Spetta al giudice motivare in ordine all’esistenza di eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese

In materia di compensazione delle spese processuali, non rientra nelle ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11786/20, depositata il 18 giugno. Il Tribunale territorialmente adito accoglieva l’opposizione proposta da un avvocato avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi per l’attività professionale svolta nell’ambito di un procedimento penale in favore della cliente ammessa al gratuito patrocinio . Il giudizio si svolgeva in contumacia dell’amministrazione e le spese di lite venivano così compensate tra le parti per la mancata costituzione del Ministero. L’avvocato propone così ricorso in Cassazione sostenendo che il Tribunale ha erroneamente compensato le spese di lite per l’assenza di costituzione del Ministero nonostante la parte opponente fosse totalmente vittoriosa. La Corte Costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite art. 92, comma 2, c.p.c. anche in caso di soccombenza nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi che presentino la stessa, o la maggiore, gravità ed eccezionalit à di quelle tipiche previste espressamente dalla norma censurata. È rimesso al giudice del caso concreto motivare in ordine all’esistenza di eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale. Sta di fatto che non rientra nelle ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso. La mancata opposizione della P.A. non giustifica la compensazione delle spese processuali, allorché l’istante sia stato costretto a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento del diritto. Pertanto, posto che nel caso in esame la sentenza impugnata ha omesso di esaminare le varie ipotesi che giustificano la compensazione delle spese di lite, come l’assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni, essa deve essere annullata con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 13 dicembre 2019 – 18 giugno 2020, n. 11786 Presidente D’Ascola – Relatore Giannaccari Rilevato che il Tribunale di L’Aquila, con provvedimento del 4.12.2018, accolse l’opposizione proposta dall’Avv. V.M. avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività svolta in un procedimento penale in favore di D.Z.A. , ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato il giudizio di opposizione si svolse nella contumacia dell’amministrazione e, per quel che rileva nel presente giudizio, con ordinanza del 4.12.2018, le spese di lite spese vennero compensate tra le parti per la mancata costituzione del Ministero - per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso l’Avv. V.M. sulla base di un unico motivo - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva - il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c Ritenuto che - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale erroneamente compensato le spese di lite per l’assenza di costituzione del Ministero, nonostante parte opponente fosse totalmente vittoriosa e senza che ricorressero i presupposti per la compensazione, ovvero il contrasto giurisprudenziale e la novità delle questioni trattate - il motivo è fondato - ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, e modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti - con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate - la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata - a titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale N. 77/2018 prevede l’ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte Costituzionale o della Corte Europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione Europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza - in tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti - è rimesso al giudice del caso concreto motivare in ordine all’esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale - in ogni caso, non rientra nelle ipotesi delle gravi ed eccezionali ragioni la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, come più volte affermato da questa Corte - nella vigenza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell’impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, n. 21083 Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n. 23632 Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763 - in materia di equa riparazione - ma il principio è evidentemente estensibile a tutti i giudizi in cui è parte la P.A.- questa Corte ha costantemente affermato che la mancata opposizione della P.A. non giustifica la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l’istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n. 23632 Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763 - il giudice di merito non si è adeguato ai principi di diritto affermati da questa Corte, compensando le spese di lite per mancata costituzione del Ministero convenuto - la sentenza impugnata ha omesso di esaminare le varie ipotesi che giustificano la compensazione delle spese, ovvero l’assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza o altre gravi eccezionali ragioni, enucleate dal giudice delle leggi - il ricorso va, pertanto accolto l’ordinanza va cassata e rinviata innanzi al Tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione.