Tardivo il ricorso anche se il messaggio PEC è accettato pochi secondi dopo la scadenza del termine

La Cassazione ha chiarito che è inammissibile, per tardività nella sua proposizione, il ricorso accettato da parte del sistema pochi secondi dopo lo scadere dell’ultimo giorno utile.

Così con l’ordinanza n. 7159/20, depositata il 13 marzo. Il fatto. La Corte d’Appello di Napoli, confermando quanto deciso dal Tribunale, negava ad un cittadino del Ghana il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno. Avverso la decisione il richiedente propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di motivare sullo stato di giustizia in Ghana e la sua situazione d’integrazione in Italia. Ricorso tardivo. La Cassazione ritiene inammissibile il ricorso per tardività della sua proposizione, osservando che il ricorrente ha notificato telematicamente il ricorso con accettazione da parte del sistema alle ore 00 00 29 del giorno 28 dicembre 2018 e consegna nella casella dell’Avvocatura dello Stato alle ore 00 00 42 dello stesso giorno, scadendo il termine utile in data 27 dicembre 2017. La Suprema Corte, osserva che il termine di 6 mesi ex art. 327 c.p.c. non risulta rispettato, ribadisce già Cass. 21445/2018, 393/2019 che in tema di notificazione con modalità telematiche, l'art. 16- septies del D.L. n. 179 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della L. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo . Proseguono i Giudici sottolineando che, per quanto la regola della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione si possa applicare anche alla notifica telematica e dunque essa operi in favore del notificante, occorre pur sempre che la ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma prima delle ore 24 del giorno rilevante ai fini di causa. Nel caso di specie, tuttavia, la notifica telematica è avvenuta oltre l’ultimo giorno utile, essendo la ricevuta di accettazione stata generata il 28 dicembre 2018 e non entro le ore 24 del giorno precedente. Chiarito questo, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 gennaio – 13 marzo 2020, numero 7159 Presidente Cristiano – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. WA. AB. impugna la sentenza App. Napoli 25.5.2018, numero 2443/2018, in R.G. 5630/2017 che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza Trib. Napoli 6.8.2017 reiettiva del ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno 2. La corte ha a negato la sussistenza dei motivi di persecuzione già nel racconto del richiedente, fuggito dal Ghana per timore di non ulteriormente specificate conseguenze costrittive sulla sua attività di barbiere, dunque con timore di una banda di malviventi peraltro denunciati alla polizia b escluso la protezione sussidiaria, per mancato riscontro e omessa allegazione di un rischio alla vita o alla persona per effetto di un conflitto locale generalizzato, d'altronde escluso da fonti pubbliche consultabili c ritenuto insussistente il diritto alla protezione umanitaria, per insufficiente prova dell'integrazione raggiunta e impossibile contestualizzazione dell'impedimento nel Paese d'origine dei diritti fondamentali 3. il ricorso descrive un unico complesso motivo di censura. Ragioni della decisione Considerato che 1. si contesta, anche come vizio di motivazione, la violazione degli articolo 2-3 e 14 D.Lgs. numero 251 del 2007 e 5 co.6 D.Lgs. numero 286 del 1998, restringendo la censura al diniego della concessione della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, per avere la corte omesso di motivare sullo stato della giustizia in Ghana e la situazione d'integrazione in Italia del richiedente 2. il ricorso è inammissibile, per tardività della sua proposizione il ricorrente, con esplicito riferimento alla mera data di pubblicazione della sentenza impugnata 25 maggio 2018 , documenta di avere proceduto alla notifica in via telematica dell'odierno ricorso con accettazione del relativo sistema solo alle ore 00 00 29 del giorno 28 dicembre 2018 e consegna in casella all'Avvocatura dello Stato alle successive ore 00 00 42 dello stesso 28 dicembre 2018, dunque oltre la scadenza del 27 dicembre 2018 3. non appare così rispettato il termine di sei mesi di cui all'articolo 327 c.p.c da un lato, va ribadito che in tema di notificazione con modalità telematiche, l'articolo 16 septies del D.L. numero 179 del 2012, conv. con modif. dalla L. numero 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21,00, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, della L. numero 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo Cass. 21445/2018, 393/2019 per quanto tuttavia la regola della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione sia applicabile, a seguito di Corte cost. numero 75 del 2019, anche alla notifica con modalità telematiche e dunque, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 16-septies del D.L. 18.10.2012, numero 179 conv. con modiche nella I. 17.12.2012, numero 221 , essa operi in favore del notificante, occorre pur sempre che la ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma prima delle ore 24 del giorno rilevante ai fini di causa 4. nella vicenda, non si può dire che la richiesta di notifica con modalità telematiche sia avvenuta dunque l'ultimo giorno utile, e sia pur oltre le ore 21,00 con applicazione - ai sensi dell'articolo 147 l.f. - della regola di efficacia dal giorno seguente solo per il destinatario della notifica, proprio perché la stessa richiesta del notificante e la ricevuta di accettazione sono avvenute quando era già iniziato il giorno 28 dicembre 2018 e, a maggior ragione, a tale giorno appartiene la consegna, ancora successiva 5. la conseguenza così enunciata, dall'altro lato, tiene conto della sospensione dei termini feriali, dando continuità al principio per cui la disciplina introdotta con il D.L. numero 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 46 del 2017, si applica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18.8.2017 conseguentemente, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello rese su ricorsi originariamente introdotti anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina anche riguardo alla sospensione dei termini durante il periodo feriale Cass. 30970/2019, 30040/2019 si tratta di indirizzo che ha fissato lo spartiacque processuale avuto riguardo a ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate o notificate anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data Cass. 22304/2019 il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato Cass.9660/2019, 25862/2019 . P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'articolo 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2020