Procura alle liti né speciale né successiva alla sentenza impugnata: ricorso improcedibile

La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva.

Sul tema la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11078/20, depositata il 10 giugno, la quale ha dichiarato il ricorso al proprio vaglio improcedibile. Infatti, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, cui i Supremi Giudici intendono dar seguito, la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità della procura implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata . Nel caso in esame, il ricorso dichiara che la procura del difensore dei ricorrenti deriva da un mandato a margine dell’atto di citazione davanti alla Corte d’Appello, mandato a sua volta riferentosi anche al caso del ricorso per cassazione. Nella specie, dunque, la procura non è nè successiva alla sentenza impugnata col ricorso per cassazione, nè speciale . Infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei casi di cui all’art 125 c.p.c Pertanto, non rileva, nella fattispecie concreta, il fatto che nell’atto di costituzione in giudizio in qualità di nuovi difensori, intervenuto successivamente e a seguito del sopravvenuto decesso del primo difensore, si faccia riferimento alla pronuncia della Corte distrettuale, che il ricorso ha inteso impugnare. Da qui, dunque, l’improcedibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 gennaio – 10 giugno 2020, n. 11078 Presidente Campanile – Relatore Dolmetta Fatti di causa 1.- P.V. , E. , F. e U.D. hanno convenuto avanti alla Corte di Appello di Venezia il Comune di Villorba, contestando la stima dell’indennità determinata dalla Commissione Provinciale di Treviso in relazione all’espropriazione di determinati terreni, di cui erano comproprietari, e chiedendo la determinazione in via giudiziale della giusta indennità. Con sentenza depositata in data 1 agosto 2014, la Corte veneta ha provveduto a compiere la rideterminazione della misura d’indennità spettante agli attori. 2.- In particolare, la pronuncia ha ritenuto non dovuta l’indennità aggiuntiva per rifacimento testate, impianto irriguo e riduzione consistenza fisica e funzionale , essendo la stessa già ricompresa nell’ambito dell’indennità per diminuzione del valore riconosciuta agli esproprianti. Ha escluso, poi, che nella specie ricorressero gli estremi per l’applicazione della c.d. triplicazione dell’indennità di espropriazione in favore del proprietario coltivatore diretto, rilevando che nella specie il Comune aveva formulato una proposta sì inferiore alle successive stime, ma non certo irrisoria . Ha inoltre riconosciuto a P.V. la spettanza dell’indennità D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 40, nonché ex art. 42 medesimo D.P.R., come fittavolo dei restanti 7/12 della proprietà . Ha infine escluso la spettanza di una indennità per occupazione temporanea, rilevando che di tale dedotta occupazione non v’era traccia negli atti di causa . 3.- Avverso questo provvedimento ricorrono i signori P. e U. , affidandosi a tre motivi di cassazione. Resiste, con controricorso, il Comune di Villorba. 4.- I motivi di ricorso denunziano i seguenti vizi. Primo motivo falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . Il motivo assume, in specie, che la Corte territoriale, nell’escludere la ricorrenza dei presupposti per la c.d. triplicazione dell’indennità, è incorsa nel vizio di motivazione solo apparente. Secondo motivo falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sotto ulteriore profilo . La censura, per motivazione contraddittoria, perplessa e incomprensibile , riguarda la decisione della Corte territoriale di non riconoscere, oltre all’indennità per diminuito valore, una distinta indennità per maggiori costi. Terzo motivo falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. , perché la sentenza ha compensato le spese del giudizio. 5.- Il ricorso è improcedibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità della procura implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata cfr., tra gli arresti più recenti, Cass., 21 novembre 2017, n. 27540 Cass., 5 novembre 2018, n. 28146 . Nella specie, il ricorso dichiara che la procura del difensore dei ricorrenti, avvocato G.B., discende da un mandato a margine dell’atto di citazione avanti la Corte di Appello di Venezia del 26.11.2009 , mandato a sua volta riferentisi, tra le altre cose, anche al caso del ricorso per cassazione . Nella specie, dunque, la procura non è nè successiva alla sentenza impugnata col ricorso per cassazione, nè speciale. A nulla può poi valere - si deve altresì di aggiungere - il fatto che, nell’ atto di costituzione in giudizio in qualità di nuovi difensori , intervenuto successivamente gennaio 2020 e a seguito del sopravvenuto decesso dell’avvocato Bressan, si faccia specifico riferimento alla pronuncia dell’Appello Venezia, che il ricorso ha inteso impugnare. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c. Cass., 13 giugno 2014, n. 13431 casi dai quali, peraltro, il giudizio per cassazione risulta radicalmente escluso cfr. la norma dell’art. 125 c.p.c., comma 3 . 6.- Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.200.00 di cui Euro 200,00 per esborsi , oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.