Il termine breve per impugnare decorre anche in caso di mancata registrazione della sentenza notificata via PEC

Le Sezioni Unite Civili hanno chiarito che, divenuta facoltativa la registrazione della sentenza, il termine breve per la proposizione dell’appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale Superiore delle Acqua Pubbliche decorre dalla data di ricevimento dell’avviso con cui il cancelliere comunica via PEC la trasmissione della sentenza all’ufficio competente per la registrazione, facendo poi seguire il rilascio in via telematica della copia integrale della stessa.

Questo quanto chiarito con l’ordinanza n. 8845/20, depositata il 13 maggio. In un contenzioso tra la Regione Sardegna e un privato relativo all’accertamento dell’avvenuto acquisto di un terreno, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche TSAP dichiarava inammissibile l’appello proposto dal cittadino chiarendo che, secondo la giurisprudenza consolidatasi, a causa del sopravvenuto carattere facoltativo della registrazione della sentenza, il termine breve per la proposizione dell’appello decorresse dalla data di ricevimento dell’avviso con cui il cancelliere aveva comunicato in via telematica la trasmissione della sentenza all’ufficio competente per la registrazione, facendo subito seguire il rilascio via PEC di copia integrale della stessa. Avverso la decisione il privato cittadino propone ricorso in Cassazione lamentando che il TSAP abbia fatto decorrere il termine breve per impugnare la comunicazione telematica contenente il solo avviso di deposito della sentenza, senza dispositivo. Inoltre, il ricorrente denuncia che gli artt. 183 e 189 del r.d. n. 1775/1933 non prevedono che la comunicazione sia idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, poiché la comunicazione via PEC non ha fatto venire meno la dicotomia tra comunicazione e notificazione , distinzione fatta invece dal cancelliere che aveva qualificato l’inoltro come una comunicazione. Inoltre, viene osservato anche che il mutamento giurisprudenziale del TSAP, facente decorrere il termine dalla notifica del dispositivo, è avvenuto nell’anno 2016 quando la notifica dell’avviso di deposito era avvenuta da 4 mesi ed era in corso il termine lungo per impugnare. Le Sezioni Unite, ritenendo infondato il ricorso, osservano che il TSAP ha correttamente ricordato che la disciplina degli artt. 189 e 183 r.d. n. 1775/1933 è interpretata dalle Sezioni unite nel senso che la soppressione dell’obbligo di registrazione ha reso ormai irrazionale la notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza e questo perché, in ipotesi di non registrazione, la sopravvivenza dell’art. 183 renderebbe impossibile l’adempimento della formalità di notifica dalle quali fa decorre il termine breve, con la conseguenza che il rilascio di copia integrale della sentenza a seguito dell’avviso ex art. 183 deve essere inteso come idoneo a fare decorrere il termine breve di cui all’art. 189 del medesimo regio decreto. Inoltre, il Tribunale Speciale ha giustamente rilevato che il carattere speciale della disciplina ex artt. 189 e 183 del regio decreto rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria stabilita dall’art. 133, c.2, c.p.c., per essere questa rivolta ad evitare incertezza circa gli effetti della comunicazione telematica e questo anche se il rilascio della copia integrale della sentenza avviene a mezzo PEC. La Corte pertanto da continuità all’orientamento Cass. n. 7607/10 n. 15144/11 secondo cui venuto meno l’obbligo di registrazione delle sentenze civili, è mutato il sistema di decorso dei termini avverso le sentenze pronunciate . Il mutamento di giurisprudenza è avvenuto nel 2010 e le statuizioni circa l’idoneità del rilascio via PEC della copia integrale della sentenza a far decorrere il termine breve per impugnare a seguito di avviso telematico intervenute nell’anno 2016 , introducono solo una variante alla giurisprudenza consolidatasi e sono state già oggetto di scrutinio da parte della Corte. Chiarito questo il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 19 novembre 2019 – 13 maggio 2020, n. 8845 Presidente Spirito – Relatore Falaschi Ritenuto in fatto Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza n. 16 del 30.01.2018, dichiarava inammissibile l’appello proposto da C.M.C. avverso la decisione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Cagliari che aveva rigettato la sua domanda, avanzata nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, di Ca.Gi. , di T.M.G. e G.F. , di B.S. , di P.G. ed D.E. di accertamento dell’intervenuto acquisto da parte sua della proprietà, ai sensi degli artt. 942 o 946 c.c., di una fascia di terreno latistante un fiume appartenente al demanio idrico regionale, per essere stata la stessa, sulla base di c.t.u., reputata occupabile dalla piena ordinaria del corso d’acqua, inserita in fascia di pericolo secondo il piano di assetto idrogeologico e così non sdemanializzata, nè sdemanializzabile. Il TSAP, nella resistenza della sola Regione, dichiarati contumaci le restanti parti, spiegava la declaratoria di inammissibilità ricordando che la giurisprudenza dell’adito Tribunale a partire dalla sentenza n. 53 del 2016 v. già le Sezioni Unite della Corte n. 10453 del 2015 e n. 7952 del 2016 , quindi di gran lunga anteriore all’instaurazione del gravame in esame, era ormai nel senso di ritenere che, a causa del sopravvenuto carattere facoltativo della registrazione della sentenza, il combinato disposto del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 189, comma 1 e art. 183, comma 3 e 4, doveva essere interpretato nella direzione per cui il termine breve per la proposizione dell’appello era da farsi decorrere dalla data di ricevimento dell’avviso cit. R.D. n. 1775, ex art. 183, comma 3, con il quale il cancelliere comunicava alle parti in via telematica la trasmissione della sentenza all’ufficio competente per la registrazione, facendo immediatamente seguire il rilascio via PEC di copia integrale della stessa senza quindi più necessità della notifica prevista dal cit. R.D. n. 1775, art. 183, comma 4, con la quale era invece in origine stabilito dovesse comunicarsi la restituzione della sentenza registrata, accompagnata da copia integrale del dispositivo della stessa e dalla quale era ex lege prescritto dovesse farsi decorrere il termine breve per la proposizione dell’impugnazione. Nella specie dalla documentazione in atti, in particolare dal certificato acquisito a firma del competente funzionario di cancelleria, risultava che la cancelleria del TRAP aveva comunicato quanto meno il dispositivo, con chiara menzione dell’intervenuto rigetto della domanda, in data 27.10.2015 e a fronte di siffatta comunicazione il ricorso era stato notificato non prima del 26.11.2016. Avverso la sentenza del TSAP ha proposto ricorso il C. sulla base di due motivi, cui ha resistito la Regione con controricorso. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L. n. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2 , la causa è stata riservata in decisione. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare memoria. Considerato in diritto Con i due motivi il ricorrente lamenta la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 183 e 189, in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 327 c.p.c., per avere il TSAP fatto decorrere il termine breve per l’impugnazione dalla comunicazione telematica che però conteneva il solo avviso di deposito sentenza , senza dispositivo e solo successivamente la sentenza. Denuncia, altresì, difetto di motivazione per non avere il TSAP valutato sia il reale ed effettivo contenuto della PEC inviato dalla cancelleria il 27.10.2015, sia il contenuto della certificazione senza data della Corte di appello di Cagliari. Aggiunge, inoltre, che avrebbe errato nel non considerare che il mutamento di giurisprudenza era avvenuto dopo la notifica del 27.10.2015 da parte della cancelleria della Corte distrettuale. Ad avviso del ricorrente le norme speciali contenute nel R.D. n. 1775 cit., non prevedono che la comunicazione in parola sia idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, giacché la comunicazione via PEC non ha fatto venire meno la dicotomia tra comunicazione e notificazione, distinzione che il cancelliere peraltro aveva fatto, avendo qualificato l’inoltro come comunicazione . Con la seconda doglianza il ricorrente ritiene configurabile nella specie l’overruling di cui invoca l’applicazione e ciò farebbe ritenere ammissibile l’appello proposto nel termine lungo ex art. 327 c.p.c., in quanto il mutamento interpretativo della giurisprudenza del TSAP, che faceva decorrere il termine della notifica del dispositivo, è stato formulato quando la notifica dell’avviso di deposito, ove anche la si ritenga del dispositivo, era avvenuta da circa 4 mesi ed era in corso il termine lungo per impugnare. I due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, vertendo entrambi sulla medesima questione della decorrenza del termine per l’impugnazione, sono infondati. Come correttamente ricordato dal TSAP, la disciplina contenuta nel cit. R.D. n. 1775, artt. 189 e 183, è ormai costantemente interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte nel senso che la soppressione dell’obbligo di registrazione ha reso ormai irrazionale/inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo della sentenza, siccome originariamente previsto dal cit. R.D. n. 1775, art. 183, comma 4, e questo per la ragione che, in ipotesi di non registrazione, la sopravvivenza del cit. R.D. n. 1775, art. 183, comma 4, renderebbe impossibile l’adempimento della formalità di notifica dalle quali far decorrere il termine breve con la conseguenza che il rilascio di copia integrale della sentenza, a seguito dell’avviso cit. R.D. n. 1775, ex art. 183, comma 3, deve essere inteso come necessariamente idoneo a far decorrere il ridetto termine breve di cui al cit. R.D. n. 1775, art. 189, comma 1 Cass., Sez. Un., n. 10453 del 2015 Cass., Sez. Un., n. 15144 del 2011 Cass., Sez. Un., n. 7607 del 2010 . Come ancora correttamente rilevato dal TSAP, l’evidente carattere speciale della disciplina contenuta del cit. R.D. n. 1775, artt. 189 e 183, rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria stabilita dal nuovo art. 133 c.p.c., comma 2, per essere quest’ultima in effetti rivolta ad evitare incertezze circa gli effetti della comunicazione telematica e, ciò, anche se il rilascio della copia integrale della sentenza, che subito segue l’avviso cit. R.D. n. 1775, ex art. 183, comma 3, avviene ora in via telematica a mezzo PEC, mancando pur sempre la possibilità, in ipotesi di non registrazione, di far decorrere il termine breve dalla notifica di cui al cit. R.D. n. 1775, art. 183, comma 4 soluzione che del resto è già stata adottata con riferimento ad analoghi meccanismi speciali, per i quali la notifica telematica del testo integrale della sentenza è stata giudicata idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione Cass. n. 10128 del 2018 Cass. n. 10525 del 2016 . Si tratta di un orientamento al quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità e che trova il proprio antecedente nel mutamento di giurisprudenza di cui alle sentenze 30 marzo 2010, n. 7607, e 11 luglio 2011, n. 15144, secondo le quali il venire meno dell’obbligo di registrazione di tutte le sentenze civili ha mutato il sistema di decorso dei termini avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche. Consegue da ciò che non può trovare accoglimento neppure l’ulteriore considerazione, sulla quale la difesa del ricorrente ha insistito formulando l’ulteriore motivo, secondo cui la tesi recepita dal TSAP nell’impugnata sentenza sarebbe il frutto di una overruling processuale, evidentemente non sussistente nel caso di specie come già chiarito nella citata sentenza n. 15900 del 2019, nonché nella precedente pronuncia n. 5642 del 2019 . Infatti, quanto alla censura di fondamentale cambiamento di giurisprudenza, esso è intervenuto nel 2010, come appena sopra si è avuto cura di evidenziare, mentre la statuizione circa l’ idoneità del rilascio via PEC della copia integrale della sentenza del TRAP a far decorrere il termine breve, a seguito di avviso telematico R.D. n. 1775, ex art. 183, comma 3, introduce una semplice variante alla rammentata giurisprudenza, una variante peraltro già ampiamente scrutinata dalla Corte, come sopra segnalato, che pertanto non può dar luogo ad una fattispecie di overrulling processuale Cass., Sez. Un., n. 7952 del 2016 . Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55. Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo previsto a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Ente locale, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.