La tutela cautelare nel diritto UE e nei procedimenti di protezione internazionale

Il decreto n. 4028/2020 del Tribunale di Venezia risolve la delicata lettura del’articolo 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 con diretto richiamo dell’ordinamento sovranazionale UE. Il tema era già stato affrontato dall’ordinanza del Tribunale di Milano, con tentativo di lettura del suddetto articolo 35-bis in rapporto alla normativa sovranazionale UE nonché in raffronto con altre norme di diritto comune artt. 283 e 373 c.p.c

Il procedimento disegnato da tale norma riguarda, in sede cautelare, il diritto del richiedente asilo a permanere sul territorio dello Stato sino a decisione definitiva. La norma secondo il Tribunale di Milano solleva gravi dubbi di legittimità ed è contraria a principi cardine del diritto UE. Se ancora oggi in quasi tutte le sezioni specializzate l’applicazione dell’articolo 35-bis, comma13, d.lgs. numero 25/2008 è conforme, tuttavia non mancano le sezioni specializzate di Tribunale, come quella del tribunale di Venezia, che optano per altre soluzioni più allineate al dettato costituzionale ed all’ordinamento sovranazionale UE. Quale, necessario, precedente occorre prima di tutto affrontare i temi affrontati dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE del Tribunale di Milano. Tale ordinanza Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano è stato preceduto da analoga iniziativa proposta da un Tribunale dei Paesi Bassi CGUE quarta sezione causa 175/2017 si interroga sui procedimenti di opposizione e in caso di esito negativo sulla previsione della possibilità di impugnare le decisioni di rigetto. E’ con riguardo ad una possibile impugnazione che il Tribunale di Milano si interroga circa la mancata previsione di una sospensione automatica” anche per tale fase. Norme procedurali di riferimento. Art. 35 commi 5 e 12 d.lgs. numero 25/2008 testo originario Art. 19 comma4 d.lgs. numero 150/2011 ora abrogato Art. 35bis commi 3 e 13 d.lgs. numero 25/2008 . Non è possibile stabilire la portata della previsione contenuta nei commi 3 e 13 dell’articolo 35bis Dlgs 25/2008 attualmente vigenti, senza far riferimento agli sviluppi ed ai mutamenti anche strutturali incontrati dalla procedura in oggetto ad opera del frequente susseguirsi di norme speciali. Art. 35 commi 6 e 12 d.lgs. numero 25/2008 testo originario Quanto all’ efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo, per il caso di opposizione l’articolo 35 comma 6 nel testo originario, non dava indicazioni circa la durata della sospensione il comma 12 del medesimo articolo impugnazione della sentenza di primo grado si riferiva, diversamente dal comma6, alla sospensione degli effetti” della sentenza impugnata. Art. 19 comma4 d.lgs. numero 150/2011 ora abrogato Tale prima previsione venne riprodotta dall’articolo 19 d.lgs. numero 150/2011 comma4 nella nuova norma scomparve, però, ogni riferimento alla possibilità di sospendere gli effetti” della decisione di primo grado per il caso di impugnazione davanti alla Corte di Appello . Osservato che la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo era determinata dall’avvio del giudizio/procedimento di opposizione e che tale giudizio/procedimento è da intendersi unico nelle sue componenti primo grado/impugnazione/cassazione/eventuale giudizio di rinvio e che tale lettura era confortata dal fatto che laddove il legislatore ha voluto limitare la durata della sospensione automatica al grado, ha dato effetti” alla decisione di primo grado effetti non sospendibili automaticamente dall’impugnazione bensì e solo per espressa istanza da rivolgersi al giudice dell’impugnazione stessa la Cassazione con orientamento consolidato ha dato lettura dell’articolo 19 Dlgs 150/2011 ritenendo che la sospensione automatica” prevista dal comma4 dell’articolo 19, in assenza di espresse e diverse disposizioni andasse riferita a tutti i gradi di giudizio vedi ad es. Cass. Civ. sez. VI ordinanza numero 19737 del 27 Luglio 2017 . La diversità di lessico e di collocazione dei termini impiegati, mostra che gli effetti” menzionati dalla norma procedurale originariamente articolo 35 comma12, attualmente articolo 35-bis comma 13 per il caso di decisione negativa non riguardano tanto l’efficacia esecutiva una decisione di accertamento negativo non ha efficacia esecutiva bensì hanno funzione anticipatoria della decisione definitiva che in quanto tale porrebbe termine alla sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto amministrativo opposto e con l’ulteriore conseguenza di limitare al grado la sospensione automatica” stessa . Il comma13 dell’articolo 35bis attualmente in vigore si rifà quindi alla struttura dell’articolo 35 commi 6 e 12 nel testo originario come confermato dalla locuzione con decreto anche non definitivo” e dall’ulteriore precisazione presente sempre nel comma13 che nel caso il giudice accolga l’istanza di sospensione degli effetti” della decisione negativa, consegue il ripristino della sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo opposto. Chiarito, per quanto qui interessa, il significato dei ripetuti interventi del legislatore italiano nella delicata materia delle procedure di Protezione internazionale, in estrema sintesi si potrebbe affermare che se in un primo tempo il legislatore ha disegnato una procedura che assicurava la presenza sul territorio del richiedente asilo solo per il primo grado del giudizio di opposizione, successivamente tale limite venne rimosso per essere poi reintrodotto con il d.l. numero 13/2017. Principi e procedure. La presenza del richiedente asilo sul territorio dello Stato è una delle aree in cui operano garanzie di rango costituzionale. Se è vero che la realizzazione di tali principi e garanzie necessita di procedure, è altrettanto vero che queste ultime, predisposte per realizzare il contenuto sostanziale di una tutela non possono avere l’effetto di eliderla. Quanto alle previsioni della nostra Carta costituzionale e per quanto qui interessa, l’articolo 24 Cost. presuppone la presenza sul territorio dei soggetti cui è consentito l’accesso alla giustizia. Posto che quest’ultimo è garantito non solo ai cittadini ma ad ogni persona presente sul territorio dello Stato, l’articolo 10 Cost. nella lettura restrittiva data dalla Corte di Cassazione al comma3 garantisce la presenza del richiedente asilo sul territorio dello Stato per tutta la durata delle procedure di verifica. La garanzia costituzionale trova quindi giustificazione nel fatto che in materia di Protezione internazionale l’allontanamento del richiedente asilo nel corso del giudizio oltre ad impedire l’esercizio del diritto di difesa, impedirebbe con ogni probabilità di fruire degli effetti della decisione definitiva se favorevole. Allo stesso modo la lettura dell’articolo 46 direttiva UE 2013/32 procedure” dovrebbe allinearsi e non determinare limitazioni e/o annullare, le garanzie previste dell’articolo 47CEDU diritto ad un ricorso effettivo . Principio generale dell’ordinamento UE è in ogni caso che la tutela cautelare deve garantire la fruizione degli effetti della decisione circa l’esistenza di diritti che lo stesso ordinamento prevede vedi sentenza CGUE 13/03/2007, Unibet causa C-432/2007 par. 67 . La direttiva procedure” UE 2013/32 non mira ad uniformare le norme procedurali che devono essere applicate all’interno degli stati-membri bensì ad assicurare un trattamento rapido delle domande nonché a garantire l’effettività del ricorso secondo i principi tracciati dall’articolo 47 CEDU vedi sentenza CGUE 29/09/2019, Torubarov causa C-556/2017, premessa p.7 . E’ per tale motivo che l’unico grado” che viene disciplinato dalla direttiva è quello della fase amministrativa la direttiva si limita poi a tracciare le linee guida cui gli stati membri devono attenersi, in particolare nel dotarsi della procedura riguardante la fase di opposizione alla decisione amministrativa. Come osservato dal Tribunale di Milano la previsione di un giudizio autonomo dalla fase amministrativa articolo 46 par.3 direttiva , la previsione della permanenza sul territorio dello Stato sino alla scadenza del termine di opposizione e dopo questo sino alla fine della procedura articolo 46 par.5 direttiva , la consultazione del proprio difensore articolo 22 direttiva sono sì diritti del richiedente ma sono anche elementi di un procedimento che necessita della collaborazione e quindi della presenza del richiedente stesso in modo da pervenire alla decisione mediante giudizio ex nunc . In tal senso la relazione al regolamento per una procedura uniforme sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione in previsione di futura abrogazione della direttiva 2013/32/UE lettura 22-05-2018 , all’emendamento del considerando” 23, prevede il rinnovo automatico” del permesso di soggiorno provvisorio e quindi il prolungamento della validità del titolo sino a decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale. Se l’ordinamento interno dello Stato-membro prevede un procedimento di Protezione internazionale articolato in più fasi, allora dovrebbe dirsi che la tutela cautelare prevista in generale dall’ordinamento sovranazionale UE e diretta a garantire al ricorrente la possibilità di fruire degli effetti della decisione finale e consistente nel particolare nella cd. Sospensione automatica” deve estendersi a tutte le fasi del procedimento, vale a dire sino a decisione definitiva, esaurita ogni possibilità di impugnazione. La necessità di allinearsi all’ordinamento UE spiega con ogni probabilità la scelta del legislatore italiano mediante Dlgs 150/2011 articolo 19 di non riprodurre il procedimento previsto dall’abrogato comma 12 dell’articolo 35 d.lgs. numero 25/2008 e di limitarsi a mantenere il solo comma 6 poi articolo 19 comma 4 d.lgs. numero 150/2011 . In modo differente da quanto suggerito dal Tribunale di Milano nella propria ordinanza di rinvio pregiudiziale, allora l’analisi dovrebbe riguardare non tanto l’assenza di una previsione di sospensione automatica limitatamente all’ ipotesi di impugnazione in grado ulteriore, quanto piuttosto dovrebbe riguardare l’esclusione della predetta sospensione automatica per il caso di impugnazione e la sua limitazione ad unico grado vale a dire le previsioni articolo 35-bis comma 13 che in caso di decisione negativa, anticipano la conclusione dell’intero procedimento, attribuiscono effetti” alla decisione, elidono in tal modo la sospensione automatica” che di per sè dovrebbe potersi estendere sino a decisione definitiva e ripristinano l’efficacia della decisione amministrativa, in tal modo escludendo o rendendo incerta la permanenza del richiedente asilo sul territorio dello Stato pur in pendenza dell’impugnazione. I dubbi di legittimità sollevati dal Tribunale di Milano. Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale 09.05.2018 sopra citata, alle pp.6-7 precisa, che laddove lo Stato-membro dia applicazione legislativa a norme di diritto europeo quindi quelle norme che non abbiano applicazione diretta nell’ordinamento dello Stato-membro lo stesso deve in ogni caso rispettare i diritti fondamentali CEDU ed altresì garantire che siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività elaborati dalla giurisprudenza della CGUE Il d.l. numero 13/2017 ha modificato il d.lgs. numero 25/2008 Il d.lgs. numero 25/2008 nel testo originario ha recepito la direttiva procedure 2013/32/UE successivamente e nuovamente è stato modificato dal d.lgs. 142/2015 che ha recepito la nuova direttiva procedure 2013/33/UE. Il reg. UE numero 604/2013 DUBLINO III contiene i criteri di determinazione e/o modifica della giurisdizione in materia di protezione internazionale Decreto che nel nostro ordinamento ha dato ingresso alle norme procedurali previste dal diritto dell’Unione in materia di protezione internazionale. In tale contesto di recezione delle regole processuali UE, il DL 13/2017 non puo’ avere l’effetto di rendere le stesse più restrittive e/o peggiorative rispetto ad altre ed analoghe regole presenti nell’ordinamento interno c.d. principio di non discriminazione o di equivalenza tale principio in sede CGUE è stato ricavato per via giurisprudenziale dall’articolo 5 Trattato UE . Sotto altro aspetto gli strumenti di tutela processuale previsti a livello nazionale non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario c.d principio di effettività vedi CGUE Sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, in Raccomma 3595 . Su tale premessa il Tribunale di Milano con riferimento all’articolo 35bis DL 13/2017, alle pp.9-10-11 si è interrogato circa Un possibile vulnus circa il diritto ad un rimedio effettivo Una possibile violazione del principio di equivalenza Un possibile contrasto con il diritto ad essere giudicati da un giudice terzo ed imparziale Art. 47 comma2 CEDU . Indi ha formulato i quesiti p.11 come segue se sia compatibile con il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, la previsione di un effetto sospensivo non automatico alle procedure di impugnazione di una decisione di primo grado se l’interpretazione dei fondati motivi”, come possibile fondatezza del ricorso per Cassazione, da valutarsi da parte dello stesso giudice che ha emesso il decreto impugnato per cassazione, sia compatibile con il diritto UE, atteso che questo Collegio potrebbe rigettare l’istanza di sospensiva, così a precludendo al ricorrente la possibilità di permanere sul territorio nazionale sino alla conclusione del procedimento volto all’impugnativa del diniego della sua domanda di protezione internazionale, b esponendolo ad un serio rischio di esser esposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti” La risposta della CGUE. Con ordinanza 27 Settembre 2018 la CGUE prima sezione si è limitata a rilevare che il diritto UE, rappresentando i diritti minimi” ed altresì osservando che il diritto dell’Unione non impone l’esistenza di un doppio grado di giudizio contro le decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale, dato che questa materia rientra nell’ambito dell’autonomia procedurale degli Stati membri non osta” al diritto interno di uno Stato membro che risulti più favorevole per la presenza di un grado di impugnazione. Sotto altro aspetto e quanto al rispetto dei principi di equivalenza e di effettività spetta al giudice nazionale, che dispone di una conoscenza diretta delle modalità processuali applicabili, comparare le procedure di cui trattasi quanto a oggetto, causa ed elementi essenziali trattasi di una formula consolidata nella giurisprudenza CGUE . Tra diritto UE e Costituzione. La decisione della CGUE La decisione presa dalla CGUE risulta in sé stereotipata e in ogni caso non idonea a sciogliere i dubbi sollevati dal Tribunale di Milano. La motivazione del rinvio pregiudiziale si segnala infatti non solo per il richiamo dei principi di diritto europeo ma anche per il conseguente tentativo di analisi e di raffronto tra il meccanismo previsto dall’articolo 35-bis comma13 d.lgs. numero 25/2008 e altri ed analoghi meccanismi processuali di diritto comune l’articolo 283 c.p.comma e l’articolo 373 c.p.c Il richiamo dell’iter logico giuridico dell’ordinanza del Tribunale di Milano è unicamente descrittivo e quanto all’articolo 35-bis, non completo. Come si è visto il comma13 dell’articolo 35-bis si pone in rapporto da genere a specie con il comma 3 del medesimo articolo. In base al comma 3 se la regola generale è quella della sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo da valersi anche per il grado di impugnazione per cassazione rispetto alla stessa il comma 13 in via di eccezione ripristinerebbe l’efficacia dell’atto amministrativo per il solo caso di decreto negativo. Altro discorso riguarda l’istanza di sospensione è solo per il caso di decreto di rigetto che si prevede che la decisione produca effetti” circa questi effetti” vedi sopra a p.2 secondo periodo, in ogni caso questa parte del comma13 non è chiara. Fermi restando i seri dubbi di legittimità già sollevati da più parti, forse sarebbe stato meglio dotare il giudice del potere processuale di ripristinare la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto amministrativo piuttosto che dotarlo di una funzione di intervento sulla propria decisione per elidere effetti” attribuiti dalla stessa norma speciale . L’articolo 22 direttiva procedure e l’articolo 46 comma 5 CEDU A p. 8 dell’ordinanza di rinvio Il tribunale di Milano richiama, tra le garanzie previste dal diritto UE il combinato disposto dell’articolo 22 direttiva procedure diritto di consultare un avvocato anche in caso di decisione negativa e dell’articolo 46 comma 5 CEDU diritto a rimanere sul territorio fino alla scadenza del termine entro il quale i richiedenti asilo possono esercitare il loro diritto ad un ricorso effettivo . Nell’interpretazione della CGUE tali diritti sono riconosciuti anche per consentire al ricorrente di contribuire ad un esame completo ed ex nunc da parte dell’autorità giudiziaria vedi CGUE sentenza Moussa Sacko causa C-348/16 cit . Tale attività però potrebbe dirsi conclusa solo col passaggio in giudicato della decisione che ha respinto la domanda di protezione internazionale. Se uno Stato-membro come l’Italia prevede più gradi di giudizio allora si dovrebbe dire che fino all’esaurimento dell’ultimo grado di giudizio momento nel quale si riesce a stabilire se il richiedente non corra realmente alcun rischio al ricorrente debba essere garantito il diritto di confrontarsi col suo difensore e di esporre all’autorità giudiziaria tutti gli elementi in suo possesso, anche quelli sopravvenuti dopo la decisione in sede di opposizione. Il comma13 dell’articolo 35-bis d.lgs. 25/2008 viceversa introduce una procedura che presuppone l’obbligo del richiedente asilo di allontanarsi spontaneamente dal territorio dello Stato. Se il Tribunale respingesse l’istanza di sospensione, il richiedente asilo assai spesso privo di mezzi sarebbe esposto al rischio di un rimpatrio forzato nel paese di origine ed in tal caso al rischio ulteriore di non potere giovarsi della futura sentenza, se favorevole il principio di effettività sotto questo aspetto risulterebbe quindi compromesso Vedi sentenza CGUE 13 Marzo 2007, Unibet, causa C-432, paragrafo 75 il giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto comunitario, dev’essere in grado di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario. L’articolo 47 comma 2 CEDU Alle pp.8-9 dell’ordinanza di rinvio il Tribunale di Milano richiama il comma2 dell’articolo 47 CEDU diritto di accesso ad un giudice terzo ed imparziale la procedura introdotta dall’articolo 35bis comma13 Dlgs 25/2008 affidando l’esame della domanda di sospensione allo stesso giudice dell’opposizione, giudice che in tal modo sarebbe chiamato a valutare una seconda volta la fondatezza della propria decisione si scontrerebbe con l’esigenza che il giudice non abbia conosciuto la controversia nel merito in fasi precedenti in modo da non essere influenzato da precedenti decisioni vedi Corte EDU sentenza Krombach 13.02.2001 Corte EDU Annoni comma Francia, 14.11.2000 L’articolo 5 Trattato UE Alle pp. 9 – 10 dell’ordinanza di rinvio il Tribunale di Milano richiama il principio di non discriminazione e/o di equivalenza desunto in via giurisprudenziale dall’articolo 5 trattato UE la norma interna deve garantire un eguale trattamento processuale a situazioni giuridiche che, pur se di analogo contenuto sostanziale, traggano la loro origine da ordinamenti differenti. Constatato che il comma 13 dell’articolo 35-bis se paragonato ad analoga previsione di diritto comune l’articolo 373 cpc denuncia tutti i suoi limiti, il Tribunale di Milano ritiene che in tale situazione il giudice nazionale sia tenuto a disapplicare le regole interne incompatibili con le esigenze inerenti alla natura del sistema del diritto dell’Unione ed a sostituirle con strumenti adeguati e conclude che l’antinomia di cui si discute può essere rimossa interpretando la locuzione fondati motivi” presente nell’articolo 35-bis comma13 come periculum” in applicazione dello schema procedurale già analizzato nell’articolo 373 c.p.c In conclusione La decisione della CGUE, nonostante il Tribunale di Milano avesse espressamente segnalato che i quesiti coinvolgevano direttamente l’applicazione di principi cardine del diritto UE, pur riproducendo in sintesi l’iter motivazionale di cui sopra, non ha preso in considerazione i motivi sottesi ai quesiti formulati dal Tribunale di Milano limitandosi a rinviare quindi al giudice dello Stato – membro che è anche giudice UE ogni iniziativa a questo riguardo. Portata del rinvio al giudice dello Stato-membro. Ordinamento UE e costituzione meccanismi di tutela delle garanzie. riserva di legge principi di effettività ed equivalenza. La CGUE, per prassi consolidata, rinvia ai giudici dello Stato-membro l’analisi di conformità delle norme di ordinamento interno ai principi di equivalenza e/o di effettività, con evidente intento deflattivo. Analogo orientamento ha preso la Corte di legittimità nell’ imporre al giudice di fare una sorta di prova di resistenza” delle norme per cui sollevi dubbio di legittimità, orientamento che si è consolidato per ragioni di opportunità il compito di interpretazione costituzionalmente orientata affidato ai giudici del merito evita di affollare” la Corte di istanze . In entrambe i casi il giudice di merito è chiamato all’esame di norme presenti nell’ordinamento dello Stato – membro norme di diritto comune e/o di recezione di quelle comunitarie per verificare che queste si conformino alle tutele e garanzie provenienti da norme di rango superiore prima legge dello stato ovvero – con applicazione diretta ordinamento UE . In generale le norme di rango superiore si preoccupano di mantenere un bilanciamento tra l’area legislativa e l’area esecutiva, in modo da evitare che la seconda possa depotenziare la prima. Questa tutela ove presente in una norma costituzionale è classificata come riserva di legge” e rende tassativa la lettura e l’applicazione della norma attuativa. La tutela inerente alle norme dell’ordinamento UE risponde viceversa all’esigenza di evitare che l’applicazione delle stesse da parte dello Stato-membro, sia discriminatoria principio di equivalenza, articolo 5 Carta Europea, artt. 11 e 117 Cost. ovvero eccessivamente difficoltosa principio di effettività articolo 47 CEDU . Proprio perché consapevole della prassi CGUE riguardante il principio di equivalenza, nel proprio rinvio pregiudiziale Il Tribunale di Milano ha molto insistito sul principio di effettività perché previsto dalla Carta europea e di diretta applicazione. In tal modo il Tribunale di Milano ha sollecitato la CGUE perché si pronunciasse su ogni quesito o almeno su quello riguardante l’ipotizzata violazione dell’articolo 47 CEDU, tuttavia senza esito. Quale siano state le sorti della decisione della CGUE è cosa nota l’ordinanza viene acriticamente citata da larga parte dei giudici di merito a conferma della legittimità della procedura introdotta dall’articolo 35bis comma13. Resta, ora ed in ogni caso, all’interprete concludere il percorso logico giuridico così avviato. Il Tribunale di Venezia e la tutela cautelare nel procedimento di Protezione Internazionale. Il decreto numero 4028 del 16/04/2020 Come si è visto l’aspetto patologico” che reca in sé l’articolo 35-bis d.lgs. numero 25/2008 ai commi 3 e 13 dovrebbe riguardare non tanto e/o non solo la locuzione gravi motivi” comma13 bensì l’effetto anticipatorio della decisione definitiva del procedimento e il conseguente venir meno della sospensione automatica prevista in generale dal comma3, con limitazione della stessa all’unico grado di merito, solo per il caso di decisione negativa e sua impugnazione. Se è vero quanto sopra si dovrebbe innanzitutto denunciare la legittimità costituzionale dell’articolo 35bis Dlgs 25/2008 nella parte in cui limita al grado la sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva della decisione amministrativa negativa e conseguentemente riduce la tutela dello status di richiedente asilo. Tale limitazione violerebbe gli artt. 10 comma3, 24 e 111 della Costituzione. Sotto altro aspetto e come ipotizzato dallo stesso Tribunale di Milano per un verso la procedura nuovamente introdotta con il comma13 articolo 35bis Dlgs 25/2008 è contraria agli articolo 46 e 47 CEDU effettività della tutela, giudice terzo ed imparziale e per altro verso contrasta con il principio di equivalenza articolo 5 Trattato UE vedi sopra . Come si è detto è però prassi sia della CGUE sia della Corte Costituzionale rimettere al magistrato ogni valutazione e/o decisione conseguente. Priorità alla lettura secondo Costituzione. La priorità da rendere alla prima legge dello Stato trova giustificazione nel fatto che i primi dodici articoli della Costituzione italiana sono dedicati ai principi che connotano la stessa, per tal motivo considerati superiori e prevalenti rispetto normativa europea. Secondo Corte Cost. 1166/1988 ”Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare copertura costituzionale fornita dall'articolo 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale v. sentt. nnumero 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982 , sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana v. sentt. nnumero 183 del 1973, 170 del 1984 ” Nell’assolvere questo compito il magistrato dovrebbe quindi tentare una lettura della norma in modo costituzionalmente orientato con riferimento all’articolo 10 comma3 Cost diritto a permanere sino a decisione definitiva e con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost diritto di accesso alla giustizia, diritto ad un giudice equo ed imparziale . Il giudice dell’opposizione, verificata la corretta proposizione dell’impugnazione, dovrebbe quindi escludere ogni esame, anche sommario, dei motivi della stessa evitando in tal modo di esaminare una seconda volta il merito della vicenda concentrandosi solo sul periculum” compromissione dei diritti di status per il caso di allontanamento anticipato . In tal senso sembra porsi l’orientamento della sezione specializzata del Tribunale di Venezia ripreso dal decreto in commento laddove recita ritenuto che l’allontanamento del richiedente asilo dal territorio nazionale in pendenza della definizione del giudizio in Cassazione in vista di un accertamento definitivo in ordine alla domanda di protezione internazionale appare, nel caso di specie, foriero di un pregiudizio irreversibile, considerata la concreta estrema difficoltà per il ricorrente di far rientro in Italia ove l’impugnazione dovesse essere accolta osservato, altresì, che la valutazione in ordine al fumus boni iuris si deve ritenere assorbita alla luce della particolare intensità del periculum in mora, in quanto il presente procedimento ha ad oggetto un diritto fondamentale della persona, assicurato da norme di rango sovranazionale, irrimediabilmente compromesso – come si è detto sopra – in caso di rimpatrio ritenuto, dunque, che sussistono fondate ragioni per disporre la sospensione degli effetti del decreto di rigetto”. La motivazione è solo apparentemente laconica e pare presuppore, viceversa, l’applicazione delle garanzie costituzionali sopra richiamate. Sarebbe quindi per tal motivo che il Tribunale si è concentrato sul solo esame del periculum ritenuto di intensità tale da poter evitare ogni altra considerazione e/o esame . Sotto altro aspetto considerato che il richiedente asilo, in pendenza del procedimento e sino a decisione definitiva è tutelato direttamente dalla Convenzione EDU, il Tribunale di Venezia, identificato il periculum nel rischio di essere allontanato dal territorio dello Stato, ne determina la particolare intensità” riferendosi direttamente alla normativa sovranazionale la scelta legislativa non può infatti incidere su diritti fondamentali di cui lo stesso straniero, in quanto persona, può essere titolare Il Tribunale di Venezia nella propria motivazione pare dunque tenere conto della eccezionalità e discrezionalità delle scelte legislative in materia di politica dell’immigrazione ma anche dei limiti che tale discrezionalità incontra, posto che ove eccedano il limite di ragionevolezza, le stesse sono sindacabili vedi in tal senso Corte Cost. numero 148/2008 ”Pur essendo pacifico, infatti, che la disciplina della permanenza degli stranieri è affidata alla discrezionalità del legislatore, cui spetta il bilanciamento di vari interessi fra loro anche in contrasto, è altresì vero che tale discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza, come riconosciuto da questa Corte in numerose pronunce sentenze numero 104 del 1969, numero 144 del 1970 e numero 62 del 1994” occorre inoltre che la scelta legislativa non incida su diritti fondamentali di cui anche il cittadino di paese terzo sia portatore. Corte Cost. numero 172/2012 . Una lettura secondo Ordinamento UE. Tuttavia, ove si voglia far prevalere la disciplina sovranazionale, il magistrato potrebbe intervenire sulla norma in modo molto più intenso e disapplicarla. Questa seconda strada, già delineata dal Tribunale di Milano, potrebbe portare ad una rimessione alla Corte costituzionale per vagliare la compatibilità di siffatto sistema con gli artt. 11 e 117 Cost., che impongono il rispetto del principio di equivalenza, quale principio di diritto Ue, oltre che degli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost. letti anche alla luce dell’articolo 6 Cedu. Si tratterebbe di una ipotesi di violazione dell’articolo 117 Cost per contrasto con la norma convenzionale interposta. In tal senso dssa F. Capotorti cit. .

Tribunale di Venezia, sez. specializzata in materia di immigrazione, decreto 9 - 16 aprile 2020, n. 4028 Presidente Tosi – Relatore Doro Vista l’istanza depositata in data 27.2.2019 da di sospensione degli effetti del decreto n. 138/2020 del 9.1.2020, con il quale questo Tribunale, in diversa composizione, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale proposto dal ricorrente letti gli atti ritenuto che l’allontanamento del richiedente asilo dal territorio nazionale in pendenza della definizione del giudizio in Cassazione in vista di un accertamento definitivo in ordine alla domanda di protezione internazionale appare, nel caso di specie, foriero di un pregiudizio irreversibile, considerata la concreta estrema difficoltà per il ricorrente di far rientro in Italia ove l’impugnazione dovesse essere accolta osservato, altresì, che la valutazione in ordine al fumus boni iuris si deve ritenere assorbita alla luce della particolare intensità del periculum in mora, in quanto il presente procedimento ha ad oggetto un diritto fondamentale della persona, assicurato da norme di rango sovranazionale, irrimediabilmente compromesso – come si è detto sopra – in caso di rimpatrio ritenuto, dunque, che sussistono fondate ragioni per disporre la sospensione degli effetti del decreto di rigetto impugnato P.Q.M. accoglie l’istanza di sospensione degli effetti del decreto n. 138/2020 del 9.1.2020. Si comunichi al ricorrente e alla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Vicenza.