Per la protezione umanitaria il giudice deve valutare la vicenda personale del richiedente

La situazione di vulnerabilità che rileva per il riconoscimento della protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente.

Sul tema torna ad esprimersi la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10624/20, depositata il 4 giugno. Un cittadino straniero impugna dinanzi ai Giudici di legittimità la decisione con cui la Corte d’Appello, adita in secondo grado, respingeva il gravame da questi proposto avverso l’ordinanza del Tribunale relativa al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e quella umanitaria . In particolare, col primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che i giudici del merito non hanno tenuto conto della situazione concreta di indigenza e pericolosità che interessava il suo Pese d’origine. L’accertamento sulla situazione politica e sociale del Paese implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, suscettibile di essere censurato in sede di legittimità. Il ricorrente, però, nel caso in esame, non ha formulato doglianze del genere. Con il secondo motivo di ricorso, invece, l’istante osserva che la domanda di protezione umanitaria doveva trovare accoglimento avendo riguardo ai propri diritti alla salute e all’alimentazione , non tutelati direttamente attraverso il riconoscimento della protezione sussidiaria. Ma anche tale motivo è inammissibile, posto che il ricorrente si era limitato a dedurre motivi connessi alla situazione di grave crisi economica del proprio Paese, ma tale deduzione, per la S.C. non giustificherebbe da sola l’accesso alla invocata forma di tutela. Questo perché la situazione di vulnerabilità che rileva per il riconoscimento della protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente , altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione, non la situazione particolare del richiedente, ma quella generale del suo Paese d’origine, in contrasto con l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 21 gennaio – 4 giugno 2020, n. 10624 Presidente Didone – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - È impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 21 maggio 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da A.A. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Napoli. La nominata Corte ha negato che il ricorrente potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. - Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Sostiene il ricorrente che nella vicenda da lui narrata dovevano essere ravvisati elementi tali da integrare i danni gravi di cui all’art. 14 cit., lett. c . Assume che la valutazione svolta al riguardo dalla Corte di appello sarebbe veramente superficiale ed astratta, mal conciliandosi con la situazione concreta di indigenza e pericolosità che interessa in primis tutta l’Asia meridionale ed in particolar modo il Bangladesh . Il motivo è inammissibile. In disparte il rilievo per cui l’indigenza nulla ha a che vedere con la fattispecie della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , è da osservare come il giudice del merito abbia rilevato che il Bangladesh non è interessato da alcuna vicenda politica o sociale di rilievo che possa mettere in pericolo i suoi abitanti e come, in particolare, il Ministero degli affari esteri, pur dando atto di scontri tra fazioni politiche, e sconsigliando viaggi nelle zone di frontiera, non evidenzi alcun conflitto armato, definendo la situazione dell’ordine pubblico nel paese relativamente stabile . Il detto accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064 , suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Cass. 21 novembre 2018, n. 30105 , oltre che per assenza di motivazione nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 . Il ricorrente non ha però formulato doglianze in tal senso. 2. - Col secondo mezzo sono dedotte violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Osserva l’istante che la domanda di protezione umanitaria doveva trovare accoglimento avendo riguardo ai propri diritti alla salute e all’alimentazione, non direttamente tutelati attraverso il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Viene sottolineato, in proposito, che il ricorrente proviene da una zona del Bangladesh che, per la sua particolare conformazione geografica e per il conseguente assetto climatico, espone non solo al rischio di calamità naturali, ma determina, inoltre, l’impossibilità, da parte dei residenti, di provvedere in modo adeguato al proprio sostentamento. Il motivo è infondato. Si legge nella sentenza impugnata che il ricorrente, in appello, aveva invocato la protezione umanitaria deducendo genericamente l’esistenza di motivi, connessi alla situazione di instabilità e di grave crisi economica esistente nel paese, riguardate in relazione alla sua personale condizione di particolare vulnerabilità . Ciò detto, tale deduzione non giustificava, da sola, l’accesso all’invocata forma di tutela. Infatti, la situazione di vulnerabilità che rileva ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione Cass. 2 aprile 2019, n. 9304 cfr. pure la recente Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29460, sempre in motivazione . In tal senso, la detta condizione deve essere puntualmente circostanziata avanti al giudice del merito con riguardo alla vicenda personale del richiedente ciò che non risulta nè l’istante allega sia in concreto accaduto. 3. - Il ricorso è respinto. 4. - Non vi è materia per la statuizione sulle spese giudiziali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.