L’infrazionabilità delle questioni di giurisdizione inerenti le domande processuali principali, subordinate e accessorie

La proposizione del regolamento di giurisdizione implica l’infrazionabilità delle questioni di giurisdizione, relative alle domande proposte dalle parti, sia a quella principale, che a quelle accessorie, dipendenti o alternative. La pronuncia dell’ordinanza di definizione di un conflitto negativo di giurisdizione, relativo alla domanda principale e la conseguente formazione di un giudicato interno, preclude, in ogni caso, sia la riproposizione della questione già esaminata, che la proposizione nuove ed ulteriori questioni di giurisdizione, inerenti le domande subordinate o accessorie.

Questo è il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12479/20 depositata il 24 giugno. Il fatto. La vicenda, cui fa riferimento la presente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nasce con la proposizione, all’interno di un giudizio di merito, ad opera di una delle parti, di un ricorso per regolamento di competenza, su una domanda accessoria, rispetto a quella principale. In realtà si tratterebbe, piuttosto, di riproposizione di una questione di giurisdizione, già sollevata, con riferimento alla domanda principale e su cui la Suprema Corte si era già pronunciata. Tuttavia, la successiva proposizione di una domanda accessoria e la chiamata in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, seconda la ricorrente, sollevava una nuova questione di giurisdizione, con riferimento alla sola domanda accessoria. A tal proposito, il Procuratore Generale, investito del regolamento, ai sensi dell’art. 380- ter c.p.c., concludeva specificando che, dal momento che la domanda di manleva, spiegata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardava un’obbligazione di garanzia accessoria, non vi era alcuna modifica della giurisdizione già affermata, con riguardo alla domanda principale. La decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione anche in caso di definizione del giudizio di merito. Il primo importante principio, chiarito dalle Sezioni Unite, è quello secondo cui l’interesse della Suprema Corte a decidere sul regolamento preventivo di giurisdizione, proposto anteriormente rispetto alla definizione del giudizio di merito, sussiste anche nel caso in cui esso giunga successivamente a definizione, perché la decisione del giudice di merito, persino se passata in giudicato, resta sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione, all’esito della definizione del regolamento sentenza n. 11576/2018 . L’infrazionabilità delle questioni di giurisdizione. La Suprema Corte, inoltre, ha anche ritenuto opportuno precisare che l’ordinanza resa all’esito di un regolamento preventivo di giurisdizione ha effetto vincolante, sul piano soggettivo, per tutte le parti del procedimento, nell’ambito del quale è stata sollevata la relativa questione di giurisdizione e dal punto di vista oggettivo, per tutte le domande, pendenti fra le dette parti. La Corte di Cassazione, d’altronde, ha più volte ribadito la propria potestà a pronunciarsi su tutte le questioni di giurisdizione, sia quelle già espressamente formulate, che quelle eventuali o implicite sentenza n. 33209/2018 , tanto in ordine alla domanda principale, quanto in ordine a quelle accessorie, dipendenti o alternative. La proposizione del regolamento di giurisdizione, quindi, implica l’infrazionabilità di tutte le questioni di giurisdizione, relative alle domande proposte dalle parti processuali, con l’ovvia conseguenza che la definizione del regolamento preclude sia la riproposizione della questione di giurisdizione già esaminata, che la proposizione, nel corso del giudizio di merito, di ulteriori analoghe questioni, persino se relative a domande differenti, rispetto a quella principale. Il principio di diritto. Il principio di diritto, cristallizzatosi nel presente provvedimento, stabilisce che la pronuncia di un’ordinanza di definizione di un conflitto negativo di giurisdizione, relativo alla domanda principale e senza distinzione tra questa e l’eventuale domanda subordinata o accessoria, con la conseguente formazione di un giudicato interno, preclude, in ogni caso, sia la riproposizione della questione di giurisdizione già esaminata, che la proposizione nuove ed ulteriori questioni, inerenti le domande subordinate o accessorie.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 9 giugno – 24 giugno 2020, n. 12479 Presidente Mammone – Relatore De Stefano Rilevato che - la soc. coop. a m.p. Lavoro e Giustizia cooperativa di lavoratori a mutualità prevalente, in concordato preventivo ricorre, con atto notificato a partire dal giorno 08/07/2019, per regolare la giurisdizione sulla domanda accessoria che la FIBE spa, convenuta dalla prima con ricorso originario ex art. 702 bis del 22/07/2010 sulla pretesa di Euro 501.368,50 per corrispettivi non pagati per il servizio di guardiania armata eseguito negli anni 2007 e 2008 presso alcuni siti di stoccaggio rifiuti in località OMISSIS gestiti dalla FIBE stessa in Campania, aveva proposto, per esserne manlevata o rimborsata, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituitasi pure per l'Unità tecnica-amministrativa , in alternativa o in uno con la Provincia di Caserta - il giudizio pende, riassuntovi con atto notificato il 18/12/2018, ora dinanzi al Tribunale di Napoli dopo che, su tali domande, questo stesso aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo e quest'ultimo aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione, risolto da queste Sezioni Unite con ordinanza n. 22428 del 21/09/2018, di declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario ma la chiamata in causa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riproposto, sostenendo che sulla domanda accessoria non si fosse pronunciata l'ordinanza di queste Sezioni Unite appena richiamata, la questione di giurisdizione, nuovamente argomentando per la sussistenza di quella del giudice amministrativo - la ricorrente, dopo il rinvio per conclusioni pure sulla preliminare eccezione di giurisdizione, chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario anche sulla domanda accessoria dispiegata dalla convenuta FIBE spa contro la Presidenza e la Provincia, così riproducendone il tenore in ricorso si insiste pertanto affinchè, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere disattesa la preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva della FIBE spa, venga comunque disposta la condanna del Commissario di Governo e suoi successori, oggi P.C.M. Sottosegretario di Stato D.L. n. 90 del 2008, ex art. 1, conv. in L. n. 123 del 2008, e/o Unità Tecnica Amministrativa e della Città Metropolitana, già Provincia di Caserta, in solido o chi di ragione, a manlevare e rimborsare FIBE spa di ogni eventuale esborso conseguente a suo carico all'esito del giudizio - delle intimate si costituisce in questa sede con controricorso notificato il 19/09/2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in uno all'Unità tecnico-amministrativa, ribadendo la non estensione alla domanda accessoria della declaratoria di giurisdizione operata in corso di causa da queste Sezioni Unite, per la diversità, ampiamente argomentata, di contenuto tra quella e la domanda principale e pure per il contenzioso già in atto sulle medesime - riferisce l'intimata che, sulle più complessive pretese creditorie di FIBE spa e FIBE Campania nei confronti anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuta, in parziale accoglimento di quelle, sentenza del TAR Lazio n. 3775/19, gravata di appello al Consiglio di Stato, sul presupposto del riconosciuto esercizio di un potere pubblicistico, quale quello esercitato con l'Ordinanza del PCM n. 3479/05 invoca quindi, per la non operatività dell'istituto della litispendenza in caso di concorso di giurisdizioni diverse, la separazione delle domande con declaratoria della sussistenza della rispettiva giurisdizione e, per quella subordinata, del giudice amministrativo e tanto in base al disposto del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. p , e s.m.i. , per il quale appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1, nonchè gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi della medesima L. n. 225 del 1992, art. 5, commi 2 e 4 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati - il Procuratore Generale, investito del regolamento ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., con la sua requisitoria scritta, richiamata l'ordinanza n. 22428/18 di queste Sezioni Unite e ricostruita la domanda principale, sulla base del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. p , e successive modifiche e integrazioni , qualifica la vicenda inerente la manleva come meramente accessoria, seppure relativa a comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati e, richiamata Cass. Sez. U. ord. 03/05/2013, n. 10300, conclude nel senso che, riguardando la domanda di manleva nei confronti della Presidenza del Consiglio un'obbligazione accessoria di garanzia, non è modificata la giurisdizione affermata in relazione al rapporto principale - disposta la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., come sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. g , conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, depositano unitaria memoria la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unità tecnica-amministrativa, deducendo, in via preliminare, la cessazione in capo a controparte dell'interesse a ricorrere, per la sopravvenuta sentenza n. 974/20 del Consiglio di Stato in grado di appello sulle domande come proposte anche da FIBE e quindi del venir meno di ogni controversia anche sulla pretesa di manleva per la quale è stato proposto il regolamento, ma non mancando di insistere per il riconoscimento della giurisdizione amministrativa sulla relativa domanda. Considerato che - va preliminarmente valutata la sopravvenuta definizione di una controversia già pendente davanti al giudice amministrativo e relativa almeno in parte alla stessa pretesa della convenuta originaria nei confronti delle Amministrazioni pubbliche odierne resistenti - è vero che, da un lato, neppure la definizione nel merito della controversia, cui si riferisca il regolamento preventivo di giurisdizione, ad opera dello stesso giudice del merito fa venir meno l'interesse alla decisione della Corte di Cassazione su quest'ultimo, se proposto come nella specie - anteriormente ad essa, dovendosi considerare la decisione del giudice di merito, perfino se passata in cosa giudicata, pur sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione all'esito della definizione del regolamento per giurisprudenza costante tra le ultime, v. Cass. Sez. U. ord. 11/05/2018, n. 11576 - ed è vero pure che, d'altro lato, il criterio della litispendenza opera con esclusivo riguardo alle cause devolute alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai principi che regolano il riparto della giurisdizione fra giudici appartenenti a diversi ordini per tutte Cass. Sez. U. 06/10/1981, n. 5242 sicchè, postulando quell'istituto la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario, in caso di rapporto di ripartizione esterno alla stessa giurisdizione il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi Cass. ord. 25/07/2013, n. 18100 - peraltro, la questione della cessazione dell'interesse si palesa irrilevante, alla luce dell'inammissibilità del ricorso che va qui dichiarata - va dapprima ritenuta superflua - oltretutto in difetto di idonee indicazioni, in ricorso e controricorso, delle rispettive causae petendi una puntuale definizione della domanda dispiegata dall'originaria convenuta nei confronti delle oggi resistenti Amministrazioni erariali, sulla quale è insorta la questione di giurisdizione portata all'esame di queste Sezioni Unite la conclusione cui qui si giunge si attaglia alle ipotesi alternativamente configurabili secondo la prospettazione delle parti negli atti legittimamente esaminabili da parte di questa Corte , sia essa la domanda di identificazione dell'unico responsabile in luogo dell'originaria convenuta chiamante, da qualificarsi inscindibile Cass. ord. 28/02/2018, n. 4722 Cass. 13/04/1995, n. 4259 , sia essa invece la diversa domanda di garanzia in senso tecnico - la questione va infatti risolta in base all'interazione dei principi dell'inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione tra le ultime, Cass. Sez. U. 21/12/2018, n. 33209, ove richiami a Cass. Sez. U. 3508/03 Cass. Sez. U. 7447/08 Cass. Sez. U. 20/04/2007, n. 9358 potendo il coordinamento tra le giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti trovare soluzione, semmai, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato, la cui violazione non involge, appunto, una questione di giurisdizione in senso tecnico e del giudicato anche solo implicito sulla giurisdizione - a quest'ultimo riguardo questa Corte ha già statuito Cass. Sez. U. 20/03/2018, n. 6929 che l'ordinanza resa dalle Sezioni Unite all'esito di un regolamento preventivo di giurisdizione è irretrattabile per tutti coloro che rivestivano la qualità di parti del processo nel quale essa è intervenuta - infatti, poichè pacificamente la giurisprudenza di legittimità configura un giudicato sulla giurisdizione per tutte, v. Cass. Sez. U. 19/10/2006, n. 22427, ovvero Cass. 29/03/2013, n. 7930 , con effetto vincolante per il giudice del merito quanto agli accertamenti di fatto che risultino strumentali e indispensabili, ai fini della pronuncia sulla giurisdizione, relativamente alla qualificazione del rapporto tra molte, v. Cass. Sez. U. 27/07/2005, n. 15721 Cass. Sez. U. 24/12/2009, n. 27346 , esso non può che estendersi, da un punto di vista soggettivo, a tutte le parti del relativo procedimento - analoga estensione deve allora predicarsi, da un punto di vista oggettivo, a tutte le domande pendenti tra detti soggetti necessari ed alle questioni sottese a quella di giurisdizione in tal senso depongono evidenti ed elementari esigenze di concentrazione in relazione ai poteri definitori, attivati dalla proposizione poco importa se di parte o di ufficio del regolamento, di tale peculiare questione pregiudiziale la necessità della cui sollecita definizione è ormai scolpita nella giurisprudenza di legittimità fin da Cass. Sez. U. 09/10/2008, n. 24883 - tale estensione si qualifica come effetto automatico nei confronti di tutti coloro riguardo ai quali sia intervenuto un accertamento, all'esito di un procedimento al quale essi sono stati messi in grado di partecipare, su di un antecedente logico-giuridico della domanda da loro o contro di loro proposta Cass. 26/03/2012, n. 4821 - del resto, altro senso o funzione non avrebbe il principio in forza del quale al regolamento preventivo di giurisdizione, inteso quale procedimento incidentale rispetto a quello principale in seno al quale l'istanza è stata proposta, debbono necessariamente partecipare tutte le parti, costituite e non, in quest'ultimo tra molte Cass. Sez. U. ord. 06/05/2014, n. 9663 Cass. Sez. U. ord. 26/03/2014, n. 7179 Cass. Sez. U. ord. 10/12/2004, n. 22496 Cass. Sez. U. 10/03/1999, n. 113 e solo restando escluso il controllo di integrità del contraddittorio rispetto al medesimo, non potendo essere diverse le parti del processo incidentale e di quello principale per tutte, Cass. Sez. U. ord. 08/11/2005, n. 21592 cioè, quello di rendere estensibile anche a costoro la pronuncia di questa Corte sulla giurisdizione in ordine alla domanda che unitariamente li ha coinvolti nella causa nella quale il regolamento è stato proposto e, appunto a tutti, su ogni questione con esso devoluta alla Corte - inoltre, questa Corte ha riconosciuto espressamente, anche in tempi recenti, la propria potestà di pronunciare sulla giurisdizione in ordine non solo alla domanda principale, ma anche in ordine a quella subordinata, all'evidente condizione e per il caso che, nel prosieguo del giudizio, il giudice del merito sciolga poi in concreto il vincolo di subordinazione Cass. Sez. U. ord. 14/04/2020, n. 8522 - pertanto, la necessità che al regolamento prendano parte tutte le parti del giudizio di merito, comprese quelle cui si riferiscono le domande accessorie o dipendenti o anche soltanto alternative, devolve alla Corte di cassazione la cognizione non solo di tutte le questioni di giurisdizione già espressamente formulate, ma pure di quelle eventuali od implicite, su tutte le domande pendenti tra le parti che sono comunque chiamate a partecipare al regolamento in sostanza configurandosi un giudicato implicito sull'identità della giurisdizione su principale ed accessoria per un caso analogo, Cass. 33209/18, cit. - la proposizione del regolamento di giurisdizione - non importa, per l'evidente identità di funzione del procedimento, se ad impulso di parte o di ufficio - implica così l'infrazionabilità di tutte le questioni di giurisdizione sulle domande tra chi è chiamato a prendervi parte con la conseguenza che la definizione del regolamento preclude non solo la riproposizione della stessa questione di giurisdizione che sia stata espressamente esaminata, ma pure la proposizione di qualsiasi altra questione di giurisdizione nel prosieguo del giudizio di merito che sia rimasto unitario all'esito della relativa pronuncia sul punto - per venire all'esame della concreta fattispecie, si ha che, nei precedenti giudizi prima dinanzi al giudice ordinario e poi a quello amministrativo rimettente per il conflitto già deciso, la questione della giurisdizione sulla domanda subordinata non risulta essere stata posta in tali espressi, precisi ed univoci termini - del resto, il Tribunale amministrativo del Lazio, con l'ordinanza n. 8422 del 13/07/2017, aveva devoluto alle Sezioni Unite, per la risoluzione del conflitto negativo di competenza, l'intera controversia, in termini di ampiezza tale da comprendere certamente anche la domanda di manleva o garanzia dispiegata dalla convenuta nei confronti di tutte le chiamate, tra cui pure la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni pubbliche, messe in condizione di partecipare al relativo procedimento per quanto risulta dal tenore letterale della richiamata ordinanza n. 22428/18, che dà atto esservi quelle rimaste intimate - pertanto, benchè la questione non sia stata espressamente affrontata dall'ordinanza di queste Sezioni Unite che ha definito il conflitto negativo sebbene, come detto, tanto rientrasse nella loro cognizione in detta sede , la definizione di questo senza alcuna distinzione preclude la riproposizione non solo della questione di giurisdizione esaminata espressamente, cioè quanto alla domanda principale, ma pure di quelle relative alle domande alternative od accessorie, a prescindere da una loro rituale - o meno, difettando i relativi elementi di riscontro nel ricorso o negli atti delle parti interessate - proposizione nelle precedenti fasi del giudizio - di conseguenza, il giudicato sulla giurisdizione sulla domanda principale - nella specie, in dipendenza della pronuncia di queste Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione di ufficio - senza espressa diversificazione con riguardo a quella alternativa od accessoria implica la preclusione di ogni ulteriore contestazione anche di quella su quest'ultima, con conseguente inammissibilità di un successivo regolamento preventivo di giurisdizione sulla seconda - deve allora dichiararsi l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione sulla domanda, comunque qualificata, dispiegata nei confronti delle chiamate in causa dall'originaria convenuta, in applicazione del seguente principio di diritto anche quando la questione di giurisdizione non sia stata espressamente affrontata da una precedente ordinanza di definizione di un conflitto negativo e benchè la pronuncia sulla giurisdizione pure in ordine alla domanda subordinata o accessoria rientrasse nel potere della Corte di cassazione, la definizione della questione con espresso riferimento alla sola domanda principale e senza distinzione tra questa e la subordinata o accessoria preclude la riproposizione non solo di quella questione come espressamente esaminata, cioè relativamente alla domanda principale, ma anche di quelle relative alle domande subordinate od accessorie di conseguenza, il giudicato interno sulla giurisdizione in ordine alla domanda principale - nella specie, in dipendenza di pronuncia di queste Sezioni Unite a definizione di regolamento di giurisdizione di ufficio - senza espressa diversificazione con riguardo a quella alternativa od accessoria implica la preclusione di ogni ulteriore contestazione anche di quella su quest'ultima, con conseguente inammissibilità del successivo regolamento di giurisdizione proposto in ordine alla seconda - beninteso, spetterà al giudice del merito la verifica degli effetti del dedotto giudicato esterno da parte di giudice di altro ordine il quale, del resto, ad una attenta lettura della sentenza del Consiglio di Stato, non si riferisce immediatamente anche e proprio agli oneri di guardiania e comunque non si estende alle pretese per l'anno 2008, da quella espressamente escluse dall'oggetto di quella controversia ed invece rientranti in quello della principale e, di riflesso, della accessoria dispiegate nel giudizio per cui è proposto il presente regolamento e salve pure le facoltà degli interessati di attivare, in caso di pronunce contrastanti, i mezzi loro apprestati dalla legge - infine, la novità della questione negli esatti termini oggi definiti è idoneo presupposto dell'integrale compensazione delle spese del presente procedimento tuttavia, poichè questo non è impugnazione in senso tecnico, non sussistono invece i presupposti processuali per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater - dell'obbligo di versamento, in capo alla ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. dichiara inammissibile il regolamento di giurisdizione sulla domanda dispiegata nel corso del giudizio riassunto dalla soc. coop. a m.p. Lavoro e Giustizia nei confronti della FIBE spa con la chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Unità tecnico-amministrativa e della Provincia di Caserta dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.