Foro competente: vessatorietà delle clausole per i contratti del consumatore

Nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogativa del foro competente si aggiunge quello della necessità di un’apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dell’art. 34, comma 4, cod. cons

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8268/20, depositata il 28 aprile. Il caso. L’attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo una s.p.a. per chiedere la condanna di questa all’adempimento degli obblighi assunti dalla stessa con il contratto denominato affitto sicuro”, stipulato nel 2013. La convenuta eccepiva, però, l’esistenza di una clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale contenuta nel contratto, approvato ai sensi dell’art. 1341 c.c., che prevede la competenza esclusiva, a seconda del valore, del GdP o del Tribunale nel caso di specie di Cassino . Il Tribunale adito riteneva fondata tale eccezione intervengono, dunque, i Giudici di legittimità. Regolamento di competenza. In particolare, la ricorrente propone gravame per regolamento di competenza e tale ricorso viene accolto dalla S.C., la quale afferma la competenza territoriale del Tribunale di Palermo. Infatti, non è efficace la clausola derogativa dei criteri legali di individuazione del giudice territorialmente competente. Questo perché, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 c.c. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole, regolamentata dall’art. 33 cod. cons. per i contratti del consumatore in base a tale ultimo articolo, si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l’effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o domicilio eletto del consumatore. Mentre l’art. 34, comma 4, cod. cons. esclude la vessatorietà delle clausole che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale. Quindi, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogativa del foro si aggiunge quello della necessità di un’apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dell’art. 34, comma 4, cod. cons Nel caso in esame, il Tribunale ha sovrapposto i due istituti, confondendo la semplice approvazione specifica della clausola con la circostanza che essa abbia costituito oggetto di trattativa individuale. Trova dunque applicazione il foro del consumatore nel caso in esame e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 11 luglio 2019 – 28 aprile 2020, n. 8268 Presidente Frasca – Relatore D’Arrigo Ritenuto P.G. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la Gestioni Sicure s.p.a., chiedendone la condanna all’adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunte con un contratto denominato affitto sicuro , stipulato in data 22 maggio 2013. La società convenuta ha eccepito, fra l’altro, l’esistenza di una clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale, contenuta nell’art. 12 del menzionato contratto, specificatamente approvato ai sensi dell’art. 1341 c.c., che prevede la competenza esclusiva, a seconda del valore, del Giudice di pace o del Tribunale di Cassino. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 30 novembre 2018, ha ritenuto fondata tale eccezione, ritenendo che la clausola non potesse ritenersi abusiva ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 Codice del consumo , in quanto aveva costituito oggetto di specifica negoziazione. Avverso tale decisione la P. ha proposto ricorso per regolamento di competenza. La Gestioni Sicure s.p.a. non ha svolto attività difensiva. Considerato Il ricorso della P. è fondato e il regolamento di competenza deve essere risolto affermando la competenza territoriale del Tribunale di Palermo. Infatti, la clausola derogativa dei criteri legali di individuazione del giudice territorialmente competente non è efficace. Il Tribunale ne ha escluso la vessatorietà per il sol fatto che bene fosse stata approvata specificatamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 c.c. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall’art. 33 cod. cons In particolare, l’art. 33 cod. cons., comma 2, lett. u, prevede che si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l’effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. L’art. 4 cod. cons., comma 4, esclude la vessatorietà delle clausola che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale, ma il successivo comma 5 precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Pertanto, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall’art. 34 cod. cons., comma 4. Il Tribunale, invece, ha sovrapposto i due istituti, confondendo la semplice approvazione specifica della clausola con la circostanza che essa abbia costituito oggetto di trattativa individuale. Invero, in difetto dei requisiti di cui all’art. 34 cod. cons., comma 4, la clausola contenuta nell’art. 12 del contratto assicurativo, che prevede la competenza esclusiva, a seconda del valore, del Giudice di pace o del Tribunale di Cassino, è inefficace ai fini della determinazione della competenza. Trova quindi applicazione il foro del consumatore e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo. Alla ricorrente spetta il rimborso delle spese del regolamento, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della causa avente ad oggetto una questione di rilievo meramente processuale Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 - 01 . P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Palermo e condanna la parte intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.