Figlia minore in Italia ma lui è inadeguato come genitore: niente permanenza sul territorio nazionale

Respinta la richiesta presentata da un cittadino albanese. Irrilevante il richiamo al legame con la figlia. Decisiva la constatazione che egli è stato interdetto da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela della minore.

Irrilevante la presenza di un figlio minore. Legittimo negare allo straniero la possibilità di rimanere in Italia. Decisiva la constatazione che egli è inadeguato a svolgere le funzioni genitoriali Cassazione, ordinanza n. 12070/20, sez. VI Civile - 1, depositata oggi . Inutile l’azione legale portata avanti da un uomo di origini albanesi. Confermata in Cassazione la decisione con cui in Appello è stata respinta la sua domanda di autorizzazione a permanere in Italia , domanda basata sulla presenza sul territorio nazionale di una figlia minore , di neanche 5 anni di età. L’avvocato che rappresenta lo straniero pone in evidenza il legame affettivo tra il suo cliente e la figlia. I Giudici del ‘Palazzaccio’ ribattono che l’uomo è stato giudicato inadeguato a svolgere le funzioni genitoriali , essendo stato egli interdetto da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela della minore e avendo egli ricevuto denunce riguardanti la sfera familiare per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in danno dell’ex moglie , tra l’altro. Impossibile, quindi, concludono i magistrati, ipotizzare ragioni gravi che, connesse allo sviluppo psico-fisico della minore , possano legittimare la permanenza in Italia del cittadino albanese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 29 gennaio – 22 giugno 2020, n. 12070 Presidente Sambito – Relatore Lamorgese Fatto e diritto Rilevato che Sh. Ar., cittadino albanese, ricorre avverso decreto della Corte d'appello di Bari, con sentenza del 4 maggio 2018, che ha rigettato la sua domanda di autorizzazione a permanere in Italia, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, avendo in Italia una figlia minore Sh. So., nata nel omissis . Considerato che l'unico motivo di ricorso si risolve in una generica e sterile doglianza di mancata valorizzazione del legame affettivo tra i componenti del nucleo familiare e dell'estinzione del reato cui si riferiva un precedente penale che lo riguardava per decorso del termine di legge che la sentenza impugnata ha invece diffusamente argomentato circa l'insussistenza di gravi motivi rilevanti a norma dell'art. 31 citato, connessi con lo sviluppo psicofisico della figlia minore, essendo il ricorrente stato giudicato inadeguato a svolgere le funzioni genitoriali, come desumibile da numerosi elementi di fatto era stato interdetto da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, aveva ricevuto denunce riguardanti la sfera familiare per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale in danno della ex moglie, ecc. di cui i giudici di merito hanno dato conto con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede che il ricorso, manifestamente infondato, è rigettato che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell'interno svolto attività difensiva che non è dovuto il raddoppio del contributo, trattandosi di materia esente ex lege. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.