Inammissibile il ricorso in Cassazione se manca la procura speciale

Il ricorso per cassazione è inammissibile se la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta dal giudizio e faccia riferimento invece ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.

Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 8754/20, depositata l’11 maggio. Il Tribunale di Ancona confermava il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in ordine alla richiesta avanzata da un cittadino nigeriano al fine di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria e alla protezione umanitaria. Avverso il decreto del Tribunale il richiedente propone ricorso in Cassazione. La Cassazione, ritenendo inammissibile il ricorso, osserva che la procura ad litem è stata redatta su un foglio materialmente congiunto all’atto di impugnazione e non presenta il numero di pagina sequenziale rispetto ai fogli che lo precedono. La medesima procura inoltre è piva del connotato della specialità ex art. 365 c.p.comma e presenta un contenuto non compatibile con un conferimento di poteri finalizzato a rappresentare e difendere il ricorrente nel concreto giudizio di legittimità. Osservato ciò, la Cassazione ricorda che la giurisprudenza Cass. n. 28146/18 ha chiarito che il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali . Inoltre, la Suprema Corte ravvisa che la procura non risulta conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come invece doveva risultare da una apposita certificazione della data di rilascio a favore dell’avvocato difensore art. 35- bis , comma 13, d.lgs. n. 25/2008 . Rilevato ciò, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 12 febbraio 2019 – 11 maggio 2020, n. 8754 Presidente – Relatore Genovese Fatti di causa Il Tribunale di Ancona con decreto in data 21/1/2019, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in ordine alle istanze avanzate da E.F. nato in omissis , volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il ricorrente, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di essere fuggito dal proprio paese in quanto temeva per la propria incolumità a causa della situazione sociopolitica del paese di origine caratterizzata da violenza e repressione. Avverso il decreto emesso dal Tribunale di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito la situazione attuale ed aggiornata del paese e l’esistenza del pericolo di danno grave alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale che giustificava il riconoscimento della protezione sussidiaria. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, non aveva approfondito l’analisi della situazione personale del ricorrente e negato la situazione di vulnerabilità, ritenendolo non credibile con motivazione meramente apparente, nonostante il circostanziato racconto reso, venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria. Il ricorso è inammissibile. La procura ad litem risulta redatta su di un foglio materialmente congiunto al suddetto atto di impugnazione e, oltre ad essere stesa in caratteri diversi rispetto al ricorso, non presenta nemmeno un numero di pagina sequenziale rispetto ai fogli che lo precedono la numerazione si arresta, difatti, all’ultima pagina di cui si compone il ricorso, recante, in calce, la sottoscrizione del difensore . La medesima procura ad litem risulta inoltre priva del connotato della specialità di cui all’art. 365 c.p.c. e, anzi, presenta un contenuto non compatibile con un conferimento di poteri finalizzato, in via esclusiva, alla rappresentanza e difesa del ricorrente nel presente giudizio di legittimità con essa, infatti, il professionista è stato delegato alla rappresentanza e difesa nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizione , con conferimento del potere, tra l’altro, di proporre domande riconvenzionali, appelli principali od incidentali, eccezioni, opposizioni, reclami, quelle di falso ed istanze di ogni genere, precisare modificare le domande, eccezioni e conclusioni proposte, chiamare in causa terzi, riassumere o proseguire il giudizio in caso di interruzione sospensione, compiere atti conservativi o cautelari in corso di causa, redigere precetti ed agire esecutiva mente con facoltà di nominare sostituti avvocati con pari poteri . Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali Cass. 5 novembre 2018, n. 28146 Cass. 24 luglio 2017, n. 18257 . Ma il ricorso è altresì inammissibile in quanto la suddetta procura non risulta conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato ciò che doveva risultare da apposita certificazione della data di rilascio in favore del difensore, così come prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 certificazione che invece è completamente assente la stessa procura, difetta, del resto, di alcuna datazione. Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva. Infine deve darsi atto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono nella specie i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.