestazione non è stata effettuata immediatamente. Quanto poi all'argomentazione difensiva dell'appellante, secondo la quale la mancata immediata contestazione deriverebbe sostanzialmente dalle caratteristiche dello strumento utilizzato e dalla sostanziale impossibilità di fermare il veicolo nell'immediatezza, trattasi di argomentazione del tutto errata già in linea di fatto. Infatti, lo Scout Speed è notoriamente un autovelox che rende possibile l'istallazione anche all'interno dei veicoli della Polizia e che quindi può operare anche laddove l'automobile della Polizia stessa sia in movimento, e quindi è certamente ben possibile, in linea teorica, contestare la violazione nell'immediatezza. Anzi, dall'esame degli atti emerge addirittura che il rilevamento è stato eseguito proprio con lo Scout Speed utilizzato in modalità dinamica, cioè con il suo utilizzo sul veicolo in movimento della stessa Polizia Municipale che il rilevamento, pur se i veicoli marciavano ovviamente in direzione opposta, è avvenuto in avvicinamento e non in un momento successivo al passaggio del veicolo, con la conseguenza che la violazione è stata accertata con fotografia frontale a distanza già prima dell'incrocio tra i veicoli che l'infrazione è stata commessa in un tratto di carreggiata a doppio senso di circolazione, con scarso traffico e in orario diurno di primo pomeriggio, ciò che agevolmente avrebbe reso possibile una contestazione immediata. Pertanto, non solo il verbale non indica le ragioni della mancata contestazione immediata ma addirittura le tre ragioni astrattamente possibili determinazione dell'illecito a distanza dal posto di accertamento, impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile ed impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari sono tutte e tre radicalmente escluse dalla dinamica concreta dell'accertamento così come ricostruito dalla stessa Polizia Municipale. pronuncia appellata, atteso che non sono state indicate le ragioni poste alla base della mancanza di b In ragione di quanto sopra, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della contestazione immediata, ciò che comporta l'illegittimità della contestazione stessa, con assorbimento delle ulteriori difese, ivi compresa quella relativa alla mancanza di cartelli di preavviso. Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice appellante ed a favore della vittoriosa parte convenuta appellata, tenendo a mente un valore prossimo a quelli minimi per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa. Essendo soccombente una pubblica amministrazione, non può procedersi alla condanna al raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 inserito dall'articolo 1 comma 17 L. n. 228/2012, per il caso di impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile la norma non è infatti applicabile ai giudizi in cui è soccombente la pubblica amministrazione, poiché essa sarebbe contemporaneamente creditrice e debitrice Cass. n. 9938/2014 . P.Q.M. il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa - rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 286/2017 del 1-22/3/2017 - condanna il Corpo di Unione Comuni Pianura Reggiana a rifondere a omissis le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 230 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.