Criticità economiche e sociali in patria: possibile la protezione per lo straniero

Necessario un nuovo processo d’Appello per valutare la richiesta presentata da un cittadino senegalese. Fondamentale approfondire le effettive condizioni socio-economiche del Paese di provenienza dello straniero per poi stabilire se il ritorno in patria possa esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona.

I problemi sociali ed economici del Paese di origine dello straniero approdato in Italia possono consentirgli di ottenere almeno la protezione umanitaria . Necessario, a questo proposito, verificar se il ritorno in patria possa esporlo a condizioni di vita non rispetto del nucleo minimo dei diritti della persona. Cassazione, ordinanza n. 11967, sez. III Civile, depositata il 19 giugno Ad approdare in Italia e a chiedere protezione è un cittadino senegalese. A rispondergli negativamente è prima la Commissione territoriale, poi il giudice del Tribunale, infine quello della Corte d’appello. La decisione pronunciata in secondo grado viene contestata dal legale dello straniero. In particolare l’avvocato osserva che è stato negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza però tener conto delle condizioni di criticità sociale ed economica del Paese di provenienza e senza valutare il percorso di integrazione intrapreso dal cittadino senegalese in Italia . A rimettere tutto in discussione, ridando una speranza allo straniero, è la Cassazione. In premessa i magistrati ricordano che in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza . In questa ottica viene aggiunto che la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione , e quindi, chiariscono dalla Cassazione, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte . In questo caso, invece, i giudici di merito hanno dato conto delle circostanze inerenti l’inserimento lavorativo dello straniero nel nostro Paese ma poi si sono limitati ad affermare come la precarietà delle condizioni economiche non appaia, in sé, motivo idoneo a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria , così trascurando di tener conto che – proprio in considerazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano – le premesse che giustificano il diniego della protezione umanitaria necessariamente chiedono d’essere rinvenute nell’accertata insussistenza di condizioni obiettive che, riflesse sulla storia di vita del richiedente anche in rapporto al livello di effettiva integrazione socio-economica realizzato nel Paese di arrivo , valgano a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona . Evidente, quindi, l’errore compiuto dal giudice di merito, che ha ingiustificatamente trascurato di approfondire e di circostanziare l’indagine sulle effettive condizioni socio-economiche del Paese di provenienza, al fine di attestare anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte che il ritorno del richiedente nel proprio Paese non valga ad esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona . E tutto ciò indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire o meno a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, et cetera . Necessario quindi un nuovo processo in Appello, tenendo ben presenti le indicazioni arrivate dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 4 marzo – 19 giugno 2020, n. 11967 Presidente Travaglino – Relatore Dell’Utri Rilevato che DI. Is., cittadino senegalese, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4 D.Lgs. 25.1.2008 n. 25 a in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ex art. 7 e ss. D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 b in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 c in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 nel testo applicabile ratione temporis la Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza avverso tale provvedimento DI. Is. ha proposto, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 28.1.2008 n. 25, ricorso dinanzi al Tribunale di Genova, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 2/3/2018 tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d'appello di Genova con ordinanza in data 18/3/2019 il provvedimento della Corte d'appello è stato impugnato per cassazione da DI. Is. con ricorso fondato su un unico motivo il Ministero dell'Interno, non ha svolto difese in questa sede Considerato che, con l'unico motivo proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha confermato il rigetto della propria domanda diretta al riconoscimento della protezione umanitaria, senza tener conto delle condizioni di criticità sociale ed economica del paese di provenienza, nonché del percorso di integrazione da lui intrapreso nel nostro Paese il motivo è fondato al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l'interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 - 02 peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente Sez. 1 - , Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 - 01 nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver dato conto delle circostanze inerenti l'inserimento lavorativo del ricorrente nel nostro paese, si è sostanzialmente e inammissibilmente limitato ad affermare, in termini apodittici, come la precarietà delle condizioni economiche non appaia, in sé, motivo idoneo a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata , trascurando di tener conto che - proprio in considerazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano - le premesse che giustificano il diniego della protezione umanitaria necessariamente chiedono d'essere rinvenute nell'accertata insussistenza di condizioni obiettive che, riflesse sulla storia di vita del richiedente anche in rapporto al livello di effettiva integrazione socio-economica realizzato nel paese di arrivo , valgano a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 2558 del 04/02/2020, Rv. 656623 -01 ciò posto, deve ritenersi che il giudice a quo abbia ingiustificatamente trascurato di approfondire e di circostanziare l'indagine sulle effettive condizioni socio-economiche del paese di provenienza, al fine di attestare anche attraverso l'individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga ad esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire o meno a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc sulla base delle considerazioni che precedono, rilevata la fondatezza delle censure esaminate, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. Accoglie ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il 4 marzo 2020.