Sentenza pubblicata nel 2013 ma con numero di registro cronologico del 2014: calcolo del dies a quo del termine per impugnare

Per il computo del termine dell’art. 327 c.p.c., nel caso in cui su di una sentenza risulti apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva il mero inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l’attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione .

Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7967/20, depositata il 20 aprile. La vicenda. Il Tribunale, adito in primo grado dall’attrice, che si era opposta all’esecuzione per obblighi di fare intentata ai suoi danni dalle convenute al fine di ottenere la riduzione dell’altezza di un manufatto posto in aderenza al muro di confine, rigettava tale opposizione, condannandola ad eseguire quanto richiesto secondo quanto già statuito dalla sentenza azionata come titolo esecutivo e indicato nella CTU. Quest’ultima proponeva così appello, ma la Corte territoriale lo dichiarava inammissibile per tardività. Intervengono allora i Giudici di legittimità. Il dies a quo del termine per impugnare. In particolare, la ricorrente contesta la sanzione di tardività dell’appello proposto avverso la sentenza la cui data di pubblicazione del 2 aprile 2013 è contraddetta dall’attribuzione di un numero di repertorio e di registro cronologico dell’anno 2014. Per la Suprema Corte, non può essere adottato in tal caso il richiamo giurisprudenziale che riguarda solo la fattispecie della contemporanea presenza, sul documento in cui è trasfusa la sentenza, di due date di pari o equipollente valenza, non potendo invece regolare il caso, come quello di specie, di una sola e univoca data munita di attestazione del competente cancelliere, pur se non congruente con il numero cronologico o di repertorio in concreto in apparenza attribuito, né con la data in cui la cancelleria ha provveduto alla comunicazione. In definitiva, quando unica è la data attestata in modo completo ed univoco quale quella di avvenuto deposito dal competente funzionario di cancelleria, nonché da lui debitamente sottoscritta ai sensi dell’art. 133 c.p.c., il numero progressivo di inserimento negli appositi registri, a maggior ragione se risultante da un’annotazione anonima e priva di indicazione di provenienza e non corredato da alcuna sottoscrizione, non può sussumersi entro la fattispecie di un’attestazione, anch’essa riferibile al cancelliere e stavolta riferita alla data di pubblicazione, in conflitto con quella della data di deposito, così non rilevando ai fini dell’identificazione di un diverso dies a quo del termine lungo od ordinario per l’impugnazione . Già in precedenza, infatti, la S.C. ha statuito che, ai fini del computo del termine dell’art. 327 c.p.c., nel caso in cui su di una sentenza risulti apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva il mero inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l’attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione . In applicazione di tale principio, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 dicembre 2019 – 20 aprile 2020, n. 7967 Presidente Vivaldi – Relatore De Sefano Fatti di causa 1. S.T. , debitrice intimata nell’esecuzione per obblighi di fare intentata ai suoi danni da P.P. e V.M. per conseguire, in forza di sentenza n. 1365/00 del Tribunale di Savona, la riduzione dell’altezza di un manufatto esistente nella sua proprietà e posto in aderenza al muro di confine, vi si oppose il 22/05/2007 ma il Tribunale di Savona rigettò l’opposizione, condannando l’opponente ad eseguire le opere secondo quanto già statuito dalla sentenza azionata come titolo esecutivo e indicato nella c.t.u. del 18/02/2010 e successiva integrazione, oltre che alle spese di lite. 2. L’appello della S. avverso la sentenza, recante la data di deposito del 02/04/2013 ed annotazione dei nn. 1/14 di cron. e 2/14 di rep., fu proposto con atto di citazione del 16/06/2014 e fu, pertanto, dichiarato inammissibile per tardività dalla Corte d’appello di Genova con sentenza 21/11/2016, n. 1213 per la cui cassazione propose allora ricorso per cassazione l’esecutata, affidandosi ad atto articolato su di un motivo e notificato a mezzo p.e.c. lunedì 22/05/2017. 3. Al ricorso resistette l’intimata V. , già in appello costituita pure nella qualità di erede dell’altra creditrice e fu formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e , conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197. 4. Peraltro, con ordinanza interlocutoria 30/07/2018, n. 20159, seguita all’adunanza camerale del 27/06/2018, per la quale le parti avevano pure depositato memorie, fu disposta la trattazione in pubblica udienza si ritennero, invero, insussistenti le condizioni per la definizione in camera di consiglio in considerazione, se non delle questioni preliminari in rito, lasciate pertanto impregiudicate, quanto meno del merito della controversia, di singolare complessità per riferirsi i soli precedenti editi e richiamati Corte Cost. 3/15 Cass. 19140/15 Cass. Sez. U. 18569/16 Cass. 4405/17 al caso di doppia data di pubblicazione e non a quello di unica data, sia pure manifestamente inconciliabile con le risultanze dell’almeno apparente iscrizione a repertorio del documento contenente la sentenza. 5. Le parti hanno depositato ulteriore memoria per l’odierna udienza di discussione. Ragioni della decisione 1. In via preliminare, non sussistono le ragioni di improcedibilità lasciate impregiudicate dall’ordinanza interlocutoria, sia pure in parte in base a giurisprudenza di legittimità sopravvenuta ed invero in atti sussistendo della sentenza di appello copia analogica del suo originale depositato in via telematica, munita di asseverazione autografa di conformità datata 07/06/2017 a firma dell’avvocato Fabrizio Vincenzi, difensore della ricorrente in questa sede tale nominato con procura annessa al ricorso notificato dal 22/05/2017 della notifica del ricorso eseguita a mezzo p.e.c. manca tuttora in atti la copia analogica munita di asseverazione autografa di conformità al suo originale telematico, poiché quella che si rinviene reca la sola asseverazione con sottoscrizione a stampa e quindi è formalmente invalida tuttavia, in forza dei principi di Cass. Sez. U. 22438/18 sopravvenuta appunto all’ordinanza interlocutoria , la carenza di contestazioni sul punto ad opera della parte controricorrente e in difetto di altri intimati restati tali rende inoperante la sanzione di improcedibilità. 2. Ciò posto, va infine esaminato il motivo di ricorso, rubricato violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 327 c.p.c. e art. 133 comma c.p.c. - sic - art. 360 c.p.c., n. 3 , con il quale la ricorrente contesta la sanzione di tardività dell’appello proposto avverso sentenza la cui data di pubblicazione del 02/04/2013 è contraddetta dall’attribuzione di un numero di repertorio e di registro cronologico dell’anno 2014 al riguardo, sono invocati i principi di Cass. 19140/15 e di Corte Cost. 3/15, soprattutto ai fini della necessaria adozione, contestuale al deposito, delle misure volte a garantire la conoscibilità dell’atto depositato, riconosciuta anche da Cass. Sez. U. 22/09/2016, n. 18569, confermata da Cass. 4405/17 ed è rimarcato come fino al 31/12/2013 la sentenza di primo grado, a dispetto dell’attestazione di suo deposito fin dal precedente 02/04/2013, non risultasse inserita nell’elenco cronologico ed infine - ricordato pure come la data di apparente deposito fosse stata seguita dalla dicitura si dà atto che la sentenza unitamente al fascicolo è stato reperito in archivio 2/4/13 - si conclude che la data del 02/04/2013 andava ritenuta del tutto ininfluente ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine per la successiva impugnazione, sicché tempestiva doveva qualificarsene la proposizione, avutasi il 26/06/2014 e così entro un anno dalla data in cui la sentenza doveva considerarsi essere stata resa pubblica, indicata, in base al numero di cronologico, nel 1 gennaio 2014. 3. Il motivo è infondato, alla stregua del tenore letterale del documento per cui è causa, la cui diretta visione è doverosa per la natura del vizio denunciato e visto anche l’analitico riferimento a quello operato in ricorso occorre espressamente scrutinare quell’atto, cioè il documento contenente la sentenza di primo grado resa poi oggetto dell’appello dichiarato inammissibile per tardività. 4. Tale documento reca in prima facciata per la precisione, in alto a destra l’annotazione manoscritta sent 1/14 cron 1/14 Rep 2/14 in calce all’ultima facciata le annotazioni, ciascuna seguita dalla firma o sigla autografa Depositato in Cancelleria SV 2/4/13 L’Assistente giudiziario B.A. Si dà atto che la Sentenza unitamente al fascicolo è stato reperito in archivio. SV 2/4/13 L’Assistente giudiziario B.A. . 5. Deve concludersi quindi che unica attestazione relativa al tempo di formazione del documento sentenza, assistita dalle rituali sottoscrizioni del funzionario da presumersi competente, è quella relativa alla data di deposito, individuata senza possibilità di equivoco nel 02/04/2013, mentre le annotazioni da cui inferire il numero di registrazione sono prive di qualunque diretta riferibilità a chicchessia e restano sostanzialmente informi. 6. In un tale contesto va però esclusa la pertinenza dei precedenti invocati dalla ricorrente la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte infatti riguarda la fattispecie della contemporanea presenza, sul documento in cui la sentenza è trasfusa, di due date di pari o comunque equipollente valenza e non può regolare pure quella, come la presente, di una sola ed univoca data munita di attestazione del competente cancelliere, per quanto non congruente col numero di cronologico e di repertorio in concreto in apparenza attribuito, nè con la data in cui la cancelleria ha provveduto alla comunicazione. 7. È ben vero che il deposito e la pubblicazione della sentenza dovrebbero normalmente coincidere e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria implica l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente comunicazione del deposito e soprattutto conoscibilità per gli interessati, sicché da tale momento deve decorrere il termine lungo per l’impugnazione Cass. Sez. U. 22/09/2016, n. 18569 Cass. 13/03/2017, n. 6384 Cass. ord. 02/08/2018, n. 20447 ma almeno tale ultima conclusione vale pur sempre nel caso, espressamente considerato da quei precedenti, in cui siano presenti sul documento in cui è trasfusa la sentenza due date tra loro incompatibili, soltanto in detta evenienza risultando indispensabile un accertamento sulla poziore valenza dell’una o dell’altra ai fini dell’individuazione del momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile per le parti. 8. Ed è altrettanto vero che la Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 2015, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 133 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, come interpretati da Cass. Sez. U. 01/08/2012, n. 13794 , argomentando nel senso che, per costituire valido dies a quo del termine per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest’ultima sicché, ma appunto in presenza di una seconda data, il ritardato adempimento delle operazioni previste dall’art. 133 c.p.c., attestato però da una diversa data di pubblicazione, integra uno stato di fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all’impugnazione, riducendone i relativi termini. 9. Il diverso caso della presenza di una sola attestazione di data assistita dalla pubblica fede che di norma protegge e caratterizza le attestazioni dei pubblici ufficiali sulle operazioni da loro compiute esige un trattamento diverso per superiori e poziori esigenze minimali ed insopprimibili di certezza nel sistema della pubblica fede delle attestazioni del pubblico ufficiale che forma un atto pubblico. 10. In difetto di duplicità di date confliggenti, si impone in sostanza la massima tutela possibile di quella pubblica fede,e non può applicarsi la conclusione di sostanziale superabilità delle risultanze dell’attestazione del cancelliere, in coerente applicazione dei principi elaborati alla peculiare diversità della differente fattispecie quei principi regolando appunto le sole ipotesi di impropria scissione dei due momenti conseguente all’apposizione di due distinte date, tra loro non congruenti ed entrambe assistite da quel particolare regime comunemente definito di pubblica fede. 11. In definitiva, quando unica è la data attestata in modo completo ed univoco quale quella di avvenuto deposito dal competente funzionario di cancelleria, nonché da lui debitamente sottoscritta ai sensi del capoverso dell’art. 133 c.p.c., il numero progressivo di inserimento negli appositi registri, a maggior ragione se risultante da un’annotazione anonima e priva di indicazione di provenienza e non corredato da alcuna sottoscrizione, non può sussumersi entro la fattispecie di un’attestazione, anch’essa riferibile al cancelliere e stavolta riferita alla data di pubblicazione, in conflitto con quella della data di deposito, così non rilevando ai fini dell’identificazione di un diverso dies a quo del termine lungo od ordinario per l’impugnazione Cass. 23/06/2016, n. 12986 . 12. Il caso specifico è stato - in tempo successivo all’ordinanza interlocutoria - già esaminato da questa Corte, che, con ordinanza 18/03/2019, n. 7635, ha statuito che, ai fini del computo del termine dell’art. 327 c.p.c., nel caso in cui su di una sentenza risulti apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva il mero inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l’attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti scissione la quale ricorre invece solamente nell’eventualità che siano apposte due distinte date di deposito ed esclusivamente in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016. 13. Tale conclusione deve condividersi l’evidente incongruità dell’apparente attribuzione di un numero di cronologico e di repertorio dell’anno solare successivo a quello in cui il deposito è stato attestato, con atto assistito da pubblica fede fino a querela di falso, risulta, in difetto di ogni altro elemento affidabile o di pari valenza sull’autenticità e sulla data di quell’attribuzione, del tutto irrilevante, non essendosi la soccombente, cui comunque la comunicazione dell’avvenuto deposito era stata eseguita dalla cancelleria già il primo giorno utile del mese di gennaio 2014, doluta della non rispondenza al vero di quella sola attestazione sulla data di deposito al 02/04/2013 col solo mezzo previsto dall’ordinamento per inficiare la pubblica fede che la assisteva, vale a dire con la querela di falso in quella sede, ma soltanto in quella, ella sarebbe stata legittimata a far valere quell’incongruità, per di più neppure di per sé sola sufficiente, per l’evidente necessità di compiuta ed adeguata istruttoria sul contenuto dei registri e della comunicazione di cancelleria. 14. Nessuna menomazione del diritto di difesa può ravvisarsi in tale conclusione, sia perché l’imposizione del rimedio della querela di falso è giustificato dalle esigenze di certezza dei documenti assistiti da pubblica fede, sia perché opererebbe, a tutto concedere, il rimedio generale della rimessione in termini per la stessa querela o per l’impugnazione concretamente proposta in violazione del termine causata dalla dedotta incongruità della sola data attestata , ove beninteso ne ricorressero i presupposti tutti. 15. Del resto, nella specie, dei presupposti per conseguire la pure possibile residua tutela, non solo la ricorrente neppure ha allegato la sussistenza, ma parrebbe pure ardua la configurabilità, soprattutto avendo ella proposto appello oltre cinque mesi dopo benché in effetti il termine ordinario vigente fosse di un anno avere ricevuto la comunicazione di cancelleria - impropriamente definita notificazione - dell’avvenuto deposito ed essere stata messa in grado di compulsare l’atto cui quella comunicazione si riferiva, onde valutarne ogni aspetto rilevante per la propria difesa, tra cui, soprattutto e prima di ogni altro, la data ivi attestata di deposito al fine di organizzare i tempi del dispiegamento dei previsti mezzi di reazione . 16. In applicazione del principio di diritto di cui al precedente punto 12, la tesi della ricorrente va pertanto definitivamente disattesa, con rigetto dell’unico motivo di ricorso e sua condanna, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in relazione alla definizione del valore della controversia quale indeterminabile. 17. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30/01/2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra le innumerevoli altre successive Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.