Protezione sussidiaria e nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato

La Cassazione ha chiarito che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale , quando venga invocata per il riconoscimento della protezione sussidiaria postula, da un lato, la sussistenza di uno scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia grave e individuale alla vita di una persona.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 9518/20, depositata il 22 maggio. La Corte d’Appello rigettava il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso l’ordinanza con cui il Tribunale dli aveva negato la protezione internazionale o umanitaria . Avverso la decisione il richiedente propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte territoriale non abbia erroneamente ritenuto assolto l’obbligo di allegazione su di lui gravante e che non abbia riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla sua vita derivante dalla violenza indiscriminata derivante dalle situazioni di conflitto nel suo paese di origine. La Cassazione, ritenendo il ricorso inammissibile, chiarisce che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale , invocata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , postula, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come conflitto armato inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da quella violenza . I Giudici osservano la Corte territoriale ha escluso tali circostanze sulla base di una valutazione non sindacabile innanzi alla Cassazione, se non per il tramite di una censura motivazionale conforme al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che nel caso concreto non è stata prospettata. Chiarito questo, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 15 novembre 2019 – 22 maggio 2020, n. 9518 Presidente De Chiara – Relatore Vella Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino gambiano F.S. avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna di diniego della protezione internazionale o umanitaria. 2. Il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese. Ragioni della decisione 3. Con il primo motivo si denuncia Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte d’Appello di Bologna applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione al punto 3 dell’art. 360 c.p.c. . Nella parte finale si invoca anche il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 , per avere il giudice a quo ritenuto non assolto l’onere del ricorrente di allegazione su di lui gravante in relazione ai presupposti integranti un danno grave costituito da una situazione di violenza indiscriminata , avendo egli dato atto di aver interamente adempiuto nei gradi di merito all’onere su di esso incombente di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda . 3.1. Il motivo presenta vari profili di inammissibilità. 3.2. In primo luogo, la censura motivazionale sul mancato assolvimento dell’onere di allegazione è del tutto generica e non rispetta i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis , che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti ex plurimis Cass. 17247/2006, 18587/2014 , qui non osservati, poiché sarebbe stato onere del ricorrente indicare - nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 , - il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività Cass. Sez. U, 8503/2014 conf. ex plurimis Cass. 27415/2018 . 3.3. Inoltre, per consolidato orientamento di questa Corte v. da ultimo Cass. 6936/2020 , in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto non solo ad allegare i fatti costitutivi del diritto, ma anche a fornirne la prova, a meno che ciò risulti impossibile pertanto, solo a fronte di un’esaustiva allegazione il principio dispositivo può trovare deroga, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e l’adozione del criterio di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare sempre che costui, oltre ad essersi attivato tempestivamente per la proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva, condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, Cass. 15794/2019 . 3.4. La valutazione di affidabilità del dichiarante è dunque il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati nell’art. 3 del D.Lgs. cit., nonché dei criteri generali di ordine presuntivo idonei a consentire la valutazione giudiziale della veridicità delle dichiarazioni rese Cass. 20580/2019 . In particolare, la norma suddetta impone al giudice di sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non solo a un controllo di coerenza - intrinseca con riguardo al racconto ed estrinseca con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone - ma anche a una verifica di plausibilità con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni della vicenda narrata a fondamento della domanda Cass. 21142/2019 , stabilendo tra l’altro che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che c le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone e dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile . 3.5. Nel caso in esame, la corte territoriale ha effettuato una valutazione di non credibilità della narrazione del richiedente sulla base di una serie di rilievi puntualmente illustrati, con dovizia di particolari, da pag. 5 a pag. 7 della sentenza impugnata nè il ricorrente indica in qual modo il giudice a quo si sarebbe discostato dai criteri legali di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. 3.6. Orbene, per giurisprudenza costante di questa Corte, la valutazione di attendibilità del racconto del richiedente è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti - come detto non osservati - del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , applicabile ratione temporis, dunque per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero per motivazione assolutamente mancante, o apparente, o perplessa e obiettivamente incomprensibile - ipotesi queste che non ricorrono nel caso di specie - restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente medesimo ex multis, Cass. 21142/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018 cfr. da ultimo, Cass. 5114/2020 . 4. Il secondo mezzo prospetta la Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C per non avere la Corte d’Appello di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07 meglio conosciuta come Elgafaj . 4.1. La censura è infondata, avendo la corte d’appello concluso per l’insussistenza della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , all’esito di una argomentata valutazione delle Country of origin information COI tratte da fonti qualificate e aggiornate, espressamente indicate a pag. 8 della sentenza impugnata. 4.2. Al riguardo si rammenta che, per consolidato indirizzo di questa Corte ex multis Cass. 8908/2019, 284/2019, 13858/2018, 32064/2018 , il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , deve essere interpretato in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione art. 9 e art. 15, lett. c , delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE e in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia, la quale ha precisato che l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c , della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia Corte giust., 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, punti 33-35 e 43 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12, punto 30 . La stessa Corte giust. Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 36 ha altresì chiarito che, di norma, i rischi cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese non costituiscono ex sé una minaccia individuale definibile come danno grave v. Considerando n. 26 della direttiva n. 2011/95/UE . 4.3. Deve quindi concludersi che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale , invocata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , postula, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come conflitto armato inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da quella violenza. Circostanze, queste, che sono state escluse dalla corte territoriale sulla base di una valutazione non sindacabile in questa sede, se non per il tramite di una censura motivazionale conforme al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , nel caso di specie invero nemmeno prospettata. 5. Con il terzo motivo si lamenta la Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6 rectius 1989 , per non avere la Corte d’Appello di Bologna esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da Paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita ed incolumità . Inoltre si deduce che la Corte d’Appello non ha sostanzialmente motivato il mancato riconoscimento alla protezione umanitaria, con ciò incorrendo in un evidente difetto di motivazione . 5.1. La censura è inammissibile perché generica e difforme dai nuovi parametri del vizio motivazionale deducibile in cassazione. 5.2. È noto che, per il conseguimento della cd. protezione umanitaria, occorre il riscontro di seri motivi non tipizzati diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale Cass. 23778/2019 e, da ultimo, Cass. 1040/2020 . Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente confermato in linea con Cass. 4455/2018 come l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza , precisando che non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019 conf., da ultimo, Cass. 630/2020 . Ai fini di una simile verifica effettuabile dal giudice anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi - risulta necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perché da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019 . 5.3. Nel caso di specie detto onere non risulta assolto, nemmeno in ricorso, sicché il motivo mira sostanzialmente a una diversa valutazione dei presupposti concreti della tutela invocata, però non consentita in questa sede, avendo la corte territoriale adeguatamente valorizzato le qualità personali del richiedente insieme con la condizione generale in oggettivo sviluppo dell’asserito paese di provenienza , per escluderne in via presuntiva la derelizione sociale e l’umiliazione dei diritti fondamentali che sole legittimerebbero l’art. 5 , tanto più non essendo stato dimostrato un autentico radicamento senza un lavoro stabile nè stabili rapporti familiari . 8. Segue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese, in assenza di difese dell’intimato. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, Cass. Sez. U, 23535/2019 . P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.