Fallimento del debitore esecutato dopo l’ordinanza di assegnazione: nessun effetto sul procedimento esecutivo

Nell’espropriazione presso terzi di crediti, il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 533 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposta dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell’ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione. Non spetta, peraltro, al giudice dell’opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell’art. 44 l. fall., in considerazione del momento in cui vennero effettuati.

Con la sentenza n. 10820 del 5 giugno 2020, la Suprema Corte interviene, modificando il proprio pregresso orientamento, sul rapporto tra ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo e fallimento del debitore esecutato, precisando che quest’ultimo evento non ha effetto sull’ordinanza di assegnazione qualora sia stata già pronunciata, restando fermo il diritto del creditore nei termini dell’ordinanza stessa. Il caso. All’esito dell’ordinanza ex art. 533 c.p.comma emessa nell’ambito di un procedimento esecutivo presso terzi, viene promossa opposizione nei confronti dell’ordinanza stessa da parte di uno dei terzi pignorati. Rigettata la richiesta di sospensiva, il terzo pignorato promuove la fase di merito durante la quale la società debitrice viene dichiarata fallita. Il giudizio viene quindi interrotto e poi riassunto dalla curatela della società fallita . Il giudizio di merito si chiude con la decisione del Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere per fallimento del debitore e conseguente caducazione degli atti della fase esecutiva, compresa l’ordinanza di assegnazione. Avverso tale decisione il creditore promuove ricorso per Cassazione, segnalando come, al contrario di quanto affermato dal Tribunale nella fase di merito, il fallimento del debitore non avrebbe effetto successivamente all’emissione dell’ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo. Ordinanza di assegnazione e conclusione del processo esecutivo. Secondo la previsione di cui all’art. 533 c.p.c., l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata in presenza della positiva dichiarazione di quantità del terzo , rappresenta l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo. Ordinanza di assegnazione e sostituzione del creditore. In particolare, a seguito dell'assegnazione al creditore procedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del primo all'originario creditore/debitore pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere , nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente. Ne consegue che da tale momento e prima di procedere alla solutio” , il terzo pignorato – ad esempio - ha facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario , anche ove formati anteriormente all'assegnazione, poiché la coesistenza di reciproche e contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato si verifica per effetto ed in conseguenza della pronuncia ex art. 533 c.p.c Ordinanza di assegnazione quali rimedi processuali. Il S.C. fermo quanto precede, precisa che l'ordinanza di assegnazione del credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo e pertanto va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione. Ordinanza di assegnazione e rapporto con l’art. 2928 L’assunto testè riferito risulta coerente, secondo il S.C., anche in presenza della previsione di cui all’art. 2928 c.c., per il quale il diritto dell’assegnatario del credito nei confronti del debitore espropriato si estingue solo con la riscossione . Secondo la Cassazione, infatti, l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, e il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi. Per contro, l’art. 2928 c.comma ha solo effetti di diritto sostanziale e a maggior tutela del creditore, consentendogli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo. Fallimento del debitore esecutato quali effetti Al tempo stesso, il fallimento del debitore esecutato non produce effetti nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c Al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo , in particolare, non si applica la disposizione l'art. 51 l. fall., di talché il sopravvenuto fallimento del debitore esecutato non determina l'improseguibilità dell'azione né il venir meno dell'interesse ad agire del creditore procedente, atteso che la sopravvenuta improcedibilità della procedura esecutiva non esclude la possibilità che il fallito torni in bonis e venga dunque sottoposto a nuova esecuzione. Ciò in quanto, come si evince dalla motivazione della sentenza in commento, l'ordinanza di assegnazione di somme, resa dal giudice dell'esecuzione civile nei riguardi del terzo pignorato, prima della sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, imprime un vincolo di destinazione alle somme di denaro individuate , impermeabile alle vicende successive del debitore medesimo, ivi compresa la declaratoria di fallimento. Da ciò la decisione del S.C. di cassare la sentenza e rinviare al giudice di prime cure, per una nuova valutazione del caso secondo il principio espresso nella massima di cui sopra. Concordato preventivo e ordinanza di assegnazione Analogamente, il divieto per i creditori di proseguire le azioni esecutive sul patrimonio del debitore, sancito dall'art. 168, comma 1, l.fall., non opera quando la procedura di esecuzione forzata presso terzi è stata definita con ordinanza di assegnazione resa, ex art. 533 c.p.c., prima della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo proposta dal medesimo debitore esecutato, determinando il provvedimento di assegnazione il trasferimento coattivo del credito staggito dal debitore al creditore procedente e la chiusura del procedimento esecutivo, con conseguente legittimità anche dei pagamenti effettuati dal terzo pignorato successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 gennaio – 5 giugno 2020, n. 10820 Presidente Vivaldi – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. La società Gas Plus Italiana S.r.l., essendo munita di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l'esecuzione nei confronti della propria debitrice omissis s.r.l., pignorando i crediti vantati da quest'ultima nei confronti di due amministrazioni comunali il Comune di Calvi Risorta ed il Comune di Santa Maria Capua Vetere. Secondo quanto riferito nel ricorso, tutt'e due le amministrazioni comunali resero una positiva dichiarazione di quantità. Di conseguenza, con ordinanza del 30 gennaio 2015, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dinanzi al quale pendeva la procedura esecutiva, pronunciò ordinanza di assegnazione a favore della Gas Plus Italiana a del credito vantato dalla omissis nei confronti del comune di Santa Maria Capua Vetere, per l'importo di Euro 37.000 b del credito vantato dalla omissis nei confronti del comune di Calvi Risorta, per l'importo di Euro 1.844.088,68. 2. Il Comune di Calvi Risorta propose opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione suddetta. A fondamento della propria opposizione il Comune di Calvi Risorta dedusse che il giudice dell'esecuzione aveva assegnato al creditore procedente un credito eccedente la misura stabilita dall'art. 546 c.p.c., comma 1 e in ogni caso che parte del credito assegnato alla società procedente era ancora inesigibile. Nella fase sommaria del giudizio di opposizione il giudice dell'esecuzione rigettò l'istanza di sospensione, con provvedimento confermato in sede collegiale. Il Comune di Calvi Risorta, terzo pignorato, introdusse la fase di merito con atto notificato il 24.9.2015. Poco dopo, il 28.1.2016, il Tribunale di Roma dichiarò fallita la società omissis , che come s'è visto era il debitore esecutato. Di conseguenza, all'udienza del 16 maggio 2016 il giudice della fase di merito dell'opposizione agli atti dichiarò interrotto il giudizio. 3. Il giudizio venne riassunto dal Comune di Calvi Risorta nel giudizio riassunto si costituì la curatela del fallimento OMISSIS s.r.l., chiedendo dichiararsi l'improcedibilità dell'azione esecutiva promossa da Gas Plus Italiana, e la condanna di quest'ultima a restituire alla curatela le somme riscosse in virtù dell'ordinanza di assegnazione dopo la dichiarazione di fallimento così il ricorso, p. 12 . 4. Con sentenza 6 marzo 2017 n. 823 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarò cessata la materia del contendere del giudizio di opposizione. A fondamento della propria decisione il Tribunale ha adottato una motivazione che può così sintetizzarsi - nell'esecuzione mobiliare presso terzi la procedura non può considerarsi definita fino a quando non sia avvenuta la distribuzione delle somme ai creditori - pertanto, se il debitore esecutato fallisce prima di tale momento, l'intervento del curatore che chieda l'interruzione della procedura di espropriazione individuale comporta l'improcedibilità della stessa ai sensi della L. Fall., art. 51 il Tribunale ha richiamato, su questo punto, la sentenza di questa Corte n. 6968 del 1999 - la procedura di pignoramento presso terzi introdotta dalla Gas Plus, di conseguenza, doveva ritenersi improcedibile, e caducati dovevano ritenersi tutti gli atti di essa, ivi compresa l'ordinanza di assegnazione - essendo improcedibile il giudizio di esecuzione, e caducata l'ordinanza di assegnazione, non vi era più motivo di decidere nel merito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi. 5. La suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione dalla Gas Plus Italiana con ricorso fondato su due motivi. Nessuna delle parti intimate si è difesa. La causa, già fissata nell'adunanza camerale del 7.3.2019, con ordinanza interlocutoria 25.3.2019 n. 8343 è stata rimessa alla pubblica udienza, sul presupposto della sua particolare rilevanza nomofilattica. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 553, 617 e 618 c.p.c. nonchè della L. Fall., art. 51. Nella illustrazione del motivo la ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto improcedibile la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi e, di conseguenza, cessata a materia del contendere nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi . La censura viene fondata dalla ricorrente sui seguenti argomenti a la procedura di espropriazione presso terzi termina con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, a nulla rilevando la pendenza di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi il quale costituisce un ordinario giudizio di cognizione, e non ha l'effetto di protrarre la pendenza della procedura esecutiva b poichè la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi si conclude con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, non può valere a farla rivivere la circostanza che, dopo la pronuncia della suddetta ordinanza, il debitore esecutato sia dichiarato fallito, e ciò quand'anche si volesse aderire all'opinione che ritiene inefficaci i pagamenti eseguiti dal terzo pignorato dopo il fallimento c in ogni caso, il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, non poteva comportare la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, ma solo - a tutto concedere - l'inefficacia dei pagamenti successivi al fallimento d infine, la sentenza impugnata era erronea nella parte in cui aveva ritenuto caducata l'ordinanza di assegnazione anche nella parte in cui aveva disposto l'assegnazione alla Gas Plus del credito vantato dalla OMISSIS nei confronti del Comune di Santa Maria Capua Vetere, il quale era rimasto estraneo al giudizio di opposizione agli atti esecutivi. L'illustrazione del motivo si conclude con l'affermazione che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, ma avrebbe dovuto da un lato rilevare l'avvenuta chiusura della procedura esecutiva presso terzi e dall'altro decidere nel merito l'opposizione agli atti, a prescindere da qualsiasi valutazione circa l'inefficacia di eventuali pagamenti eseguiti dal Comune di Calvi Risorta terzo pignorato dopo il fallimento della OMISSIS debitore esecutato , dal momento che tale questione non formava oggetto del thema decidendum. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, contiene effettivamente i due errori di diritto denunciati dalla società ricorrente e cioè l'avere affermato a che nella procedura di espropriazione presso terzi il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, renda improcedibile la procedura esecutiva b che nella procedura di espropriazione presso terzi il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, comporti l'inefficacia sopravvenuta di questa. 1.2. La prima delle suddette affermazioni è erronea per le ragioni che seguono. L' improcedibilità è l'impossibilità giuridica che un procedimento giudiziario prosegua. Improcedibile può dunque essere dichiarato soltanto un procedimento pendente ma la procedura esecutiva di espropriazione di crediti si esaurisce con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione. Da quel momento, cessando di essere pendente, nemmeno potrà essere dichiarata improcedibile . 1.3. La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già - come accade nelle altre forme dell'esecuzione forzata - attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c., e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Se dunque scopo dell'espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente e se l'ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita. Questi principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 1768 del 14/07/1967, Rv. 328631 01 l'assegnazione al creditore del credito verso terzi del debitore esecutato importa il trasferimento al creditore del credito pignorato e, quindi, la conclusione dell'espropriazione presso terzi , fino alla recente decisione pronunciata da Sez. 3 -, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019, Rv. 652835 - 01. Nello stesso senso, tra questi due estremi, si sono altresì pronunciate, ex multis, Sez. 3 -, Sentenza n. 13163 del 25/05/2017, Rv. 644407 - 01 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11660 del 07/06/2016, Rv. 640208 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 615 del 17/01/2012, Rv. 620956 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 17520 del 23/08/2011, Rv. 619217 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 24/02/2011, Rv. 617249 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 25946 dell'1/12/2007, Rv. 600955- 01 Sez. L, Sentenza n. 3138 del 28/06/1989, Rv. 463250 - 01. Corollario di quanto precede è che l'eventuale proposizione di una opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, di cui all'art. 553 c.p.c., non vale a prorogare o riattivare una espropriazione già esaurita, ma ha il solo effetto di introdurre un ordinario giudizio di cognizione Sez. 3, Sentenza n. 17520 del 23/08/2011, Rv. 619217 - 01 . Soltanto nel caso in cui l'opposizione dovesse essere accolta, in tutto od in parte ovviamente per motivi attinenti il corretto pregresso svolgimento della procedura esecutiva , potrebbe porsi un problema di reviviscenza della procedura esecutiva. 1.4. Alla conclusione che precede non osta il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato. Tale previsione, infatti, non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta mediante l'assegnazione, ma ha solo un effetto di diritto sostanziale, cioè attribuire all'assegnazione del credito pignorato l'effetto di un trasferimento con efficacia pro solvendo. Tale effetto fu voluto dal legislatore a maggior tutela del creditore, consistente nel garantire al creditore che, in caso di mancata riscossione, potrà intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo Sez. 3, Sentenza n. 26036 del 29/11/2005, Rv. 585719 - 01 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11660 del 07/06/2016, Rv. 640208 - 01 . 1.5. Nemmeno è ostativa alla conclusione che precede la circostanza che il debitore esecutato sia stato dichiarato fallito dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e, per di più, nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Il suddetto fallimento, infatti, non rende ipso iure improcedibile nè la procedura esecutiva, nè il giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dal terzo pignorato contro l'ordinanza di assegnazione. Quanto alla procedura esecutiva, s'è già detto che essa si conclude con l'adozione dell'ordinanza di assegnazione e che non può predicarsi l'improcedibilità di un procedimento già concluso. Un problema di procedibilità potrebbe porsi soltanto secundum eventum del giudizio di opposizione, ove questa fosse accolta. Quanto al giudizio di opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, neppure di esso il fallimento del debitore esecutato provoca l'improcedibilità. Il suddetto giudizio, infatti, investe la regolarità di un atto del procedimento esecutivo e non ha ad oggetto pretese verso il fallimento, nemmeno nel caso in cui nei giudizi soggetti ratione temporis al regime introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20, n. 4 l'opposizione avesse ad oggetto il subprocedimento di accertamento del credito dell'esecutato verso il terzo. In tal caso, infatti, l'opposizione avrebbe ad oggetto l'accertamento dell'esistenza d'una ragione di credito del fallimento, e non di un debito del fallimento con la conseguenza che il relativo giudizio sfugge al divieto di azioni esecutive individuali di cui alla L. Fall., art. 51, nè, d'altro canto, l'interesse del creditore all'accertamento dell'obbligo del terzo viene meno per effetto del fallimento del debitore così già Sez. 3 -, Ordinanza n. 9624 del 19/04/2018, Rv. 648425 - 01, in motivazione . 1.6. Nei termini che precedono deve ritenersi superato il precedente di questa Corte pronunciato da Sez. 1, Sentenza n. 6968 del 06/07/1999, Rv. 528319 - 01, come s'è detto invocato dal Tribunale a fondamento della propria decisione. Ritiene infatti questo Collegio che la motivazione su cui poggia il suddetto precedente non possa ulteriormente essere condivisa. In quel caso, il debitore esecutato aveva proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, deducendo vizi formali. Sopravvenuto il fallimento del debitore nelle more del giudizio di opposizione, la curatela intervenne in causa, eccependo l'improcedibilità dell'esecuzione, ai sensi della L. Fall., art. 51, e sostenendo che tale norma sarebbe applicabile al giudizio di opposizione agli atti esecutivi in quanto l'esecuzione non si conclude con l'assegnazione, che viene disposta pro solvendo ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ma con l'effettivo pagamento delle somme . La sentenza di questa Corte 6968/99 ritenne fondata tale censura, sulla base di tre argomenti così riassumibili a sino a quando non sia avvenuta la distribuzione delle somme ai creditori, la procedura esecutiva non può considerarsi definita ai fini in esame, non essendo sufficiente il mero provvedimento di assegnazione che, pur determinando il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al suo creditore, non importa l'immediata liberazione del debitore b la L. Fall., art. 44, comma 1, prevede che tutti i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, e tale regola non può venir meno per il fatto che il pagamento avvenga in esecuzione d'una ordinanza di assegnazione c la pendenza del giudizio di opposizione, sia pure agli atti esecutivi, non consente di considerare esaurito il procedimento di esecuzione, ripercuotendosi la decisione proprio su tale procedimento attraverso la verifica della regolarità dei singoli atti, oggetto dell'opposizione. 1.6.1. Al primo di tali argomenti sembra tuttavia agevole replicare che esso sovrappone due piani da tenere distinti quello degli effetti dell'ordinanza di assegnazione e quello degli effetti del pagamento. L'ordinanza di assegnazione impone una cessione coattiva del credito e conclude l'esecuzione. Il pagamento invece non è un atto dell'esecuzione, ma un negozio giuridico. Il terzo assegnato che adempia il proprio debito nelle mani del creditore assegnatario non compie un atto dell'esecuzione, ma adempie una obbligazione che preesisteva all'esecuzione stessa. E se dunque il pagamento è un atto esterno all'esecuzione per espropriazione di crediti, non può ammettersi che resti pendente questa, fino a che non sia eseguito quello. 1.6.2. Al secondo degli argomenti spesi dalla Cass. 6968/99 a sostegno della tesi qui confutata e cioè la sanzione di inefficacia prevista dalla L. Fall., art. 44 è agevole replicare che esso non è pertinente rispetto alla soluzione del problema qui in esame. Altro, infatti, è stabilire se il fallimento del debitore esecutato comporti ope legis la caducazione dell'ordinanza di assegnazione ben altro è stabilire se il pagamento effettuato in esecuzione di quella ordinanza sia efficace o meno, ai sensi della L. Fall., art. 44. Il pagamento eseguito in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione prima del fallimento verrebbe comunque travolto dall'accoglimento dell'opposizione così come, all'opposto, anche se l'ordinanza d'assegnazione fosse eseguita dopo il fallimento, il creditore potrebbe conservare interesse a coltivare il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, al fine di conservare un titolo da far valere nei confronti del fallito, se tornasse in bonis. 1.6.3. Al terzo degli argomenti spesi dalla Cass. 6968/99 a sostegno della tesi qui confutata l'esecuzione pende fino a quando pende l'opposizione , infine, è agevole replicare che, quale che fosse la condivisibilità di tale argomento all'epoca in cui venne speso nel caso deciso da Cass. 6968/99 l'ordinanza di assegnazione venne adottata il 10.1.1996 , essa oggi, non solo contrasta col consolidato orientamento di questa Corte già in precedenza richiamato, ma comunque non è più coerente con la netta dicotomia introdotta dal legislatore tra il giudizio di esecuzione e quello di opposizione. 1.7. In conclusione, ha errato il giudice di merito nel dichiarare improcedibile una procedura esecutiva che, per quanto detto, doveva ritenersi già conclusa, senza esaminare nel merito il contenuto dell'opposizione agli atti esecutivi. 1.8. Il secondo errore commesso dal Tribunale è consistito nel dichiarare caducata l'ordinanza di assegnazione del 30.1.2015. L'ordinanza di assegnazione, infatti, in primo luogo non perse la propria efficacia per effetto dell'improcedibilità dell'esecuzione giacchè, per quanto detto, non poteva dichiararsi improcedibile una esecuzione già conclusa. Nè la caducazione degli effetti dell'ordinanza di assegnazione poteva farsi discendere ipso iure dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato. Come già detto, infatti, l'ordinanza di cui all'art. 553 c.p.c. ha lo scopo di produrre una cessione coattiva del credito e dunque di mutarne il soggetto attivo. Si tratta d'un atto che se adottato, come nel caso di specie, prima del fallimento, non risente degli effetti di quest'ultimo, perchè non costituisce un pagamento. Soltanto se e quando il terzo pignorato, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, dovesse adempiere la propria obbligazione nelle mani del creditore assegnatario, potrà eventualmente sorgere il problema di stabilire se tale pagamento sia efficace, ai sensi della L. Fall., art. 44 problema che, tuttavia, non ha formato oggetto della sentenza impugnata, nè del ricorso per cassazione e per risolvere il quale non vi è necessità di ipotizzare, insostenibilmente, che sopravvenuta la dichiarazione di fallimento del terzo debitore, perda efficacia l'ordinanza di assegnazione. Infatti l'opposizione agli atti esecutivi intrapresa contro l'ordinanza di assegnazione per vizi suoi propri o comunque per errores in procedendo che infirmano la procedura esecutiva non risente in via diretta della dichiarazione di fallimento del debitore, se non in relazione alla disciplina sull'interruzione del giudizio, ove in concreto applicabile mentre esula dal suo ambito e dal suo oggetto ogni vicenda successiva all'assegnazione, ivi compresa l'eventuale esecuzione coattiva della relativa ordinanza e perfino il pagamento in base ad essa, solo il secondo dei quali essendo attinto dall'inefficacia dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento, da far valere con le ordinarie azioni accordate a tal fine agli organi della massa. 1.9. La sentenza impugnata va dunque cassata su questo punto con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso giudicante, il quale, infine provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, riesaminerà l'opposizione agli atti proposta dal Comune di Calvi Risorta applicando il seguente principio di diritto nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta nè la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, nè la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi della L. Fall., art. 44, in considerazione del momento in cui vennero effettuati . 2. Col secondo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 24 Cost., artt. 101, 183 e 190 c.p.c. Lamenta la nullità del procedimento, per non esserle stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., formalmente richiesti. 2.1. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo. Esso, lo si rileva ad abundantiam, sarebbe stato comunque fondato, dal momento che il giudice di merito non dispone di alcuna discrezionalità in merito alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a .